Cassazione civile, sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 25053
Fatto
Rilevato che L.R. ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 6 maggio 2015, con cui la Corte dâappello di Catania ha rigettato il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa il 12 agosto 2014 dal Tribunale di Catania, che aveva riconosciuto allâappellante il diritto di percepire una quota pari al 70% della pensione di reversibilitĂ del defunto coniuge Le.Ga., attribuendo il residuo 30% a M.G.A.R., in qualitĂ di coniuge divorziato del Le.;
che la M. ha resistito con controricorso, anchâesso illustrato con memoria;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dellâordinanza sia redatta in forma semplificata.
Considerato che con il primo motivo dâimpugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, e art. 9, comma 3, e dellâart. 113 c.p.c., sostenendo che, nel riconoscere al coniuge divorziato il diritto alla quota della pensione di reversibilitĂ , la sentenza impugnata ha negato erroneamente rilievo alla circostanza che la M. non era titolare di assegno divorzile, in quanto lâimporto corrispostole mensilmente dal Le. non aveva costituito oggetto di determinazione giudiziale, ma di un accordo intervenuto tra i coniugi allâudienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio;
che con il secondo motivo la ricorrente ribadisce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e art. 9, comma 3, deducendo inoltre la violazione dellâart. 291 c.p.c. e degli artt. 2907 e 2909 c.c., anche in riferimento allâart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osservando che, nel riconoscere efficacia di giudicato alle affermazioni della sentenza di divorzio riguardanti lâassegno, la Corte di merito non ha considerato che nel relativo giudizio, svoltosi in contumacia della M., non era stata avanzata alcuna domanda in tal senso;
che le predette censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione;
che in tema di divorzio, anche alla stregua dellâinterpretazione autentica fornita dal legislatore con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5 questa Corte ha giĂ avuto modo di affermare che il tenore letterale della L. n. 898 del 1970, art. 9 subordinando il diritto alla pensione di reversibilitĂ , ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dellâart. 5 medesima legge, postula âlâavvenuto riconoscimento dellâassegno medesimo da parte del tribunaleâ, con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento del predetto diritto, non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo invece che lâassegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dellâart. 5 cit., ovvero successivamente, quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dellâart. 9 cit. (cfr. Cass., Sez. lav., 18/11/2010, n. 23300; Cass., Sez. I, 1/08/2008, n. 21002; 24/05/2007, n. 12149);
che nella specie è pacifico che lâimporto mensilmente percepito dalla M. a seguito dello scioglimento del matrimonio contratto con il Le., e fino al decesso di questâultimo, non era stato determinato nella sentenza di divorzio, ma costituiva il frutto di un accordo raggiunto dai coniugi allâudienza presidenziale, cui non aveva fatto seguito la proposizione di una domanda di riconoscimento dellâassegno divorzile, in quanto la M. era rimasta contumace, con la conseguenza che il Tribunale, nel pronunciare il divorzio, si era limitato a dare atto in motivazione del predetto accordo, senza adottare alcuna statuizione al riguardo;
che non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, premesso che âil contenuto della sentenza va determinato integrando quanto riportato nel dispositivo con ciò che è stato dichiarato in parte motivaâ, ha ritenuto che il richiamo della sentenza di divorzio allâaccordo intervenuto tra le parti, posto anche in relazione con le conclusioni rassegnate dallâattore nel predetto giudizio, concretasse un riconoscimento giudiziale del diritto della M. a percepire lâassegno divorzile, tale da giustificare lâattribuzione di una quota della pensione di reversibilitĂ ;
che infatti, nellâinterpretazione del giudicato, pur dovendosi riconoscere la necessitĂ di fare riferimento, in via principale, al tenore letterale del titolo giudiziale, valutato alla stregua del dispositivo e della motivazione che lo sorregge, non può escludersi lâammissibilitĂ di unâindagine che tenga conto, in via suppletiva, delle domande proposte dalle parti, le quali, pur non essendo utilizzabili per contrastare i risultati interpretativi univocamente ricavabili da altri elementi idonei ad escludere unâobiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, possono senzâaltro svolgere una funzione integratrice nella ricerca del suo esatto valore, ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo (cfr. Cass., Sez. 1, 20/11/2014, n. 24749; 23/11/2005, n. 24594; Cass., Sez. 3, 20/07/2011, n. 15902);
che, in riferimento allâassegno divorzile, la giurisprudenza di legittimitĂ ha costantemente ribadito il principio secondo cui il riconoscimento del relativo diritto, anche nella disciplina introdotta dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, non rientra nei poteri dâufficio del tribunale ma presuppone unâapposita domanda della parte interessata (cfr. Cass., Sez. 6, 14/04/2016, n. 7451; Cass., Sez. 1, 15/11/2002, n. 16066; 7/05/1998, n. 4615), precisando che la stessa devâessere formulata nella fase contenziosa successiva allâudienza presidenziale, ed escludendo la possibilitĂ di valorizzare, a tal fine, le istanze formulate in detta udienza, in quanto esclusivamente correlate ai provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. Cass., Sez. 1, 26/06/1991, n. 7203);
che nella specie, essendo pacifica la mancata costituzione della M. nel giudizio di divorzio, può escludersi che nello stesso sia stata avanzata la domanda di riconoscimento dellâassegno divorzile, ai fini della quale non possono considerarsi sufficienti le conclusioni rassegnate dal coniuge allâesito dellâistruttoria, con la conseguenza che il riferimento allâaccordo intervenuto tra le parti allâudienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, contenuto nella motivazione della pronuncia di divorzio, non avrebbe in alcun modo potuto essere interpretato nel senso risultante dalla sentenza impugnata;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi dâimpugnazione, riguardanti i criteri di ripartizione della pensione di reversibilitĂ ed il regolamento delle spese processuali;
che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dellâart. 384 c.p.c., comma 2, con la dichiarazione del diritto della L. a percepire lâintero importo della pensione di reversibilitĂ del coniuge defunto;
che lâoggettiva incertezza in ordine allâinterpretazione della sentenza di divorzio giustifica la dichiarazione dellâintegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara il diritto di L.R. di percepire per intero lâimporto della pensione di reversibilitĂ dovuta dalla Cassa Forense a seguito del decesso del coniuge avv. Le.Ga.. Compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.
Motivazione semplificata.
CosĂŹ deciso in Roma, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017





