Fattoâ¨â¨
Con sentenza del 30.12.2010, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, respingeva le domande proposte da N.D. intese alla declaratoria di invaliditĂ del licenziamento intimato al predetto dallâAMSA s.p.a. il 30.4.2008 ed alla condanna di questâultima alla reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal Tribunale, sul presupposto dellâillegittimitĂ del controllo operato dalla societĂ ai fini dellâaccertamento del fatto poi contestato in sede disciplinare e della conseguente inutilizzabilitĂ della prova, in assenza di un illecito che giustificasse lâattivitĂ investigativa. La Corte del merito osservava che la contestazione disciplinare verteva sullâillecito utilizzo di un permesso L. n. 104 del 1992, ex art. 33, per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge, tenuto conto della gravitĂ del contegno del N. alla luce della qualifica direttiva posseduta, e rilevava che i fatti non erano stati contestati, essendone stata negata solo la rilevanza disciplinare nonchĂŠ la liceitĂ delle metodologie di accertamento. Pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per lâaccertamento di un illecito e se privo di alternative, osservava la Corte che, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dellâabuso del diritto di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, citata, tanto ai danni dellâINPS che erogava lâindennitĂ relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate lâaccantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte allâassenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto âdifensivoâ era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalitĂ di ampliare lâoggetto della contestazione disciplinare. I testimoni escussi avevano riferito che il N. in due occasioni, alla loro presenza, aveva dichiarato di avere trascorso una vacanza in week end lungo e che, in quanto svolgenti compiti attinenti al rilascio di permessi, essi erano al corrente che in quei giorni il N. era in permesso per la L. n. 104. Era, dunque, al cospetto di tali dichiarazioni, ragionevole il sospetto da parte dellâazienda che i permessi non fossero utilizzati per lâassistenza alla madre e quindi doveva ritenersi giustificato il controllo difensivo occulto per lâaccertamento dellâillecito. Dalla liceitĂ dellâaccertamento difensivo conseguiva, pertanto, secondo il giudice del gravame, lâutilizzabilitĂ in giudizio degli esiti dello stesso, non essendo stata contestata la veridicitĂ dei fatti, la cui gravitĂ era connessa non solo allâallontanamento temporaneo dallâabitazione materna, ma al fatto che il N., nel giorno di permesso chiesto per il venerdĂŹ 11 aprile 2008, alle 7,55 fosse partito con amici e valigia mettendo tra sè e la finalitĂ di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalitĂ che la legge garantiva con lâistituto delle ferie. La Corte territoriale considerava, poi, la posizione del N. allâinterno dellâazienda, quadro del Servizio Legale, e le competenze specifiche di laureato in giurisprudenza, che escludevano ogni possibilitĂ di errore circa la finalitĂ dei permessi e creavano un specifico pericolo di discredito dellâorganizzazione aziendale ove gli altri lavoratori fossero venuti a conoscenza di week end allungati dal permesso per assistenza alla madre. Lâabuso del diritto veniva, pertanto, ritenuto tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro.â¨Per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando lâimpugnazione a cinque motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dellâart. 378 c.p.c..â¨Resiste, con controricorso lâAMSA s.p.a., che espone ulteriormente le proprie difese nella memoria illustrativa.â¨â¨
Dirittoâ¨
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2, 3 ed 8, ai sensi dellâart. 360 c.p.c., n. 3, osservando che il controllo dellâagenzia investigativa non può riguardare in nessun caso NĂŠ lâadempimento, NĂŠ lâinadempimento dellâobbligazione contrattuale di prestare la propria opera, essendo lâinadempimento stesso riconducibile, come lâadempimento, alla attivitĂ lavorativa, che è sottratta alla vigilanza altrui, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dellâobbligazione contrattuale prospettata. Secondo il ricorrente, appare, quindi, violativo degli artt. 2 e 3, Statuto avere ritenuto legittimi i pedinamenti che hanno determinato la contestazione disciplinare prodromica al licenziamento, in quanto certamente non finalizzati a rilevare illeciti a danno del patrimonio aziendale, attenendo, invece, allâadempimento dellâobbligazione di fornire la propria prestazione lavorativa a fronte della percezione della retribuzione.â¨Occorreva che i controlli occulti fossero disposti contro attivitĂ fraudolente o penalmente rilevanti, laddove la Corte del merito aveva introdotto il tema dellâabuso del diritto che esulava completamente dallâinterpretazione delle norme citate dello Statuto, collegando a tale ipotesi di abuso la possibilitĂ di controllo difensivo occulto e scardinando la consolidata acquisizione interpretativa che ritiene legittima tale forma di controllo solo ove finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, ovvero alla verifica di comportamenti delittuosi del lavoratore. Assume il ricorrente che, se lâesercizio di un diritto potestativo in caso di sviamento della sua propria funzione può rifluire nellâabuso del diritto stesso, il controllo verte sulle modalitĂ di esercizio di un diritto, non finalizzato assolutamente a quei soli scopi che legittimano i controlli occulti.â¨Peraltro, la fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non avrebbe integrato lâipotesi delittuosa di cui allâart. 640 c.p., comma 2, n. 1, in assenza di ogni artificio o raggiro posto in essere dal suo autore.â¨Con il secondo motivo, il N. lamenta violazione dellâart. 342 c.p.c., e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e deduce la nullitĂ della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c., ai sensi dellâart. 360 c.p.c., n. 4, rilevando come la Corte territoriale abbia completamente omesso di considerare la circostanza, evidenziata dal giudice di primo grado, dellâautorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati laddove lâAMSA non aveva mai riferito alcunchè a proposito dellâesistenza dellâatto di incarico e che ciò doveva indurre la Corte a dichiarare lâinammissibilitĂ dellâimpugnazione ex art. 342 c.p.c.. Ed invero, era richiesta la conformitĂ dellâincarico alle autorizzazioni del garante, conformitĂ che costituiva presupposto indispensabile ai fini della legittimitĂ dellâinvestigazione e della legittimitĂ del controllo e quindi della contestazione (in tale senso era la pronuncia del Tribunale). PoichĂŠ la inesistenza di un incarico conforme alle disposizioni del Garante non era controverso, non era invocabile lâart. 360 c.p.c., n. 5, atteso che la totale mancanza di motivazione sul punto determinava la nullitĂ della sentenza, deducibile ai sensi dellâart. 360 c.p.c., n. 4.â¨Con il terzo motivo, viene dedotta lâinsufficienza e contraddittorietĂ della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e la violazione dellâart. 246 c.p.c., art. 416 c.p.c., comma 3, art. 257 c.p.c., e dei principi in ordine alla testimonianza de relato, assumendo il N. che non vi sarebbe stata la prova del ragionevole sospetto che avrebbe legittimato il ricorso ad un controllo occulto, ma che, in base al tenore delle testimonianze di R. e V., doveva ritenersi che il preteso viaggio fosse proprio quello di cui al pedinamento e che la fonte fosse stata proprio lâAgenzia Investigativa, sicchĂŠ la circostanza della vacanza riferita dal N. alla persona addetta alla segreteria costituiva dichiarazione priva di significato univoco, potendo la vacanza essersi realizzata in giorni estranei al permesso. Aggiunge, quale ulteriore considerazione a fondamento dellâimpugnazione, che neanche sarebbe dato comprendere, alla luce dei risultati dellâinvestigazione, in quale data sarebbe stato effettuato il viaggio in Svizzera al quale si sarebbe riferito il N. conversando con le segretarie e la ragione per cui il predetto si sia indotto a confidare proprio alle stesse lâuso improprio del permesso ai sensi della legge 104.â¨Peraltro, il Martino, firmatario della contestazione, aveva un interesse in causa che avrebbe potuto giustificare un suo intervento adesivo, atteso che, in caso di definitivo accertamento dellâillegittimitĂ del licenziamento, lâAMSA avrebbe potuto rivalersi su di lui. La mancanza di motivazione sullâattendibilitĂ del teste, una volta ritenuta la sua capacitĂ a deporre, si traduceva, poi, in un vizio censurabile ai sensi dellâart. 360 c.p.c., n. 5, ed anche la F. e la V. non potevano essere considerate testi di riferimento. Infine, si assume che il G., indicato de relato dal M., rappresentando lâAMSA, non era persona estranea alla controversia, per cui non era possibile acquisirne la deposizione.â¨Con il quarto motivo, il N. deduce la nullitĂ della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 161 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4) ed ascrive alla decisione violazione dellâart. 5 L. 604/66 ed omessa motivazione, evidenziandone la totale assenza con riguardo a fatti controversi e decisivi per il giudizio, tra i quali lâavere prestato cure alla propria madre in data 11.4.2008, non potendo ritenersi che non vi sia stata contestazione della veridicitĂ dei fatti contestati.â¨Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione della L. n. 604 del 1966, art. 1, artt. 2119 e 2106 c.c., e rileva ancora la nullitĂ della sentenza, ex artt. 156 e 161 c.p.c., oltre che lâomissione od insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la contestazione relativa a fattispecie analoga a quella di abuso di congedo parentale non era in linea con i principi in materia di proporzionalitĂ del licenziamento disciplinare ed alla valutazione della condotta secondo i criteri applicativi di norme elastiche, da condursi con giudizio di valore adeguato al contesto storico sociale.â¨Assume che il giudizio della Cassazione deve ritenersi esteso alla sussunzione del fatto nellâipotesi normativa, con valutazione di un contegno che nelle finalitĂ del permesso contempli anche lâesigenza dalla persona che assiste di avere ulteriore occasione di riposo o di stacco e ciò anche nella prospettiva di un giudizio sulla proporzionalitĂ della sanzione.â¨Il ricorso è infondato.â¨Il primo motivo deve essere disatteso stante quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimitĂ in ordine alla portata delle disposizioni (L. n. 300 del 1970, artt. 2 e 3), che delimitano â a tutela della libertĂ e dignitĂ del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali â la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi â e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dellâattivitĂ lavorativa (art. 3) -, ma non precludono il potere dellâimprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, unâagenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, NĂŠ, rispettivamente, di controllare lâadempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di unâagenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, nellâadempimento, ne1 lâinadempimento dellâobbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo lâinadempimento stesso riconducibile, come lâadempimento, allâattivitĂ lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dellâobbligazione (cfr., in tali termini, Cass. 7 giugno 2003, n. 9167). Tale principio è stato ribadito ulteriormente, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dellâattivitĂ lavorativa vera e propria, riservata, dallâart. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato lâintervento in questione non solo per lâavvenuta perpetrazione di illeciti e lâesigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v.â¨Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590). NĂŠ a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui allâart. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore dâopera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16196).â¨Nel caso considerato il controllo finalizzato allâaccertamento dellâutilizzo improprio dei permessi L. n. 104 del 1992, ex art. 33, (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato lâadempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dellâorario di lavoro ed in fase di sospensione dellâobbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.â¨Deve, pertanto, ritenersi che la decisione impugnata sia conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati.â¨Quanto al secondo motivo di ricorso, che evidenzia la nullitĂ della decisione per avere superato, omettendo ogni motivazione al riguardo, quanto affermato nel capo della sentenza di primo grado con riguardo alla mancanza di un atto di incarico conforme alle specifiche autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali, occorre considerare che in realtĂ lâaffermazione, costituendo un mero inciso di motivazione, reso ad abundantiam, non necessitava di espressa impugnazione, e quandâanche si ritenesse diversamente, la fattispecie implicava il coinvolgimento di dati personali non sensibili e chiaramente pertinenti rispetto allo scopo perseguito dalla societĂ che, come sopra detto, era del tutto rispettoso delle norme dello Statuto poste a tutela del lavoratore. Non si poneva, pertanto, una questione di acquiescenza ad un capo di decisione autonomo, idoneo anche da solo a sorreggere la decisione, sicchĂŠ lâasserita violazione dellâart. 342 c.p.c., risulta, in definitiva, destituita di giuridico fondamento.â¨Il terzo motivo è ugualmente infondato. Nella prima parte della censura si assume che le circostanze riferite dalle testi F. e Vecchini sarebbero le stesse di cui allâaccertamento investigativo, sicchĂŠ sostanzialmente non vi era stato il sospetto ingenerato da circostanze preventivamente acquisite da tali testi, ma il datore avrebbe affidato il mandato allâagenzia a scopo meramente esplorativo. La censura mira in tale maniera a sollecitare una non consentita vantazione del merito, in contrasto con lâinsegnamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicitĂ , o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi lâassoluta incompatibilitĂ razionale degli argomenti e lâinsanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dellâapprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poichĂŠ, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui allâart. 360 c.p.c., n. 5, finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimitĂ sulle valutazioni riservate al giudice di merito (v., tra le altre, Cass. 5 marzo 2007 n. 5066, Cass. 5274/2007 e, precedentemente, Cass. 15693/2004). La seconda parte della censura verte, invece, sulla ritenuta incapacitĂ a deporre del teste Martino, ma in primo luogo deve rilevarsi che nessun accenno viene fatto ali termini ed ai modi in cui una tale eccezione era stata tempestivamente sollevata nella fase del merito. Vero è, poi, che ove la capacitĂ a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere stata la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere â dovere di esaminare lâintrinseca attendibilitĂ di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dellâinteresse del teste allâesito del giudizio, anche lĂ dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione allo stesso, (cfr. Cass. 18 marzo 2003 n. 3956). Nel caso considerato non si ravvisano, tuttavia, errori di valutazione idonei a legittimare la censura come prospettata anche con riguardo al profilo dellâattendibilitĂ delle deposizioni acquisite, essendo state le testi di riferimento legittimamente escusse sulla base dellâindicazione di conoscenza dei fatti ad esse attribuita.â¨Il quarto motivo solleva una critica avulsa dalle risultanze processuali laddove si contesta lâiter argomentativo in relazione alla circostanza che la contestazione da parte del ricorrente vi era stata anche con riguardo allâeffettivo verificarsi dei fatti contestati. Ed invero, posta la rilevanza probatoria attribuibile per quanto sopra detto ai risultati dellâinvestigazione, non rilevano circostanze ulteriori riferite alla assistenza comunque prestata alla madre dal N. prima di partire per il week end, permanendo lâabuso del diritto connesso allâutilizzo improprio del permesso L. n. 104 del 1992, ex art. 33.â¨Ove lâesercizio del diritto soggettivo non si ricolleghi alla attuazione di un potere assoluto e imprescindibile, ma presupponga unâautonomia comunque collegata alla cura di interessi, soprattutto ove si tratti â come nella specie â di interessi familiari tutelati nel contempo nellâambito del rapporto privato e nellâambito del rapporto con lâente pubblico di previdenza, il non esercizio o lâesercizio secondo criteri diversi da quelli richiesti dalla natura della funzione può considerarsi abuso in ordine a quel potere pure riconosciuto dallâordinamento.â¨Lâabuso del diritto, cosĂŹ inteso, può dunque avvenire sotto forme diverse, a seconda del rapporto cui esso inerisce, sicchĂŠ, con riferimento al caso di specie, rileva la condotta contraria alla buona fede, o comunque lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che in presenza di un abuso del diritto al permesso si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravitĂ va valutata in concreto) dellâaffidamento da lui riposto nel medesimo, mentre rileva lâindebita percezione dellâindennitĂ e lo sviamento dellâintervento assistenziale nei confronti dellâente di previdenza erogatore del trattamento economico. In base al descritto criterio della funzione, deve ritenersi verificato un abuso del diritto potestativo allorchè il diritto venga esercitato, come nella specie, non per lâassistenza al familiare, bensĂŹ per attendere ad altra attivitĂ . La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con la finalitĂ della norma su richiamata, e pertanto la sua connotazione di abuso del diritto e la idoneitĂ , in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile, a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario correttamente sono state ritenute dal giudice del gravame capaci di integrare il comportamento posto dal datore a fondamento della sanzione disciplinare.â¨Il quinto motivo verte sulla correttezza del giudizio di proporzionalitĂ espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla condotta del N.. In ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 5095 del 2011 e da ultimo ribadito da Cass. 26.4.2012 n. 6498) che, per stabilire in concreto lâesistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravitĂ dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed allâintensitĂ dellâelemento intenzionale, dallâaltro la proporzionalitĂ fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dellâelemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Ă stato, altresĂŹ, precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalitĂ o adeguatezza della sanzione dellâillecito commesso â istituzionalmente rimesso al giudice di merito â si sostanzia nella valutazione della gravitĂ dellâinadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della ânon scarsa importanzaâ di cui allâart. 1455 c.c., sicchĂŠ lâirrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).â¨In tema di ambito dellâapprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004 e, da ultimo Cass. 6498/2012 cit.) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtĂ da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimitĂ come violazione di legge, mentre lâaccertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che lâattivitĂ di integrazione del precetto normativo di cui allâart. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito â ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento â mediante riferimento alla âcoscienza generaleâ, è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli âstandardsâ, conformi ai valori dellâordinamento esistenti nella realtĂ sociale.â¨Al riguardo deve rilevarsi che la decisione impugnata dal lavoratore sotto tale profilo appare rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, in quanto il giudice dal gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della stessa, valorizzando, ai fini della valutazione della gravitĂ della condotta, non solo e non tanto lâallontanamento temporaneo dallâabitazione materna âquanto il fatto che N. nel giorno del permesso ex art. 33 chiesto per la giornata di venerdĂŹ 11 aprile, alle 7,55 sia partito con amici e valigia al seguito, cosĂŹ mettendo fra sè e la finalitĂ di assistenza del permesso una distanza e una previsione di rientro non prossimo che rendono del tutto evidente che il permessoâŚ. è stato utilizzato per altra finalitĂ , che la legge garantisce con lâapposito istituti delle ferieâ. In tale modo il N. â come condivisibilmente osservato dal giudice del merito â ha violato, attraverso lâabuso del relativo diritto, la finalitĂ assistenziale allo stesso connessa e la condotta posta in essere è stata, pertanto, coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dellâelemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilitĂ della giusta causa del recesso, sia perchĂŠ le eventuali convinzioni personali del ricorrente di potere fare affidamento in una prassi consolidata o nella collaborazione di una badante sono del tutto irrilevanti in presenza di comportamento che ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, sia perchĂŠ la sospensione dellâattivitĂ lavorativa era consentita, come chiarito in sentenza, solo per la finalitĂ assistenziale garantita dal permesso.â¨Peraltro, deve anche aversi riguardo al fatto che, come, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, lâintensitĂ della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualitĂ del singolo rapporto, della posizione parti, dellâoggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto deve valutarsi nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla potenzialitĂ del medesimo a porre in dubbio la futura correttezza dellâadempimento (cfr., tra le altre, Cass. 10.6.2005 n. 12263).â¨Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.â¨Le spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza, cedono a carico del ricorrente, e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.â¨â¨
â¨P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.â¨CosĂŹ deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.â¨Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014




