Cassazione civile, sez. lavoro, 4 marzo 2014, n. 4984
Il controllo, demandato dal datore di lavoro ad unâagenzia investigativa, finalizzato allâaccertamento dellâutilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (contegno suscettibile di rilevanza anche penale) non riguarda lâadempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dellâorario di lavoro ed in fase di sospensione dellâobbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicchĂŠ esso non può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 4 marzo 2014, n. 4984



