SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8 novembre/20 dicembre 2005 la Corte di Appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla AEM s.p.a. al dipendente I.L. per superamento del periodo di comporto; ordinava la reintegrazione del lavoratore e condannava la società al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra.
Dall’esame della lettera di contestazione del 15 gennaio 2001 e dell’art. 32, del contratto collettivo applicabile alla fattispecie i Giudici di secondo grado ritenevano che la società avesse fatto riferimento, nella citata lettera, al comporto per sommatoria di cui al comma 2. Poiché non risultavano però superati i 18 mesi di assenza nei tre anni, il licenziamento era illegittimo. Né poteva considerarsi il diverso calcolo delle assenze con riferimento ai dodici mesi di comporto secco previsto dal comma 1, sia perchè le ragioni del licenziamento comunicate sono immodificabili sia, comunque, perchè nei dodici mesi precedenti la data della lettera (15 ottobre 2000) non vi era stata una continua assenza per malattia;
la malattia ininterrotta durava infatti dal 18 ottobre 1999 e l’anno si sarebbe compiuto tre giorni dopo la lettera. Né poteva tenersi conto di malattie intervenute entro i trenta giorni precedenti il 18 ottobre 1999, ai sensi della seconda ipotesi della prima disposizione sul comporto secco, atteso che la disposizione non sembrava applicabile al caso di pluralità di episodi morbosi con durata variabile dei singoli intervalli, regolata dall’art. 32, comma 2.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, la s.p.a. AEM. I.L. resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2110, comma 2, e dell’art. 1362 c.c., e ss., con riferimento alla lettera del 15 ottobre 2001 e all’art. 32 del ccnl; nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.
Riporta il testo della lettera e l’art. 32 del contratto collettivo;
sostiene che l’AEM aveva comunicato per iscritto il superamento del periodo di comporto e non era tenuta a fornire, in assenza di richieste del lavoratore, ulteriori precisazioni. Sicchè una imprecisa formulazione nel testo della lettera o, al limite, una erronea qualificazione giuridica dei fatti esposti non potevano far ritenere inefficace il recesso.
Lamenta che i giudici non hanno ricercato la intenzione della parte, dato che la volontà della AEM era con evidenza diretta alla interruzione del rapporto per compiuto periodo di comporto; e che è stato altresì violato l’art. 1367 c.c., essendo stata preferita, nel dubbio, una interpretazione che non produceva alcun effetto utile.
Ritiene illogico immaginare che i funzionali che hanno rilevato tutte le assenze per malattia del resistente negli ultimi tre anni abbiano così operato non per completezza di documentazione ma per avvalersi di tutte tali assenze per il superamento del comporto per sommatoria, risultando così sprovveduti da non avvedersi che i 429 giorni calcolati restavano ben al di sotto dei 540 giorni (pari a 18 mesi) necessari per attivare il comporto per sommatoria.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e vizio di motivazione, la difesa della società attacca la sentenza nella parte in cui, ipotizzando che la lettera potesse riferirsi alla ipotesi del comporto secco, ne ha negato la ricorrenza per essersi limitata a considerare la malattia decorsa dal 18 ottobre 1999 al 15 ottobre 2000 (data della lettera) ed escluso, in forma dubitativa (“non sembra…”), la precedente malattia dal 4 al 29 settembre 1999. Sostiene che l’art. 32, comma 1 del contratto, nella parte in cui stabilisce che “si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente”, non riguarda, come ritenuto dai Giudici di appello, solo la medesima malattia ma anche malattie diverse.
Deduce che è stata trascurata l’intenzione delle parti stipulanti, che è stata quella di contemperare l’esigenza del lavoratore a conservare il posto di lavoro durante lo stato di malattia e l’esigenza dell’azienda di ricevere una prestazione non frammentata (con conseguente neutralizzazione delle presenze al lavoro di breve durata fra una malattia e l’altra).
Sostiene che tale interpretazione è avvalorata dal terzo periodo dell’art. 32, comma 1, laddove viene stabilito che non si tiene conto delle assenze dovute a malattie di particolare rilievo sociale, malattie che, in assenza di tale espressa eccezione, sarebbero state trattate come le altre.
3. Il primo motivo è fondato.
L’art. 2110 c.c., comma 2, consente all’imprenditore di recedere dal rapporto di Lavoro in caso di assenza del lavoratore per malattia che si sia protratta oltre il limite stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.
Poiché non si tratta di un licenziamento disciplinare, non è necessaria alcuna contestazione e non sono quindi applicabili le disposizioni di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7.
È sufficiente che sia stato superato il periodo di comporto e che tale circostanza sia invocata dal datore di lavoro a giustificazione del recesso.
Non è richiesto che il datore di lavoro specifichi i giorni di assenza; a meno che il lavoratore non ne faccia richiesta ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 2.
La lettera del 15 ottobre 2001, come riportata in ricorso, così inizia: “Dall’esame della documentazione in nostro possesso, è risultato che Lei è rimasto assente dal servizio, per malattia, nei seguenti periodi:” Segue una elencazione dettagliata delle assenze per malattia a partire dall’anno 1998 (“a decorrere dal 16 ottobre”) e fino al 15 ottobre 2001, data della lettera.
Dopo l’elencazione dei giorni di assenza per malattia fino al 15 ottobre 2001, la lettera così prosegue:
“Si tratta complessivamente di n. 429 giorni di assenza per malattia negli ultimi 3 anni.
I giorni di assenza per malattia sono stati superiori al periodo massimo di conservazione del posto di lavoro previsto dall’art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico.
Pertanto con la presente Le comunichiamo che il suo rapporto di lavoro deve ritenersi risolto ai sensi dell’art. 2110 c.c., e dell’art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico del 24 luglio 2001, a far tempo dal ricevimento della presente.” Seguono disposizioni circa l’indennità sostitutiva del preavviso ed i documenti di lavoro.
L’art. 32 del ccnl, riportato in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, così dispone:
“Conservazione del posto.
Nel caso di assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione di servizio, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 12 mesi. Si considera prosecuzione di malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Nel computo del predetto periodo di 12 mesi non si tiene conto delle assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley o a degenze ospedaliere.
Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di 18 mesi di assenza (32 mesi nel caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley) entro l’arco massimo di 36 mesi consecutivi. Nel computo dei predetti limiti non si tiene conto dei periodi di degenza ospedaliera.” Nella interpretazione della lettera in relazione alla norma contrattuale, i Giudici di appello avrebbero dovuto accertare:
a) se sussisteva la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto per superamento del periodo di comporto;
b) se erano indicati i giorni di assenza che comportavano tale superamento in relazione alle disposizioni della invocata norma contrattuale.
La Corte territoriale ha accertato la sussistenza della volontà di recedere dal contratto, ma ha poi ritenuto che il periodo triennale preso in esame dalla lettera e la espressa indicazione che i giorni di assenza erano stati complessivamente 429 deponesse per la volontà dell’imprenditore di avvalersi del superamento del comporto per sommatoria (18 mesi, pari a 540 giorni, in un triennio) di cui all’art. 32, comma 2, e non del superamento del c.d. comporto secco di cui al comma 1, della stessa norma (12 mesi, con la precisazione che si considera prosecuzione della malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente).
Tale seconda operazione ermeneutica risulta impropria, atteso che, come sopra specificato, una volta accertata la sussistenza della volontà di recedere, i Giudici avrebbero dovuto accertare se era indicato nella lettera il presupposto di fatto che, a norma dell’art. 2110 c.c., e dell’art. 32 del contratto collettivo, giustificava il recesso.
Presupposto che il primo Giudice aveva ritenuto sussistente in relazione al superamento del comporto secco e che non era stato contestato in linea principale dal lavoratore, che aveva fondato l’appello solo sulla circostanza che il datore di lavoro avrebbe giustificato il recesso con il raggiungimento di 429 giorni di assenza nel triennio; e sulla insufficienza di tale assenza a fronte delle 540 giornate richieste dall’art. 32, comma 2. Solo in via subordinata la difesa del lavoratore aveva dedotto che, anche se si voleva ritenere che fosse applicabile l’art. 32, comma 1, la diversità delle patologie che aveva dato luogo alle assenze, come dimostrata dai documenti prodotti, impediva il raggiungimento del periodo di dodici mesi, periodo che doveva ritenersi operante solo nella assenze determinate da una stessa malattia.
3. Il secondo motivo che censura la sentenza nella parte in cui afferma che i dodici mesi di assenza non sarebbero stati raggiunti dal 18 ottobre 2000 al 15 ottobre 2001, non potendosi fare applicazione della seconda ipotesi di cui al comma 1, (che considera prosecuzione della malattia quella che intervenga non oltre trenta giorni dalla cessazione della malattia precedente), trattandosi di disposizione che “non sembra applicabile al caso di pluralità di episodi morbosi con durata variabile dei singoli intervalli – è anch’esso fondato.
L’affermazione dei Giudici di appello non è sorretta da alcuna argomentazione e viene inoltre espressa in forma dubitativa (“non sembra”).
Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro Giudice di pari grado che dovrà accertare se nella, lettera di licenziamento sono indicati gli elementi di fatto che integrano una delle fatti specie che legittimano il datore di lavoro a recedere dal rapporto ai sensi dell’art. 2110 c.c., con riferimento all’intero testo dell’art. 32 del contratto collettivo richiamato nella lettera.
Il Giudice di rinvio ovvierà poi, nell’accertamento della sussistenza dei suddetti elementi di fatto, al vizio di motivazione in ordine alla interpretazione dell’art. 32, comma 1, sulla necessità che, per il superamento del c.d. comporto secco e della irrilevanza di intervalli fra malattie inferiori a trenta giorni, sia necessario o meno che si tratti della stessa malattia.
Il Giudice di rinvio, designato nella Corte di Appello di Brescia, provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia.






