Cassazione civile, sez. lavoro, 10 gennaio 2008, n. 278
«L’art. 2110 c.c., comma 2, consente all’imprenditore di recedere dal rapporto di Lavoro in caso di assenza del lavoratore per malattia che si sia protratta oltre il limite stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.
Poiché non si tratta di un licenziamento disciplinare, non è necessaria alcuna contestazione e non sono quindi applicabili le disposizioni di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7.
È sufficiente che sia stato superato il periodo di comporto e che tale circostanza sia invocata dal datore di lavoro a giustificazione del recesso.
Non è richiesto che il datore di lavoro specifichi i giorni di assenza; a meno che il lavoratore non ne faccia richiesta ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 2».
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Cassazione civile, sez. lavoro, 10 gennaio 2008, n. 278






