Cassazione civile, sez. lavoro, 14 settembre 2023, n. 26532

FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, rigettando il gravame proposto da M.G. e confermando la sentenza di prime cure, ha respinto le domande del lavoratore, dirigente della (omissis) s.r.l. da maggio 1999 al marzo 2013, volte ad ottenere il calcolo del benefit auto negli istituti indiretti, la liquidazione della corretta indennità sostitutiva del preavviso, l’accertamento della ingiustificatezza del licenziamento e, conseguentemente, il pagamento dell’indennità supplementare di cui all’art. 19 del CCNL Dirigenti Aziende Industriali;
2. per quel che interessa, la Corte territoriale, precisato che il ricorso introduttivo del giudizio proposto dal dirigente conteneva una impugnativa del licenziamento intimato con lettera del 3.8.2012 ossia una domanda di accertamento della ingiustificatezza dell’atto di recesso, ha ritenuto la parte decaduta da tale azione, rilevando che le disposizioni dettate dalla novellato L. n. 604 del 1966, art. 6 (ad opera della L. n. 183 del 2010, art. 32) riguardano tutti i casi di invalidità del licenziamento, compresi quelli tipici della categoria del dirigente che presuppongono la ingiustificatezza del recesso e trovano fondamento nelle previsioni contrattuali;
3. per la cassazione di tale sentenza il lavoratoreD ha proposto ricorso con un motivo, cui ha resistito la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 6 e della L. n. 183 del 2010, 32 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale trascurato di considerare che il licenziamento impugnato, del quale era stata denunciata la mancanza di giustificatezza, non rientrava tra i casi di invalidità del licenziamento cui si applica la L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 2.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3. In tema di licenziamento dei dirigenti, questa Corte ha affermato che i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione stabiliti dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 (Collegato Lavoro), non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare, secondo un’interpretazione doverosamente restrittiva - trattandosi di norme in materia di decadenza - del concetto di “invalidità” di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, da intendere quale vizio suscettibile di determinare la demolizione del negozio e dei suoi effetti solutori, come previsto per le ipotesi sanzionate dall’art. 18, comma 1, Statuto dei lavoratori novellato dalla L. 2012 (cfr. in tal senso Cass. nn. 148 e 395 Cass. n. 6828 del 2023).
4. Invero, l’espressione “invalidità” deve essere intesa in senso restrittivo, avendo riguardo ai confini della categoria di tale vizio propriamente inteso, in relazione alla rilevata incapacità di un atto privato contrario ad una norma di produrre effetti conformi alla sua funzione economico sociale. La nozione generalmente accolta di invalidità presuppone, pertanto, un atto inidoneo ad acquisire pieno ed inattaccabile valore giuridico.
5. Come chiarito nelle decisioni già adottate da questa Corte, con motivazione alla quale il Collegio intende dare continuità e che si riassume sinteticamente, la L. n. 604 del 1966, art. 6, nel testo antecedente alla novella ex L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, disponeva che il licenziamento dovesse essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione ma tale regime era pacificamente ritenuto inapplicabile ai dirigenti che agissero per la condanna datoriale al pagamento dell’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo, in quanto si trattava di categoria di prestatori (con esclusione dei c.d. pseudo dirigenti) sottratta alle norme limitative dei licenziamenti individuali (in forza della L. n. 604 del 1966, art. 10; cfr. ex multis, Cass. n. 1641 del 1995, n. 20763 del 2012).
6. La L. n. 183 citata, art. 32 (che ha introdotto un doppio termine di decadenza) ha espressamente previsto (al comma 2) che le disposizioni di cui al novellato art. 6 della legge n. 604 citata si applicano “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.
7. Questa Corte (Cass. nn. 148 e 395 del 2020 citate) ha chiarito che il termine “invalidità” ha un significato preciso, che presuppone che l’atto sia inficiato nella sua validità per un vizio intrinseco derivante dal discostamento dal modello legale o per effetto di una previsione legale che colleghi alla mancanza di requisiti che devono caratterizzare l’atto la conseguenza della invalidità (come per il licenziamento: art. 2119 c.c.), in tal modo, la L. n. 183 del 2010 ha inteso ricomprendere, nell’ambito del regime caducatorio disciplinato ex novo, casi di nullità e, in generale, di invalidità esterni alla L. n. 604 del 1966.
8. Con riguardo alla categoria dei dirigenti, vige il regime di libera recedibilità quale criterio generale (con esclusione del divieto di licenziamento orale, discriminatorio e ritorsivo colpito da nullità: L. n. 604 cit., artt. 2 e L. n. 108 del 1990, 4, 3 e L. n. 300 del 1970, 18, comma 1, come novellato dalla L. n. 92 del 2012), salva la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre un regime di controllo delle ragioni del licenziamento individuale; con riguardo al caso di specie, che concerne un dirigente industriale, l’art. 19 del CCNL Dirigenti Aziende Industriali ha previsto, in presenza di ingiustificatezza del licenziamento, l’erogazione di una speciale indennità supplementare di carattere risarcitorio;
9. Una volta che la L. n. 183 cit., art. 32, comma 2, ha previsto un onere di impugnativa a pena di decadenza per ogni recesso datoriale invalido - con un metro che per sua natura è indipendente dalla categoria legale di appartenenza del lavoratore - è ragionevole ritenere che la norma regoli “anche” il caso del licenziamento vietato o nullo del dirigente, identico nella disciplina (sostanziale e sanzionatoria) al corrispondente licenziamento di un impiegato o di un operaio.
10. Tuttavia il Collegato Lavoro non ha previsto alcuna estensione ai dirigenti delle ipotesi di nullità del licenziamento esterne alla L. n. 604 del 1966, essendo tale estensione avvenuta soltanto con la previsione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 42, ciò che consente di ritenere che solo con tale normativa l’espressione “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, riferita alla disciplina della decadenza, possa essere riempita di significato anche per la categoria dei dirigenti. L’art. 32, comma 2, del Collegato Lavoro non poteva, dunque, riferirsi, quanto alla previsione di decadenze, ai dirigenti, se non per le ipotesi di nullità già previste per gli stessi dalla L. n. 604 del 1966 (artt. 2 e 4, quest’ultimo come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 3, che ne ha disposto espressamente l’applicabilità anche ai dirigenti) e solo con la L. n. 92 del 2012, che ha previsto ipotesi di nullità dei licenziamenti cui consegue di diritto la tutela reintegratoria anche per i dirigenti (testo novellato dell’art. 18, comma 1, St. Lav.), risultano per questi ultimi ipotizzabili fattispecie di invalidità esterne alla L. n. 604 del 1966, con conseguente estensibilità anche ad essi del regime della decadenza di cui all’art. 32, comma 2 del Collegato Lavoro.
11. Ne consegue che la disciplina sulla decadenza del Collegato Lavoro non può, nelle intenzioni del legislatore del 2010, riferirsi anche alle ipotesi di mera ingiustificatezza del licenziamento dei dirigenti, prima della previsione per questi ultimi della tutela rafforzata propria di un regime di invalidità, riguardante casi esterni alla L. n. 604 del 1966, con conseguente applicazione del regime decadenziale introdotto, ispirato ad esigenze di certezza e di celerità nella stabilizzazione di conseguenze reintegratorie previste a carico del datore di lavoro.
12. Una estensione della disciplina della decadenza al di là dei casi di invalidità comporterebbe un’inammissibile applicazione analogica di una norma eccezionale, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza.
13. Nel concetto di invalidità non può, pertanto, ricondursi l’ipotesi della “ingiustificatezza” di fonte convenzionale, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare.
Quest’ultima si collega ad un atto incontestatamente e pacificamente valido, che incide in termini solutori sul rapporto di lavoro.
14. Le statuizioni di questa Corte (in specie, Cass. n. 22627 del 2015 e Cass. n. 19919 del 2016) richiamate dalla sentenza impugnata e dalla società controricorrente e che hanno statuito l’applicabilità, ai dirigenti, del termine decadenziale dettato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, non si pongono in contraddizione con l’orientamento qui ribadito in quanto hanno affrontato ipotesi di invocata nullità (per ritorsione e discriminazione, quindi non di ingiustificatezza) del licenziamento intimato a dirigenti, ipotesi che debbono - come innanzi illustrato - ritenersi ricomprese nell’estensione dei termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione dell’atto di recesso disposta dalla L. n. 183 citata con riguardo al dato oggettivo costituito dalla “invalidità” del licenziamento.
15. Il Collegio non ravvisa, dunque, ragioni per discostarsi dall’orientamento già più volte affermato, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti.
16. da ultimo, con riguardo alle osservazioni sviluppate dal controricorrente nella memoria ex art. 380 bis.1, va ribadito che il licenziamento del dirigente configura un recesso ad nutum (quindi, incontestabilmente valido, salvi i casi previsti dalla legge e innanzi citati).
17. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che superata la questione della decadenza esaminerà le altre censure mosse in sede di opposizione e relative all’atto di recesso. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2023