SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Massa Carrara confermava la sentenza del Pretore di Massa – sezione distaccata di Carrara, che aveva rigettato l’opposizione dell’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia (di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2), al decreto ingiuntivo dello stesso Pretore – per il pagamento, in favore del lavoratore (ora) intimato, del trattamento di fine rapporto dovutogli dal datore di lavoro fallito (SAIA S.r.l.), ancorchè parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro (Ferroleghe S.p.a.) – essenzialmente in base al rilievo che il lavoratore “avrebbe avuto, in ogni caso, il diritto di richiedere alla SAIA S.r.l. (e, quindi, al Fondo di garanzia, stante l’intervenuto fallimento di tale società) il pagamento della voce in questione”.
Avverso la sentenza d’appello, l’INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
Il lavoratore intimato resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) – l’INPS censura, sotto profili diversi, la sentenza impugnata – per avere ritenuto che il Fondo di garanzia (di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, cit.), gestito dall’Istituto, fosse tenuto, in sostituzione del datore di lavoro fallito (SAIA S.r.l.), al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore (ora) intimato -sebbene lo stesso trattamento fosse parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro (Ferroleghe S.p.a.).
Il ricorso non è fondato.
2. Invero – al dichiarato scopo (ratio) di “incoraggiare il ravvicinamelo nel progresso” (ai sensi dell’art. 117 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea) delle legislazioni degli stati membri, “relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro” – la direttiva comunitaria in materia (direttiva CEE del Consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987) – per quel che qui interessa – prevede, da un lato, che la direttiva stessa si applica ai “diritti” dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro “in stato di insolvenza” (art. 1) – assoggettati, cioè, a “procedimento (…) che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest’ultimo” (art. 2) – e stabilisce, dall’altro, che “gli stati membri adottano le misure necessarie affinchè gli organismi di garanzia assicurino (…) il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, (…) relativi alla retribuzione (…) degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, nell’ambito di un periodo di sei mesi (…)” (artt. 3 e 4).
Ne risulta, quindi, stabilito che l’applicazione della direttiva è subordinata alla soggezione del datore di lavoro a fallimento oppure ad altra procedura concorsuale, con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore (in tal senso, vedi la sentenza della Corte di giustizia 7 febbraio 1985, causa 135/83, anche in motivazione).
Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di miglior favore per i lavoratori, che siano previste dagli ordinamenti nazionali (art. 9 della direttiva).
È, proprio, quello che è accaduto nel nostro ordinamento.
Nel dare attuazione alla direttiva (n. 80/987), il legislatore italiano (L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) – per quel che qui interessa – ha istituito, infatti, presso l’INPS il fondo di garanzia – gestito dall’Istituto medesimo – per assicurare ai lavoratori, nel caso di insolvenza del datore di lavoro (di soggezione, cioè, a fallimento o ad altra procedura concorsuale), la soddisfazione effettiva del credito – non contemplato dalla direttiva (che ne risulta, quindi, derogata in melius) – a titolo di trattamento di fine rapporto (sul punto, vedi, per tutte, Cass. 1 febbraio 2005, n. 1885, anche in motivazione).
Ne risulta, quindi, stabilito che il Fondo di garanzia – nelle prospettate ipotesi di insolvenza del datore di lavoro – assicura “il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati” – in coerenza con la direttiva comunitaria – identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano trattamento di fine rapporto, appunto).
3. In funzione della ratio prospettata, poi, il Fondo di garanzia “si sostituisce” ai datore di lavoro – inadempiente per insolvenza, appunto – nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
Ne risulta un accollo cumulativo ex lege – secondo la configurazione prospettata dalla giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenza n. 13988/2002 ed altre, rese alla stessa udienza, delle sezioni unite; 6808, 7604, 11291/2003, 11060/2004 della sezione lavoro) – in forza del quale il Fondo di garanzia, quale accollante ex lege, assume – in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) – la medesima obbligazione del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo.
Coerentemente, la procedura per l’accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia – a titolo di trattamento di fine rapporto, per quel che qui interessa – si articola nella insinuazione dello stesso credito e degli accessori relativi nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro – reso esecutivo o, comunque, divenuto “definitivo” (a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) – e nella successiva presentazione al Fondo – una volta che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio (di quindici giorni) – della domanda di pagamento.
Si tratta della sequenza di atti, che risultano tutti indefettibili per assicurare – (anche) mediante la propria “funzione di vera e propria pubblicità dichiarativa” (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 6004 del 1998, nonchè 6808/2003, cit.) – evidenti esigenze di tutela sia dei creditori che del debitore, e, in questo ambito, dello stesso INPS, quale gestore del Fondo, e, come tale, obbligato a sostituirsi al debitore principale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3340/2000, nonchè 6808/2003, cit.) e, perciò, legittimato – in quanto, all’evidenza, interessato – a proporre reclamo al Tribunale fallimentare contro i provvedimenti dei Giudice delegato (L. Fall., art. 26, comma 1: vedi, per tutte, Cass. n. 9046 del 1994, nonchè 6808/2003, cit.).
Agevole risulta, quindi, la conclusione che – pur non sostituendosi al fallimento (o ad altra procedura concorsuale) del datore di lavoro insolvente (vedi, per tutte, Cass. sez. un., n. 13988/02 ed altre rese alla stessa udienza, nonchè 6808/2003, cit., anche in motivazione) – il Fondo di garanzia – quale accollante ex lege – assume, tuttavia, la “medesima obbligazione” che risulti “definitivamente” accertata – a carico del datore di lavoro insolvente, appunto – nel fallimento (od in altra procedura concorsuale) che lo riguardi.
Tale conclusione, infatti, non solo risulta coerente, da un lato, con la procedura per l’accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia (di cui alla L. n. 297 del 1982, commi 2 e segg., per quel che qui interessa) e, dall’altro, con la prospettata configurazione, nella dedotta fattispecie, di un accollo cumulativo ex lege – che pone a carico del Fondo accollante la “medesima” obbligazione del datore di lavoro accollato – ma risulta, altresì, funzionale allo scopo (ratio) di garantire al lavoratore il pagamento, proprio, di quei crediti di lavoro, che siano rimasti insoddisfatti per l’insolvenza del datore di lavoro.
Coerentemente, il trattamento di fine rapporto – che il Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente – si identifica con l’oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 17079/2004, 7604, 6808/2003, 294/2000).
4. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza non merita le censure del ricorrente.
Infatti non pare investito da censure l’accertamento che il lavoratore “avrebbe avuto, in ogni caso, il diritto di richiedere alla SAIA S.r.l. (e, quindi, al Fondo di garanzia, stante l’intervenuto fallimento di tale società) il pagamento della voce in questione”, cioè del trattamento di fine rapporto, parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro (Ferroleghe S.p.a.).
Nè pare controverso che lo stesso credito del lavoratore – nei confronti della società fallita (SAIA S.r.l.) – sia stato ammesso al passivo fallimentare e, come tale, fatto valere nei confronti de Fondo di garanzia.
Tanto basta per ritenere fondata la domanda – dal lavoratore proposta, in via monitoria, nei confronti del Fondo di garanzia, appunto – dispensando la Corte dallo scrutinio circa gli strumenti giuridici che hanno portato all’esito prospettato, cioè alla titolarità – in testa al lavoratore – del diritto di richiedere alla SAIA S.r.l. (e, quindi, al Fondo di garanzia, stante l’intervenuto fallimento di tale società) il pagamento (…) del trattamento di fine rapporto, ancorchè parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro (Ferroleghe S.p.a.).
Non resta, quindi, che confermare la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13385, 14625, 22339, 22340, 22341/2006), che – con riferimento a fattispecie identiche a quella dedotta nel presente giudizio – è pervenuta alla decisione prospettata.
5. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi – quale la difficoltà delle questioni da risolvere, al fine della decisione – per compensare, tra le parti costituite, le spese di questo giudizio di Cassazione (art. 92 c.p.c.). Nulla per spese nei confronti della parte non costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; Compensa, tra le parti costituite, le spese di questo giudizio di Cassazione. Nulla per spese nei confronti della parte non costituita.






