Cassazione civile, sez. lavoro, 3 settembre 2007, n. 18481

In forza dell’art. 2, legge n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) è istituito presso l’INPS un Fondo di Garanzia, gestito dall’Istituto medesimo, per assicurare ai lavoratori, nel caso di insolvenza del datore di lavoro, incorso in fallimento o altra procedura concorsuale, la soddisfazione effettiva del credito vantato a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il Fondo di garanzia, nelle prospettate ipotesi di insolvenza, assicura il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in forza di un accollo ex lege assumendo in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) – la medesima obbligazione del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo.
La procedura per l’accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia a titolo di TFR si articola nella insinuazione dello stesso credito e degli accessori relativi nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro e nella successiva presentazione al Fondo, trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio di quindici giorni, della domanda di pagamento.
Pur non sostituendosi al fallimento del datore di lavoro insolvente il Fondo di garanzia, quale accollante ex lege, assume la “medesima obbligazione” che risulti “definitivamente” accertata a carico del datore di lavoro insolvente nel fallimento che lo riguardi.
Sulla scorta di tali considerazioni il Fondo è tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore, sebbene, come nel caso di specie, lo stesso trattamento sia parzialmente commisurato ad anzianità maturata in precedenza alle dipendenze di altro datore di lavoro.

Cassazione civile, sez. lavoro, 3 settembre 2007, n. 18481