SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, A.L. ed altri lavoratori in epigrafe indicati, dipendenti della SEPSA, con la qualifica di conduttore, esponevano che lo svolgimento della prestazione lavorativa era stato sempre articolato sulla base di una turnazione predisposta autonomamente dalla societĂ datrice di lavoro per 26 giorni lavorativi mensili, ma che a causa delle carenze strutturali della azienda non erano stati posti in grado di conoscere sempre con adeguato anticipo lâorario di lavoro relativo al giorno seguente.
Precisavano che erano stati posti in una posizione denominata âdisponibileâ per cui erano in grado di conoscere preventivamente la turnazione relativa a sole 10 giornate mensili, mentre per le rimanenti 16 giornate venivano a conoscenza del turno assegnato solo il giorno precedente a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
Aggiungevano che dal 10 luglio al 10 settembre di ogni anno per il personale in disponibilitĂ la mancata comunicazione dei turni riguardava tutti i giorni ricompresi nel periodo.
Osservavano, quindi, che tale organizzazione del lavoro era pregiudizievole per la vita extralavorativa in quanto impediva loro di programmare le ore di svago, la vita di relazione e i riposi quotidiani, non essendo posti nella condizione di conoscere, con adeguato anticipo, quale parte della giornata sarebbe stata impegnata dal lavoro.
Rilevavano, poi, la illegittimitĂ della condotta della azienda per violazione dellâart. 3 del CCNL del 23/7/1986, che prevedeva lâobbligo per lâazienda di esaminare e risolvere tutte le problematiche connesse alla turnazione di lavoro, nonchè per violazione del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 10, che imponeva lâobbligo alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, di affiggere i turni di servizio in modo che il personale potesse prenderne conoscenza e, da ultimo, per violazione dellâart. 1375 c.c..
Affermavano, infine, che il disagio nello svolgimento della prestazione lavorativa e la sua onerositĂ , determinando una compromissione delle attivitĂ complementari od integrative della attivitĂ lavorativa, ovvero della c.d. vita di relazione, integrava una fattispecie di danno biologico, da liquidarsi a prescindere dalla sussistenza di una diminuita capacitĂ di guadagno.
Chiedevano, pertanto, la condanna della SEPSA al pagamento di un compenso per il maggiore disagio affrontato nellâespletamento della prestazione lavorativa, da liquidarsi nella misura indicata nei rispettivi ricorsi introduttivi o da fissarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, nonchè lâaccertamento dellâesistenza di un danno biologico.
La societĂ convenuta, costituitasi, eccepiva preliminarmente la nullitĂ del ricorso per violazione dellâart. 414 c.p.c., e nel merito concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata, eccependo, altresĂŹ, la prescrizione quinquennale. Con sentenza del 11/4/2001, il Tribunale di Napoli, condannava la SEPSA al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di L. 6.000 per ogni giorno effettivo di turno in disponibilitĂ , nel periodo ricompreso dal 1/1/93 al 31/12/97, da quantificarsi in separato giudizio e su cui corrispondere gli interessi e la rivalutazione, mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico e compensava le spese.
Avverso la detta sentenza, con ricorso del 7 settembre 2001, proponeva appello la SEPSA, chiedendone la riforma, con la declaratoria di nullitĂ dei ricorsi introduttivi ovvero con il rigetto integrale degli stessi, con ogni conseguenza di legge.
Allâuopo lâappellante deduceva che i ricorsi introduttivi erano malli per mancanza degli elementi di fatto posti a sostegno della domanda, nulla essendo stato specificato in ordine ai turni di servizio concretamente espletati, ai criteri di organizzazione dei turni in azienda ed alle modalitĂ con cui questi erano comunicati ai dipendenti; che erroneamente il primo Giudice aveva sostanzialmente equiparato la situazione degli attori a quella dei lavoratori parttime, laddove, invece, il rapporto a tempo pieno lasciava allâimprenditore il potere di organizzazione dellâattivitĂ aziendale, potere che poteva soffrire limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolassero o lo condizionassero a particolari procedure; che, pertanto, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna violazione di legge e neppure alcun inadempimento contrattuale, la domanda doveva essere respinta; che al riguardo il richiamo al R.D. n. 1955 del 1923, art. 12, era irrilevante giacchè la norma nulla imponeva circa i tempi in cui lâorario di lavoro doveva essere comunicato e che inammissibile era la applicazione analogica dellâart. 2109 c.c., data la specificitĂ della disciplina dellâorario di lavoro e la netta diversitĂ della disciplina delle ferie; che in sostanza nella fattispecie non vi era alcuna modificazione di orari concordati nè violazione della volontĂ contrattuale, mentre i lavoratori conoscevano con notevole anticipo la fascia in cui ricadeva il proprio turno e solo lâinizio della prestazione veniva loro comunicato al massimo il giorno prima, il tutto secondo le esigenze organizzative aziendali, per di piĂš caratterizzate dal profilo pubblicistico del servizio da assicurare;
che, inoltre, la posizione di disponibilitĂ non poteva essere equiparata al lavoro effettivo e neppure a quella di reperibilitĂ , essendo questâultima propria dei non turnisti ed essendo, invece, la disponibilitĂ un vero e proprio turno di lavoro; che, per altro, il primo Giudice (che pur aveva respinto la domanda risarcitoria del danno biologico) erroneamente, aveva proceduto alla liquidazione del danno per il lamentato disagio, non solo in difetto di qualunque indicazione del diritto che sarebbe stato violato ma ponendo a parametro per la determinazione del danno una indennitĂ contrattuale (di reperibilitĂ ) riconosciuta come diversa, senza chiarire le ragioni per le quali la stessa andava considerata nella percentuale dei 2/3.
Si costituivano i lavoratori appellati chiedendo il rigetto dellâappello.
Con sentenza del 10 dicembre 2003-25 febbraio 2004, lâadita Corte dâappello di Napoli, ritenuto che la pretesa dei lavoratori risultava priva di fondamento sia in relazione a disposizioni legislative sia a clausole contrattuali e, segnatamente, a quelle invocate dagli istanti, accoglieva il gravame, rigettando le domande proposte con i ricorso introduttivi.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i lavoratori con tre motivi.
Resiste la SEP SA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa lâeccezione â sollevata dalla societĂ contro ricorrente nel proprio atto difensivo â di inammissibilitĂ del ricorso per mancata precisazione delle ragioni delle proposte censure, esaurentisi in una generica postulazione di erroneitĂ della sentenza impugnata, risultando lâatto contestato provvisto dei requisiti di forma e di contenuto indicati dallâart. 366 c.p.c., come emerge dallâanalisi dello stesso.
Con il primo mezzo dâimpugnazione, infatti, i ricorrenti, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, osservano che in tema di orario di lavoro degli autoferrotranvieri, lâart. 3 del C.C.N.L. del 1976 e del 1985 prevede âil preventivo e periodico esame tra le aziende e le RSA delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti sui problemi relativi alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro âŚânonchè il R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 10 e L. n. 138 del 1958, art. 10, prevedono altresĂŹ lâobbligo per le aziende di affiggere negli uffici, nelle stazioni, negli scali, nei depositi e nelle officine i turni di servizio in modo che il personale possa prenderne conoscenzaâ.
Lamentano che il Giudice dâappello abbia rigettato le domande dei lavoratori applicando âletteralmenteâ le norme in questione sostenendo la mancata previsione, in esse, del tempo necessario per unâadeguata conoscenza preventiva, senza avvedersi che cosĂŹ interpretando la normativa di riferimento ha riconosciuto, irragionevolmente, allâimprenditore totale libertĂ di avvisare i lavoratori a suo completo piacimento, sia per ciò che concerneva i turni che per lâorario di lavoro (quindi un mese prima, un giorno prima, 10 minuti prima, tutto a sua completa discrezione).
Il Giudice dâappello, inoltre â osservano ancora i lavoratori con il secondo motivo di ricorso -, con la impugnata pronuncia avrebbe violato lâart. 1375 c.c., che impone che lâesecuzione del contratto avvenga secondo buona fede, nonchè lâart. 1175 c.c., secondo cui âil debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezzaâ, non tenendo conto che il rapporto di lavoro, avendo natura contrattuale, soggiace alle suddette disposizioni;
disposizioni da ritenersi violate ove â come nella specie â lâorario di lavoro venga variato con un preavviso di appena 24 ore circa i turni da osservare il giorno successivo.
Tali modalitĂ del preavviso comporterebbero anche una violazione dellâart. 2087 c.c. (terzo motivo) concernente lâobbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie âa tutelare lâintegritĂ fisica e la personalitĂ morale dei prestatori di lavoroâ.; e di tanto il Giudice a quo avrebbe dovuto tener conto nella sua decisione, anche â come dedotto con il quarto motivo â alla luce dellâart. 32 Cost. (tutela della salute).
Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo, mentre gli altri, tutti volti a dimostrare lâillegittimitĂ , sotto diversi profili, della condotta datoriale, sono assorbiti dalla soluzione offerta.
Dispone la L. 14 febbraio 1958, n. 138, art. 10, che le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto dei viaggiatori âdevono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenzaâ.
Tale disposizione, imponendo al datore di lavoro di affiggere i turni, è intesa a consentire al lavoratore stesso una ragionevole programmazione del proprio tempo in relazione agli impegni lavorativi e non può quindi essere interpretata nel senso che lâaffissione possa avvenire a ridosso dellâinizio della prestazione.
Dalla lettura delle norme in questione risulta, infatti, di tutta evidenza come il legislatore, imponendo lâaffissione dei turni e degli orari di lavoro e, quindi, la pubblicizzazione degli stessi, abbia inteso assicurare ai lavoratori interessati una conoscenza anticipata in un tempo ritenuto âragionevoleâ.
La Corte dâappello, al contrario, ha affermato, a sostegno della propria decisione, che, in tema di orario di lavoro, limiti allo ius variandi non sarebbero configurabili, trattandosi di rapporti di lavoro a âtempo pienoâ, rispetto ai quali nessuna norma di legge o di contratto, ne faceva previsione, sicchè il comportamento dellâazienda doveva ritenersi legittimo.
Ma cosĂŹ interpretando la disposizione in oggetto, il Giudice a quo non si è fatto carico di considerare la finalitĂ della stessa, ritenendo, in mancanza di una norma che specificasse il tempo necessario per una adeguata conoscenza preventiva, che anche una comunicazione dellâinizio del turno lavorativo avvenuta soltanto il giorno precedente, fosse rispettosa del generico dettato legislativo.
Tale convincimento appare del tutto arbitrario e lesivo della dignitĂ del lavoratore che la norma di riferimento, letta anche alla luce dellâart. 32 Cost., mira, invece, a tutelare.
Nè può sostenersi che un tale ragionamento sarebbe applicabile solo al lavoro part-time (nel quale, prima la L. 19 dicembre 1984, n. 263, art. 5 e poi il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 2, hanno previsto espressamente lâindicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa), giacchè le esigenze di programmabilitĂ del tempo libero, ravvisate espressamente dal legislatore nellâambito del rapporto di lavoro part-time, sussistono, anche se in maniera meno pressante, allâinterno del rapporto di lavoro a tempo pieno. Anche per i rapporti a tempo pieno, infatti, il tempo libero ha una sua specifica importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento, anche per il lavoratore a tempo pieno, di attivitĂ sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche ecc., o anche di un secondo lavoro, nel caso in cui non sia prevista una clausola di esclusiva.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suddetti, con conseguente annullamento della impugnata decisione e rinvio alla medesima Corte dâappello di Napoli affinchè, in diversa composizione, riesamini la controversia alla luce della illustrata interpretazione della normativa di riferimento. La stessa Corte provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte dâappello di Napoli, in diversa composizione.





