Cassazione Civile, sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12962

Disposizioni come quella contenuta nell’art. 10 della L. 14 febbraio 1958, n. 138 (richiamata nel caso di specie), per cui le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto dei viaggiatori “devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza” mirano a consentire al lavoratore stesso una ragionevole programmazione del proprio tempo in relazione agli impegni lavorativi.
Pertanto, anche in mancanza di una specifica previsione legislativa circa la preventiva comunicazione degli orari di turnazione, non può ritenersi ragionevole la comunicazione del turno di servizio a ridosso dell’inizio della prestazione.
Ne deriverebbe una lesione della dignità del lavoratore ed una violazione degli artt. 2087 c.c., concernente l’obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie “a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” e 32 della Costituzione (tutela della salute), stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche che risulterebbe inevitabilmente compromesso. Non di meno tale condotta del datore di lavoro si presterebbe anche ad ulteriori profili di censura avuto conto del più generale dovere delle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (art. 1375 e 1175 c.c.).

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Cassazione Civile, sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12962