Cassazione civile, sez. III, Ord. 27 settembre 2026, n. 25859

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., Re.Ma. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano FASTWEB Spa, deducendo di avere aderito, in data 1 dicembre 2021, ad una proposta di modifica del piano tariffario relativa alla propria utenza mobile, comportante la riduzione del canone mensile da Euro 7,90 ad Euro 5,95 e l’attivazione della copertura 5G. Esponeva che la modifica richiesta non era stata eseguita nonostante i reclami inoltrati all’operatore telefonico e che il previo tentativo di conciliazione esperito dinanzi a Mediacon ADR si era concluso negativamente per mancata adesione di FASTWEB Spa Chiedeva pertanto l’accertamento dell’inadempimento della convenuta, la condanna della medesima all’esecuzione della modifica contrattuale richiesta, la restituzione delle somme versate in eccedenza, la fissazione di una misura coercitiva indiretta ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ., nonché la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento degli indennizzi o delle penali contrattuali indicati nella Carta dei servizi.
FASTWEB Spa, costituitasi, eccepiva preliminarmente l’improcedibilità delle domande per invalidità del tentativo obbligatorio di conciliazione e chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso.
Con ordinanza pubblicata il 24 febbraio 2023 il Tribunale di Milano rigettava l’eccezione di improcedibilità, ritenendo validamente esperito il tentativo conciliativo dinanzi all’organismo ADR adito. Nel merito, respingeva integralmente le domande attoree, osservando che non risultavano allegati elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo modificativo del contratto in essere, che la documentazione prodotta non consentiva di ritenere concluso tale accordo, che non era stata indicata alcuna pattuizione dalla quale derivasse un obbligo della società di accettare la richiesta di modifica tariffaria e di eseguirla entro un determinato termine e che, pertanto, difettava la prova dell’inadempimento dedotto. Rilevava inoltre che, alla data di notificazione del ricorso, la modifica tariffaria era stata già eseguita, con conseguente venir meno dell’interesse alla domanda di adempimento; reputava infine generiche la domanda restitutoria, quella risarcitoria e quella diretta al conseguimento di indennizzi contrattuali. Regolava le spese di lite, facendo applicazione del principio della soccombenza.
Avverso tale ordinanza Re.Ma. proponeva appello, deducendo, in sintesi, che FASTWEB Spa aveva contestato soltanto genericamente i fatti allegati, che l’esistenza del rapporto contrattuale e il successivo adempimento avvenuto il 2 agosto 2022 dovevano ritenersi pacifici, che la società non aveva fornito la prova di cause ostative all’adempimento e che, una volta intervenuta la modifica del piano tariffario nelle more del giudizio, avrebbe dovuto dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di adempimento, con accoglimento delle richieste risarcitorie o indennitarie. Sosteneva altresì che il quantum dovutogli dovesse essere determinato sulla base degli indennizzi previsti dalle condizioni contrattuali e dalla Carta dei servizi della società.
FASTWEB Spa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e ne chiedeva comunque il rigetto nel merito.
Con sentenza n. 1302/2024, pubblicata il 7 maggio 2024, la Corte d’Appello di Milano respingeva l’impugnazione. Richiamato il principio della ragione più liquida, riteneva che la domanda risarcitoria non potesse essere accolta in difetto di allegazione e prova di un concreto danno patrimoniale, evidenziando che l’esistenza del danno non costituisce conseguenza necessaria dell’inadempimento lamentato e che non può farsi ricorso alla liquidazione equitativa in mancanza della prova dell’an debeatur. Osservava inoltre che l’appellante non aveva indicato la specifica previsione contrattuale o della Carta dei servizi che avrebbe giustificato il riconoscimento di un indennizzo per la fattispecie dedotta e che gli indennizzi previsti dalla disciplina amministrativa di settore non erano azionabili in sede giurisdizionale ordinaria. Condannava quindi l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione di detta pronuncia Re.Ma. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito FASTWEB Spa con controricorso
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1559, 2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.
La tesi del ricorrente è che la Corte territoriale abbia erroneamente invertito il riparto dell’onere probatorio, omettendo di considerare che il rapporto contrattuale, la richiesta di modifica del piano e il successivo adempimento intervenuto il 2 agosto 2022 costituivano circostanze pacifiche o comunque documentalmente dimostrate, sicché incombeva sulla società telefonica la prova dell’esatto adempimento o della non imputabilità del ritardo.
Sostiene che, in presenza di tali elementi, non poteva ritenersi insussistente la responsabilità dell’operatore.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non considera che la Corte d’Appello ha definito la controversia in applicazione del criterio della ragione più liquida, ritenendo assorbente, rispetto alla questione concernente il riparto dell’onere della prova dell’inadempimento, il difetto di allegazione e di prova del danno patrimoniale del quale era stato chiesto il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il creditore che agisca per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del diritto fatto valere ed a limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, gravando invece sul debitore la prova dell’avvenuto adempimento ovvero della non imputabilità dell’inadempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale principio non comporta, tuttavia, che il danno si identifichi con l’inadempimento né esonera il creditore dall’onere di allegare e dimostrare il pregiudizio del quale domandi il ristoro. L’allegazione dell’inadempimento rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità del debitore, ma non consente di presumere l’esistenza del danno-conseguenza, che costituisce un elemento ulteriore della fattispecie risarcitoria e deve essere autonomamente allegato e provato. Anche quando si richiede che l’inadempimento dedotto sia astrattamente idoneo alla produzione del danno lamentato, resta distinta la prova dell’effettiva verificazione del pregiudizio risarcibile e della sua derivazione causale dall’inadempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577).
Con specifico riferimento ai contratti di utenza telefonica, si è precisato che dall’esistenza e dall’entità del disservizio non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell’effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile, restando l’utente che abbia proposto domanda risarcitoria tenuto a provare il danno-conseguenza (Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27609).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi. Essa, infatti, una volta rilevato che l’intervenuta esecuzione della modifica tariffaria aveva fatto venir meno l’interesse alla domanda di adempimento, ha esaminato la residua domanda risarcitoria ed ha osservato che “nessun elemento è stato allegato per dimostrare la sussistenza e l’entità di un danno patrimoniale”, evidenziando che “l’evento di danno non è necessariamente implicato dall’inadempimento lamentato, in quanto costituisce una conseguenza eventuale di tale inadempimento” e concludendo che, in assenza della prova dell’an debeatur, non fosse possibile procedere neppure ad una liquidazione equitativa. La censura è, inammissibile, perché non pertinente alla ratio decidendi, insistendo sulla prova della conclusione dell’accordo modificativo e sull’inadempimento di FASTWEB Spa: questioni che la Corte territoriale non ha posto a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria. Ne segue che la dedotta violazione degli artt. 1218, 1559, 2697 e 2729 cod. civ. incorre nella sanzione d’inammissibilità.

Le ulteriori censure riferite agli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. sono parimenti inammissibili. La prima, relativa al principio di non contestazione, si risolve in una disamina astratta dell’istituto anch’essa priva di incidenza sulla ratio decidendi, poiché la Corte territoriale non ha escluso il risarcimento per difetto di prova dell’inadempimento. La denuncia di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. tende invece a ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali, senza indicare l’attribuzione a una prova di un valore legale non riconosciutole dall’ordinamento o, per converso, il disconoscimento dell’efficacia di una prova legale. La deduzione formulata ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. è meramente assertiva e non individua alcuna anomalia motivazionale riconducibile alle ipotesi delineate da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 2697 cod. civ. nonché dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Attinta da censura è la statuizione della Corte d’Appello che ha escluso la spettanza degli indennizzi contrattuali richiesti per il ritardo nell’attivazione del servizio 5G e nella modifica del piano tariffario, sul rilievo che l’appellante non avesse indicato la specifica previsione del contratto o della Carta dei servizi applicabile alla fattispecie e avesse fatto esclusivo riferimento agli indennizzi previsti dalla disciplina amministrativa di settore.
La tesi del ricorrente è che la domanda proposta avesse natura indennitaria e trovasse titolo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi di FASTWEB, destinata a integrare il regolamento negoziale ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., sicché l’indennizzo ivi contemplato per il ritardo nell’attivazione del servizio, assimilabile a una clausola penale, era dovuto indipendentemente dall’allegazione e dalla prova di un concreto danno. Deduce di avere espressamente chiesto, anche nel giudizio di appello, la corresponsione degli indennizzi contrattualmente previsti e indicati nella Carta dei servizi, distinti dagli indennizzi applicabili nella procedura amministrativa, e censura la sentenza impugnata per avere ricondotto tale pretesa nell’ambito della domanda risarcitoria ordinaria, subordinandone l’accoglimento alla prova del danno e negando che fosse stato dedotto un titolo indennitario contrattuale.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale non ha affatto escluso che l’odierno ricorrente avesse proposto una domanda diretta ad ottenere gli indennizzi previsti dal contratto o dalla Carta dei servizi dell’operatore telefonico. Essa ha anzi espressamente premesso che gli indennizzi azionabili dinanzi al giudice ordinario sono quelli previsti dal contratto, dalle condizioni generali di contratto e dalla Carta dei servizi dell’operatore.
La domanda è stata invece respinta sul rilievo che l’appellante non aveva indicato quale fosse la specifica previsione contrattuale o della Carta dei servizi applicabile alla fattispecie dedotta, né aveva allegato l’esistenza di un termine entro il quale la società sarebbe stata tenuta ad eseguire la modifica del piano tariffario richiesta.
Tale statuizione è conforme al principio secondo cui la parte che domandi il riconoscimento di un indennizzo di fonte contrattuale deve allegare il titolo negoziale sul quale fonda la propria pretesa e individuare la clausola dalla quale il diritto azionato deriva.
Nel caso di specie la Corte d’Appello ha accertato che l’appellante non aveva indicato la previsione contrattuale disciplinante l’indennizzo da mancata o ritardata attivazione del piano tariffario, né aveva dedotto l’esistenza di uno specifico termine contrattuale per l’esecuzione della prestazione.
Le censure svolte nel ricorso tendono invece a dimostrare la riconducibilità della fattispecie a disposizioni della Carta dei servizi concernenti l’attivazione del servizio e i relativi indennizzi, senza però evidenziare alcun errore di diritto nell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l’insufficienza delle allegazioni svolte nei giudizi di merito. Ne consegue che la Corte territoriale non ha negato in astratto la configurabilità di una pretesa indennitaria di fonte contrattuale, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, difettassero le allegazioni necessarie per individuare il titolo negoziale della domanda e verificarne i presupposti applicativi.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 113, primo comma, e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., nonché della delibera Agcom n. 73/11/CONS e successive modificazioni. Attinta da censura è la statuizione della Corte d’Appello che ha escluso la possibilità di determinare l’indennizzo richiesto mediante applicazione dei criteri previsti dal Regolamento Agcom in materia di indennizzi applicabili nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche. La tesi del ricorrente è che tale regolamento abbia natura normativa e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto conoscerlo ed applicarlo d’ufficio in forza del principio iura novit curia, utilizzandone i parametri per la quantificazione dell’indennizzo spettante in conseguenza del ritardo nell’attivazione del servizio e della modifica del piano tariffario.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha affermato che gli indennizzi azionabili dinanzi al giudice ordinario sono quelli previsti dal contratto, dalle condizioni generali di contratto e dalla Carta dei servizi dell’operatore telefonico, mentre gli indennizzi contemplati dalla disciplina Agcom operano nell’ambito della procedura amministrativa di definizione delle controversie tra utenti e operatori. Tale affermazione è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la domanda indennitaria proponibile davanti al giudice ordinario trova titolo esclusivamente nelle previsioni negoziali che integrano il regolamento contrattuale, mentre gli indennizzi disciplinati dal Regolamento Agcom sono previsti per il distinto sistema amministrativo di risoluzione delle controversie (Cass., Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 28230).
Il ricorrente deduce che il Regolamento Agcom approvato con delibera n. 73/11/CONS, come successivamente modificato, avrebbe natura regolamentare e che il giudice avrebbe dovuto pertanto applicarlo in forza del principio iura novit curia. Tuttavia, anche a voler attribuire rilievo alla natura normativa della fonte richiamata, da ciò non consegue che il relativo sistema indennitario possa essere automaticamente trasposto nel giudizio civile ordinario quale fonte diretta del diritto azionato.
La questione, infatti, non attiene alla conoscibilità della disciplina regolamentare da parte del giudice, bensì al suo ambito di applicazione.
Lo stesso regolamento richiamato dal ricorrente disciplina gli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche nell’ambito del procedimento amministrativo previsto dalla normativa di settore. Ne consegue che la sua natura regolamentare non vale, di per sé, a trasformare gli indennizzi ivi previsti in attribuzioni patrimoniali direttamente azionabili nel giudizio civile ordinario, al di fuori dei presupposti e del procedimento per i quali essi sono stati previsti.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la domanda potesse essere accolta mediante applicazione diretta dei parametri indennitari stabiliti dalla disciplina Agcom, non essendo questi ultimi il titolo della pretesa fatta valere in sede giurisdizionale ordinaria.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ. Attinta da censura è la statuizione della Corte d’Appello che avrebbe esaminato la domanda proposta dall’utente come domanda risarcitoria, subordinandone l’accoglimento alla prova del danno patrimoniale. La tesi del ricorrente è che la domanda azionata avesse invece ad oggetto le penali o gli indennizzi contrattualmente previsti dalla Carta dei servizi e che, pertanto, la Corte territoriale abbia deciso su una domanda diversa da quella effettivamente proposta.
Il motivo è infondato.
Anche senza considerare che viene prospettata congiuntamente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - vizi strutturalmente eterogenei, che postulano presupposti differenti e non possono essere indistintamente dedotti mediante una medesima doglianza – deve escludersi che il giudice a quo sia incorso nella denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che la Corte territoriale non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto gli indennizzi o le penali contrattuali invocati dall’appellante. Al contrario, essa ha espressamente esaminato tale pretesa e l’ha respinta sul rilievo che non fosse stata individuata la specifica previsione contrattuale o della Carta dei servizi applicabile alla fattispecie dedotta e che non fosse stato allegato l’esistenza di un termine contrattualmente previsto per l’esecuzione della prestazione richiesta.
Deve pertanto escludersi che il giudice d’appello abbia qualificato la domanda esclusivamente come domanda risarcitoria ovvero che abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda indennitaria. Quest’ultima è stata esaminata e respinta sulla base di autonome ragioni attinenti alla mancata individuazione del titolo contrattuale della pretesa e dei relativi presupposti applicativi
Parimenti insussistente è il denunciato vizio di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata espone in modo chiaro e intellegibile le ragioni della decisione e non presenta alcuna delle anomalie motivazionali che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integrano violazione del minimo costituzionale di motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

5. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 950,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2026.