Cassazione civile, sez. III, Ord. 28 settembre 2026, n. 25899

FATTI DI CAUSA

1. Marcello Lazzati conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Fastweb S.p.A., esponendo di avere stipulato due contratti relativi alla migrazione di una linea telefonica fissa e di due utenze mobili, con pagamento mediante addebito sul conto corrente.
Deduceva che Fastweb aveva sospeso la linea fissa per il mancato pagamento di due fatture, nonostante la disponibilità della provvista sul conto indicato per la domiciliazione; che il servizio, ripristinato nel corso di un procedimento cautelare, era stato nuovamente sospeso e poi disattivato; e che non erano state consegnate le schede SIM relative alle utenze mobili.
Chiedeva, pertanto, la riattivazione della linea, la consegna delle SIM, la restituzione delle somme fatturate in eccedenza, il risarcimento dei danni e la restituzione delle spese sostenute nei precedenti procedimenti cautelari.
Fastweb si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e sosteneva che la sospensione del servizio e la cessazione del rapporto erano conseguite al mancato pagamento delle prime due fatture, che non avevano potuto essere riscosse mediante domiciliazione bancaria, divenuta operativa soltanto dalla terza fattura.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6208 del 2023, condannava Fastweb al pagamento di euro 253,85, oltre interessi, rigettava le restanti domande e poneva a carico di Lazzati due terzi delle spese processuali, compensandone il residuo terzo.

2. Lazzati proponeva appello, contestando la qualificazione della comunicazione di Fastweb come recesso unilaterale, l’esclusione dell’inadempimento dell’operatore, il rigetto delle domande risarcitorie e la regolamentazione delle spese.

2.1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1461 del 2024, respingeva il gravame. Riteneva che il contratto fosse riconducibile alla somministrazione a tempo indeterminato e che la comunicazione di Fastweb, pur inidonea a determinare la risoluzione per inadempimento, integrasse un valido recesso unilaterale.
Escludeva l’inadempimento dell’operatore, rilevando che Lazzati non aveva pagato le prime due fatture né aveva successivamente regolarizzato la propria posizione. Riteneva, inoltre, non provati i danni dedotti in relazione all’indisponibilità della linea fissa e delle utenze mobili.

3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito ha proposto ricorso Marcello Lazzati affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria.

3.1. Fastweb ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362 cod. civ., sostenendo che la comunicazione di Fastweb, espressamente diretta a provocare la risoluzione del contratto per inadempimento, non potesse essere interpretata come dichiarazione di recesso.

4.1.1. Il motivo è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 1324 c.c., le disposizioni dettate in materia di interpretazione del contratto si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (Cass. n. 34408 del 2023).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione degli atti negoziali e delle dichiarazioni unilaterali costituisce attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità soltanto mediante la specifica deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero del vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; non è invece consentito alla parte limitarsi a contrapporre una propria diversa lettura dell’atto a quella accolta dal giudice territoriale (Cass. n. 28804 del 2019; Cass. n. 34408 del 2023; Cass. n. 2001 del 1996).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la comunicazione inviata da Fastweb, pur non essendo idonea a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento, esprimesse comunque una inequivoca volontà di porre termine al rapporto e ne ha conseguentemente ricostruito gli effetti quale esercizio del diritto di recesso nell’ambito di un contratto di somministrazione.
La censura non individua una specifica violazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., né evidenzia quale regola interpretativa sarebbe stata concretamente disattesa dalla Corte milanese. Essa si risolve, piuttosto, nella contrapposizione di una diversa interpretazione della medesima comunicazione, sostenendosi che la dichiarazione avrebbe potuto produrre esclusivamente gli effetti di una diffida diretta alla risoluzione del contratto per inadempimento e non anche quelli di un atto di recesso.
In tal modo, tuttavia, il ricorrente sollecita una nuova valutazione del contenuto e del significato della dichiarazione negoziale, estranea al giudizio di legittimità.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto legittimo il recesso esercitato da Fastweb senza verificare la sussistenza dei relativi presupposti.
Deduce che il contratto prevedeva una durata iniziale determinata e che solo alla scadenza sarebbe divenuto a tempo indeterminato. La clausola contrattuale richiamata stabiliva infatti che il contratto avesse la durata prevista nell’offerta commerciale prescelta e che solo successivamente si rinnovasse a tempo indeterminato.
Secondo il ricorrente, una volta esclusa la risoluzione per inadempimento, gravava su Fastweb, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., l’onere di provare tutti i fatti costitutivi dell’eccezione estintiva fondata sul recesso e, in particolare, che al momento della diffida fosse già maturata la scadenza del termine iniziale e che il rapporto fosse divenuto a tempo indeterminato.
La Corte territoriale, invece, avrebbe fatto discendere dall’incertezza circa la durata contrattuale conseguenze sfavorevoli al cliente, pur in presenza di una clausola predisposta da Fastweb che faceva espressamente riferimento a una prima scadenza senza indicarne la data. Sempre secondo il ricorrente, l’onere di chiarire tale dato gravava sull’operatore, sia in applicazione dell’art. 2697 c.c., sia in ragione del principio di vicinanza della prova.
Aggiunge che la stessa riattivazione spontanea della linea telefonica da parte di Fastweb nel corso del primo procedimento cautelare costituirebbe un comportamento incompatibile con la già avvenuta cessazione del rapporto per recesso.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, non essendo stata fornita la prova che il rapporto fosse già divenuto a tempo indeterminato e che fosse quindi esercitabile il recesso ad nutum previsto dall’art. 1569 c.c., la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto valido lo scioglimento del rapporto.

4.2.1. Il motivo non è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole legali di riparto, mentre non ricorre quando la censura investa la valutazione delle risultanze probatorie o l’accertamento del contenuto del rapporto negoziale compiuto dal giudice di merito (Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 19064 del 2006).
Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha posto a carico del ricorrente la prova dell’intervenuta scadenza di un termine contrattuale né ha ritenuto dimostrata da Fastweb l’esistenza di un fatto estintivo rimasto privo di prova.
La sentenza impugnata ha piuttosto accertato, attraverso l’esame della documentazione negoziale, che il contratto stipulato tra le parti era riconducibile allo schema della somministrazione e che dalla proposta contrattuale prodotta in giudizio non emergeva la pattuizione di una durata minima della somministrazione ostativa all’esercizio del diritto di recesso previsto dall’art. 1569 c.c. Essa ha inoltre rilevato che lo stesso appellante non era stato in grado di indicare quale fosse il termine di durata convenuto che avrebbe impedito il recesso.
La ratio decidendi della pronuncia non risiede dunque nell’applicazione di una regola di ripartizione dell’onere della prova, bensì nell’accertamento del contenuto del regolamento contrattuale e nell’esclusione dell’esistenza di una clausola idonea a vincolare le parti ad una durata minima del rapporto.

Il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione dell’art. 2697 c.c., censura in realtà tale accertamento interpretativo, sostenendo che la clausola contrattuale avrebbe invece previsto una durata iniziale determinata e che da essa sarebbe derivata l’inapplicabilità del recesso esercitato da Fastweb.

In tal modo, tuttavia, egli non deduce un errore nella distribuzione dell’onere della prova, ma prospetta una diversa interpretazione del contenuto del contratto rispetto a quella accolta dalla Corte territoriale, sollecitando una rivalutazione dell’accertamento di merito non consentita in sede di legittimità.

Né assume rilievo la dedotta riattivazione della linea telefonica intervenuta nel corso del procedimento cautelare, atteso che la sentenza impugnata non ha fondato la decisione su tale circostanza, ma sull’accertata assenza di una durata minima contrattualmente vincolante e sulla conseguente applicabilità dell’art. 1569 c.c.

Il motivo deve pertanto essere rigettato.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello abbia erroneamente attribuito a lui la responsabilità del mancato pagamento delle prime due fatture, senza che Fastweb avesse fornito la prova dei fatti posti a fondamento della propria difesa.
Deduce che era pacifico in causa che il pagamento dovesse avvenire mediante domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato nel contratto e che tale conto disponesse sempre della necessaria provvista per l’addebito delle fatture.
Secondo il ricorrente, Fastweb ha giustificato il mancato incasso sostenendo che, al momento della scadenza delle prime due fatture, la procedura di domiciliazione bancaria (RID) non fosse ancora operativa per ragioni riconducibili all’istituto di credito. Tuttavia, tale circostanza sarebbe rimasta del tutto indimostrata nel corso del giudizio, poiché l’operatore non avrebbe spiegato né documentato le ragioni del mancato perfezionamento della procedura né gli adempimenti eventualmente omessi o ritardati.
Assume quindi che la Corte territoriale abbia dato per provato un fatto che costituiva mera allegazione difensiva di Fastweb, non supportata da alcun elemento istruttorio, ribaltando in tal modo il corretto riparto dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c.
Sostiene inoltre che, essendo contrattualmente previsto il pagamento mediante addebito sul conto corrente e risultando incontestata l’esistenza della provvista necessaria, il mancato incasso delle fatture fosse imputabile esclusivamente all’operatore e non potesse essere qualificato come morosità dell’utente.
Ne conseguirebbe che la sospensione del servizio, la successiva disattivazione della linea e le ulteriori iniziative assunte da Fastweb troverebbero fondamento non in un inadempimento del cliente, bensì in un inadempimento della stessa società telefonica, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento dei danni dedotti.

4.3.1. Il motivo è inammissibile.
Come già detto al § 4.2.1., la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole legali di riparto; non ricorre, invece, quando la censura investa la valutazione delle risultanze istruttorie o l’apprezzamento circa l’assolvimento dell’onere probatorio (Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 19064 del 2006).
Nel caso in esame, la censura non integra violazione della disposizione evocata, in quanto la decisione impugnata non è fondata sull’imputabilità al cliente dell’iniziale mancata attivazione del RID. La Corte territoriale ha, piuttosto, attribuito rilievo decisivo al mancato pagamento, da parte dell’utente, di due fatture mensili ed alla successiva condotta dello stesso ricorrente, il quale, dopo essere stato informato del mancato incasso delle fatture e invitato a regolarizzare la propria posizione, non aveva provveduto al pagamento.
La mancata dimostrazione della causa originaria dell’inoperatività del RID non incide, pertanto, sulla ratio decidendi della sentenza impugnata e non determina la (presunta) violazione dell’art. 2697 c.c.

5. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi euro 800,00 di cui 600,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge in favore della
controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 10 settembre 2026.