Svolgimento del processo
Con atto notificato il 27.3.90 la Banca Nazionale dell’Agricoltura, creditrice nei confronti di Bombini Giuseppe – in forza di decreto ingiuntivo n. 1986/81 del Tribunale di Firenze – della somma di € 182.451.461, oltre interessi dal 28.2.90, di cui all’atto di precetto 10.3.90, pignorava il credito che riteneva vantasse il Bombini nei confronti della Metal Press s.r.l. nella qualità di Presidente del suo C.d.A. e, in conseguenza del fatto che il terzo pignorato non si era presentato a rendere la dichiarazione dinanzi al competente Pretore, avviava il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, definito con la sentenza di rigetto n. 1451/00 del Tribunale di Firenze.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Banca Antoniana Popolare Veneta (che aveva incorporato la BNA), cui resisteva il terzo Metal Press, rimanendo invece contumace l’esecutato Bombini.
Con sentenza depositata il 17.6.04 la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame e in totale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’esistenza del credito oggetto di pignoramento, ammontante a € 149.691,98, oltre interessi al tasso legale dalle date di maturazione delle singole poste.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Metal Press, con tre motivi, mentre la Antonveneta ha resistito al gravame con controricorso.
Nessuna attività difensiva risulta svolta invece dal Bombini.
Avverso la stessa sentenza anche il Bombini ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, cui ha resistito l’Antonveneta con controricorso, mentre nessuna attività difensiva risulta svolta dalla Metal Press.
Entrambi i ricorrenti hanno depositato in atti una memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.
Ricorso n. 23672/04
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 327 e 324 c.p.c., 1 e 3 L. n. 742/69, 92 comma 1 R.D. n. 12/41, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile anche ex officio, per non aver la Corte territoriale dichiarato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello proposto dopo l’anno della pubblicazione della sentenza.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 413 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non aver i giudici di appello applicato alla fattispecie processuale il rito del lavoro che era reso obbligatorio dall’appartenenza del rapporto indagato alle “controversie previste dall’art. 409”, con concreto pregiudizio per essa ricorrente in ordine al regime della prova.
Con il terzo motivo lamenta ancora la violazione dell’art. 543 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’oggetto del pignoramento fosse costituito dal rapporto e non dal credito esistente al tempo dell’imposizione del vincolo d’indisponibilità.
1. Il primo motivo non è fondato.
Ed infatti, pur tenendo presente che l’orientamento giurisprudenziale più recente di questa C.S. è decisamente nel senso di ritenere inapplicabile al giudizio di accertamento incidentale dell’obbligo del terzo la sospensione dei termini processuali di impugnazione nel periodo feriale stabilita dalla legge n. 742/69, in considerazione del fatto che le contestazioni del terzo pignorato bloccano il procedimento esecutivo sino alla pronuncia della sentenza definitiva in maniera ancor più incisiva delle stesse opposizioni ex artt. 615, 617 e 618 c.p.c., che non abbiano comportato la sospensione dell’esecuzione, si deve però rilevare che nel caso di specie ricorre un profilo del tutto particolare che ha costituito oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni Unite di questa Corte.
Si allude, invero, alla sentenza n. 5184 del 12.3.2004, la quale ha statuito che “alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli di cui agli artt. 409 o 442 c.p.c., sia stata decisa, come nel caso di specie, con il rito ordinario, è applicabile il regime di sospensione dei termini, di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice, come nella specie, assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione, secondo il regime previsto dall’art. 3 legge n. 742 del 1969 (Cass. 8 luglio 1999, n. 7171)”.
Ritenendo questo Collegio di condividere e far proprio questo indirizzo giurisprudenziale, ne consegue che, risultando la sentenza di primo grado depositata in cancelleria il 20.6.00 ed essendo stato notificato l’appello dell’Antonveneta il 12.9.01, debba escludersi che – tenuto conto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale – la sentenza stessa fosse ormai già passata in giudicato formale al momento della proposizione dell’appello suddetto.
2. Anche il secondo motivo non è fondato.
Premesso, infatti, che la trattazione della causa con il rito ordinario, anziché con quello del lavoro, determina una nullità non assoluta, ma relativa, da considerarsi sanata quando non sia stata fatta valere, a pena di decadenza, nella prima difesa o istanza successiva al compimento dell’atto processuale compiuto con il rito diverso da quello del lavoro (v. Cass. n. 5847/94), si rileva che l’odierna ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla mancata adozione del rito speciale nel corso dell’intero giudizio di primo grado né ha fatto comunque valere il vizio medesimo con i normali mezzi di impugnazione (ad esempio, con l’appello incidentale in risposta a quello principale proposto dall’Antonveneta), per cui la censura in questione non può trovare ingresso per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.
3. Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto, sebbene impropriamente prospettato sotto il profilo della violazione dell’art. 543 c.p.c., costituisce in realtà una censura in punto di fatto, diretto com’è ad un mero riesame del merito della sentenza impugnata riguardante il punto dell’esistenza o meno del credito pignorato al momento dell’imposizione, da parte del creditore procedente, del vincolo d’indisponibilità.
Problema, quest’ultimo, che risulta invero risolto dalla Corte di merito con motivazione assolutamente logica ed adeguata e comunque immune da errori di valutazione giuridica, avendo fatto la stessa corretto riferimento sul punto in questione al principio che in tema di espropriazione forzata la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex artt. 546 ss. c.p.c. realizza il definitivo accertamento della valida costituzione del credito come oggetto del pignoramento, atteso che la dichiarazione positiva del terzo, o l’accertamento compiuto giudizialmente, completano l’oggetto dell’espropriazione presso terzi, oggetto che, a fini espropriativi, resta così definitivamente fissato, costituendo per l’effetto l’oggetto dell’ordinanza di assegnazione del credito (v. Cass. n. 15549/02), con la conseguenza che la sussistenza dei crediti pignorati deve essere valutata in relazione al momento della dichiarazione positiva del terzo o, in difetto di quest’ultima, a quello del loro accertamento in via giudiziale (Cass. n. 13021/92).
Il ricorso va perciò respinto.
Ricorso n. 23673/04
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 327 e 324 c.p.c., 1 e 3 L. n. 742/69. 91 comma 1 R.D. n. 12/41, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile anche ex officio, per non aver la Corte territoriale dichiarato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello proposto dopo l’anno dalla pubblicazione della sentenza.
Con il secondo motivo lamento la violazione degli artt. 163 comma 3 e 164 comma 1 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere rilevato i giudici di appello la nullità della citazione priva dell’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163 e non averne disposto la rinnovazione, prima di dar corso al giudizio.
Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 413 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non aver i giudici di appello applicato alla fattispecie processuale il rito del lavoro che era reso obbligatorio dall’appartenenza del rapporto indagato alle “controversie previste dall’art. 409”, con concreto pregiudizio per esso ricorrente in ordine al regime della prova dei tempi e dei modi del pagamento del credito dalla Metal Press al ricorrente medesimo.
Con il quarto motivo lamenta ancora la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte di merito condannato il Bombini – né soccombente né causatore della lite – alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
1. Il primo ed il terzo motivo sono infondati per le stesse ragioni che sono state illustrate in occasione della disamina del primo e del secondo motivo (paragrafi 1 e 2) del precedente ricorso n. 23672/04, alle quali pertanto si fa espresso rinvio.
2. Il secondo motivo non è fondato.
Ed invero, si rileva che, essendo la presente causa pendente alla data del 30.4.95, data in cui è entrato in vigore il testo riformato dell’art. 163 c.p.c., e non prevedendo il vecchio testo di questa norma l’avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini contemplati nello stesso n. 7) del secondo comma dell’art. 163 implica le decadenze di cui al successivo art. 167, con conseguente nullità della citazione mancante di detto avvertimento ex art. 164 c.p.c., nel caso di specie resta inapplicabile il nuovo testo normativo dell’art. 163, per cui non sussiste alcuna nullità deducibile dell’atto di citazione in appello notificato il 12.9.01.
3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto è innegabile che l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato dà luogo ad una causa inscindibile nella quale sono soggetti necessari non solo il creditore pignorante ed il terzo pignorato, ma anche il debitore esecutato (v. Cass. n. 5955/00).
In caso di accertamento positivo circa la sussistenza dell’obbligo del terzo non può non riconoscersi che anche il debitore esecutato debba ritenersi soccombente e, quindi, assoggettabile alla condanna al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa ex art. 91 c.p.c.
Anche questo ricorso va pertanto respinto, mentre i ricorrenti vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.100,00, di cui € 8.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.






