Cassazione civile, sez. III, 6 dicembre 2007, n. 25471

«In tema di espropriazione forzata la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex artt. 546 ss. c.p.c. (a prescindere dalla sua idoneità o meno a definire il rapporto sostanziale che corre tra debitore esecutato e terzo “debitor debitoris” – n.d.r.) realizza il definitivo accertamento della valida costituzione del credito come oggetto del pignoramento, atteso che la dichiarazione positiva del terzo, o l’accertamento compiuto giudizialmente, completano l’oggetto dell’espropriazione presso terzi, oggetto che, a fini espropriativi, resta così definitivamente fissato, costituendo per l’effetto l’oggetto dell’ordinanza di assegnazione del credito (v. Cass. n. 15549/02), con la conseguenza che la sussistenza dei crediti pignorati deve essere valutata in relazione al momento della dichiarazione positiva del terzo o, in difetto di quest’ultima, a quello del loro accertamento in via giudiziale (Cass. n. 13021/92)».

Cassazione civile, sez. III, 6 dicembre 2007, n. 25471