SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.4.2001 la A. Viaggi s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Roma le aveva ordinato di pagare alla V. s.r.l. la somma di L. 12.459.000 oltre accessori.
Narrava la A. Viaggi che il 27.9.2000 aveva prenotato per un gruppo di persone un soggiorno organizzato dalla V. per i1 quale aveva trasmesso a questâultima la copia di un bonifico, tramite la Banca Popolare di Bari, pari al suddetto importo, il viaggio però era successivamente disdetto ed il bonifico revocato.
La V. si costituiva in giudizio osservando che la A. Viaggi aveva giĂ ricevuto dai suoi clienti il corrispettivo del viaggio e che lâomessa trasmissione del bonifico costituiva grave inadempimento.
Con sentenza del 14.10.2002 il Tribunale di Roma rigettava lâopposizione al decreto emesso il 18 gennaio 2001 dal Presidente di quel medesimo Tribunale.
Con atto di citazione dinanzi alla Corte dâAppello di Roma, la A. Viaggi srl interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma.
La V., nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte dâAppello revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma il 14 ottobre 2001 e respingeva la domanda della V. s.r.l. nei confronti della A. Viaggi s.r.l. condannando la V. al rimborso delle spese processuali in favore di controparte.
Proponeva ricorso per cassazione con due motivi V. spa.
Resisteva con controricorso A. Viaggi srl..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene lâimpugnata sentenza che la figura dellâintermediazione di viaggio debba essere inquadrata in quella di un mandato con rappresentanza fra lâagenzia ed il viaggiatore, mentre il contratto di organizzazione di viaggio da luogo ad un rapporto diretto fra il viaggiatore e lâorganizzatore del viaggio. Secondo questa ricostruzione non sussiste quindi un rapporto di mandato fra le parti in causa V. ed A. Viaggi, mentre deve considerarsi irrilevante lâavvenuto invio, da parte dei viaggiatori, del prezzo del viaggio a mezzo bonifico.
Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente, contrastando le tesi dellâimpugnata sentenza, rispettivamente denuncia: 1) âviolazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1977, n. 1084, art. 17, di ratifica della Convenzione Internazionale dei Contratti di Viaggio (CCV) di Bruxelles del 23.04.1970 nonchè dellâart. 1713 c.c., in relazione allâart. 360 c.p.c., n. 3â; 2) âomessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia in ordine alla legittimazione passiva e al corrispettivo del servizio di organizzazione di viaggio, in relazione allâart. 360 c.p.c., n. 5â.
I motivi sono fondati.
I dati normativi di riferimento sono rappresentati dalla disciplina dettata dalla L. 27 dicembre 1977, n. 1084, con cui è stata data esecuzione alla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio.
Nel caso del contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore, tramite un intermediario, sulla base di un programma predisposto da un organizzatore, vengono in campo tre distinti rapporti.
Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso lâintermediario. Dispone lâart. 17 della convenzione che qualunque contratto stipulato dallâintermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualitĂ nei documenti di viaggio (art. 18, comma 1 e art. 19, comma 2), produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza.
Ciò non toglie che il viaggiatore sia tenuto a somministrare allâintermediario i mezzi necessari per lâesecuzione del mandato (art. 1719 cod. civ.), e perciò i fondi che, secondo il contratto di viaggio, il viaggiatore e tenuto a versare allâorganizzatore, in anticipo rispetto allâinizio della esecuzione del contratto da parte dello stesso organizzatore.
Questi fondi, dâaltro canto, sono incassati, dallâintermediario come mandatario dellâorganizzatore e lo stesso è tenuto a trasferirglieli secondo le condizioni previste dal contratto di mandato che lega queste due parti.
Eâ su questi fondi che il viaggiatore subirĂ lâaddebito degli indennizzi dovuti allâorganizzatore, secondo le clausole del contratto di viaggio, nel caso che il viaggiatore receda dal contratto (art. 9 della convenzione).
La natura di mandato con rappresentanza, che nei sensi giĂ visti è propria dellâincarico dato dal viaggiatore al proprio agente di viaggi, non è incompatibile â ed anzi ciò trova riscontro nellâart. 1719 cod. civ. â con lâassunzione da parte dellâagente ed in confronto dellâorganizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando lâincarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dallâagente senza che il viaggiatore anticipi allâagente i fondi; in particolare, quando la prenotazione sia accettata dallâagente a ridosso della data a partire dalla quale il viaggio dovrĂ avere inizio. (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868).
Lo specifico rapporto di mandato fra il tour operator e lâagente di viaggio si evidenzia nel momento in cui il primo riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto facendogli sottoscrivere il contratto di viaggio: lâagente infatti, in tale momento, da una parte assume le relative somme nel suo patrimonio e dallâaltra parte le incassa come mandatario dellâorganizzatore del viaggio, dal quale riceve le provvigioni, atteso che lâunico soggetto abilitato alla conclusione del contratto di viaggio con il consumatore è lo stesso organizzatore.
Non può dunque ritenersi che il relativo pagamento sia stato effettuato da parte dei viaggiatori che hanno versato il relativo importo allâagenzia ma che lâagenzia doveva versare tali somme al tour operator, a conclusione del contratto di viaggio. In altri termini, lâobbligo di versare le somme riguardava da un lato lâorganizzatore di viaggi che aveva venduto il pacchetto; dallâaltra lâagenzia di viaggi.
Tali soggetti sono dunque attivamente e passivamente legittimati ed ha errato lâimpugnata sentenza per aver implicitamente escluso la legittimazione passiva in capo allâagenzia di viaggio.
Poichè lâagenzia di viaggi opera quale mandataria del tour operator, ai sensi dellâart. 1713 c.c., comma 1, dovrĂ rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato stesso ed in specie il saldo del prezzo ricevuto dai viaggiatori.
Nella fattispecie per cui è causa a A. Viaggi, mandataria della V., ha violato lâobbligo di versare a questâultima la somma ricevuta dal viaggiatore e della quale aveva dichiarato di avere la disponibilitĂ , mentre il giudice a quo non ha tenuto conto che era stato comunicato alla V. un bonifico su ordine della A. Viaggi, erroneamente considerando tale circostanza non rilevante.
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con cassazione dellâimpugnata sentenza e rinvio alla Corte dâAppello di Roma in diversa composizione che deciderĂ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia alla Corte dâAppello di Roma in diversa composizione che deciderĂ anche sulle spese del giudizio di cassazione.





