Cassazione Civile, sez. III, 8 ottobre 2009, n. 21388
A norma dell’art. 1713 c.c., 1 comma “Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.
Così l’agenzia di viaggi – mandataria – deve rimettere al tour operator – mandante – le somme che abbia ricevuto dai viaggiatori a titolo di acconto e si espone al risarcimento del danno nei confronti del proprio mandante qualora, a seguito della revoca della prenotazione da parte dei viaggiatori, renda a questi ultimi le somme già versate.
Nel caso del contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore tramite un intermediario (l’agenzia di viaggi) si distinguono tre rapporti di mandato:
a) tra organizzatore di viaggi e agenzia, in base al quale la secondo colloca sul mercato i servizi offerti dal primo;
b) tra viaggiatore ed agenzia, in base al quale quest’ultima raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori;
c) tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l’intermediario ovvero attraverso l’agenzia di viaggi.
Più precisamente l’agenzia di viaggi deve ritenersi legata al tour operator da un contratto di mandato con rappresentanza giacché, secondo il disposto dell’art. 17 della convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio, recepita dalla L. 27 dicembre 1977, n. 1084, qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.
Ugualmente il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualità nei documenti di viaggio (art. 18, comma 1 e art. 19, comma 2), produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza.
Ne deriva che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario (agenzia di viaggi) per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi (tour operator).
Il viaggiatore è dunque tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio qualora l’agente, in forza di questo rapporto, ne abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore.
Detti fondi, d’altro canto, sono incassati, dall’agenzia di viaggi come mandatario dell’organizzatore del viaggio medesimo, e ad esso vanno trasferiti: poichè l’agenzia di viaggi opera quale mandataria del tour operator, ai sensi dell’art. 1713 c.c., comma 1, dovrà rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato stesso ed in specie il saldo del prezzo ricevuto dai viaggiatori.
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Cassazione Civile, sez. III, 8 ottobre 2009, n. 21388





