Fatto
L.D. ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma Pa.Ma. e M., titolari di unâagenzia assicurativa della Ina Assitalia s.p.a., chiedendo la restituzione dellâimporto di Lire 20.000.000 corrisposto a titolo di premio assicurativo per una polizza, apparentemente stipulata su proposta del subagente C.F., poi però rivelatasi inesistente. La domanda, accolta in primo grado con sentenza dellâ8 novembre 2004, è stata rigettata dalla Corte dâappello di Roma che, con sentenza pubblicata il 23 luglio 2015, ha osservato che: a) il soggetto falsamente rappresentato dal Calvi doveva essere individuato nella compagnia assicurativa e non nellâagenzia dei P. (peraltro sprovvista di personalitĂ giuridica); b) il L. non aveva offerto prova della natura incolpevole dellâaffidamento, avendo anzi, in modo poco prudente, corrisposto il premio assicurativo in contanti anzichè mediante pagamenti tracciabili.
Avverso tale decisione il L. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da successiva memoria. I P. non hanno svolto attivitĂ difensiva.
Diritto
1.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1388 e 1398 c.c., nonchè degli artt. 1745 e 1903 c.c., consistita nellâaver considerato il C., che era subagente dei P., falso procuratore della Ina Assitalia s.p.a., anzichè dellâagenzia con cui collaborava.
A sostegno espone che il C. si sarebbe potuto considerare falso procuratore dellâIna Assitalia s.p.a. solo se fosse stata dimostrata lâesistenza di un originario rapporto di rappresentanza, in seguito venuto meno; invece, dallâistruttoria espletata era emerso che costui era stato semplicemente subagente dei P. e non aveva mai intrattenuto alcun rapporto diretto con la societĂ assicurativa.
Il motivo è fondato.
1.2 Osserva questa Corte che gli agenti sono imprenditori che possono avvalersi dellâoperato di subagenti, cui rimane estranea lâimpresa assicuratrice.
Il subagente assume lo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nella zona affidata allâagente o in ambito piĂš ristretto.
Il contratto di agenzia assicurativa, dunque, va tenuto distinto da quello di subagenzia in quanto in questâultimo si promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dellâagente e non per conto di unâimpresa assicuratrice (Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 06/08/2004, Rv. 575917). I contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente, che nel contratto di agenzia è lâimpresa, mentre in quello di subagenzia è lâagente (Sez. L, Sentenza n. 3545 del 10/04/1999, Rv. 525203). La subagenzia, quindi, costituisce un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto, e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale. La disciplina del rapporto di subagenzia è quindi sottoposta alla normativa in materia di agenzia di cui agli artt. 1742 ss. cod. civ. (Sez. L, Sentenza n. 5795 del 15/06/1994, Rv. 487070).
Proprio perchè il rapporto intercorre solo tra il preponente-agente ed il subagente, è esclusa dalla dottrina (e il principio va condiviso) lâapplicazione delle norme relative allâesercizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti dellâimpresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.), a meno che questâultima non attribuisca tali poteri direttamente al subagente. A norma dellâart. 1744 c.c., lâagente non ha facoltĂ di riscuotere crediti del preponente, salvo che non gli sia attribuita tale specifica facoltĂ .
Lâagente indicatario non è un rappresentante del preponente, in quanto riceve in nome proprio il pagamento, anche se per conto del preponente, a cui poi è tenuto a corrispondere la somma, sicchè lo schema negoziale è assimilabile â sotto questo profilo â a un mandatario ad esigere (Sez. 3, Sentenza n. 568 del 20/01/1983, Rv. 425341; cfr., in tema di rapporto di agenzia assicurativa, Sez. 3, Sentenza n. 469 del 15/01/2003, Rv. 559701; Sez. 3, Sentenza n. 7033 del 07/07/1999, Rv. 528370).
Quanto detto per il rapporto di agenzia vale anche per il rapporto di subagenzia.
Però il subagente, che ha rapporti solo con lâagente subpreponente, solo da questi può aver ricevuto la facoltĂ di riscuotere i crediti e quindi può agire come indicatario o come rappresentante dello stesso, e mai come rappresentante del primo preponente (salvo che questâultimo gli abbia conferito un autonomo e diretto potere rappresentativo, ma ciò non è stato accertato dal giudice di merito).
Consegue che le somme riscosse dal subagente non entrano direttamente nel patrimonio dellâimpresa assicuratrice, ma in quello dellâagente-subpreponente, salvo il sorgere, in capo a questâultimo, di un contestuale obbligo di ritrasferimento delle somme ricevute dal subagente (ragguagliate ai premi riscossi, detratta la provvigione) allâimpresa assicuratrice. Infatti, il profilo del ritrasferimento delle somme dallâagente alla compagnia assicurativa deve ritenersi regolato dallâart. 1713 cod. civ., che prevede un distinto atto di rimessione dal mandatario al mandante di quanto ricevuto a causa del mandato.
1.3 Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, risulta che il C. non agiva come falso rappresentante della Ina Assitalia s.p.a., bensĂŹ dei subpreponenti Pa.Ma. e M., agenti assicurativi.
Conseguentemente, lâimporto versato al C. a titolo di premio assicurativo per una polizza poi rivelatasi inesistente, in apparenza veniva riscosso dallo stesso in nome e per conto dei subpreponenti e non della compagnia assicurativa primo preponente. In sostanza, le somme riscosse non sarebbero comunque mai entrate direttamente nel patrimonio della Ina Assitalia s.p.a., bensĂŹ in quello degli agenti Pa.Ma. e M., salvo lâobbligo di questi ultimi di versare alla compagnia assicurativa un importo pari al premio riscosso detratta la provvigione.
1.4. In conclusione, vanno affermati i seguenti principi di diritto:
âalla subagenzia, che costituisce unâipotesi tipica di subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale, che ne è il necessario presupposto, si applica la disciplina del contratto di agenzia, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionaleâ;
âil contratto di subagenzia si distingue da quello di agenzia assicurativa in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dellâagente e non per conto di unâimpresa assicuratrice; conseguentemente il subagente è sprovvisto di potere rappresentativo dellâimpresa assicuratrice, a meno che questâultima non attribuisca tali poteri direttamente al subagenteâ.
âle somme riscosse dal subagente non entrano, di regola, direttamente nel patrimonio dellâimpresa assicuratrice, ma in quello dellâagente-subpreponente, salvo il sorgere contestuale, in capo a questâultimo, dellâobbligo di rimettere allâimpresa assicuratrice un importo pari ai premi riscossi detratte le provvigioniâ;
âlâagente di unâimpresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dellâart. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente â suo diretto preposto â quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se invece le condotte del su-bagente esorbitano dalle predette incombenze, lâagente è responsabile in applicazione del principio dellâapparenza del diritto, purchè sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e lâatteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiaritĂ del caso, a prevenire le condotte devianti del prepostoâ (Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014, Rv. 633233).
1.5 Consegue che lâindagine della corte dâappello sarebbe dovuta essere rivolta a verificare se la situazione di apparenza venutasi a creare fosse quella del (falso) rapporto di subagenzia o del (falso) rapporto di agenzia.
Infatti, solo in questo secondo caso il L. avrebbe potuto fare affidamento incolpevole sullâapparente capacitĂ , in capo al C., di rappresentate direttamente la societĂ assicurativa. Nellâaltra ipotesi, palesandosi il C. quale subagente dei P. (con i quali, in passato, pare che avesse effettivamente intrattenuto rapporti di subagenzia, in forza dei quali si era relazionato anche con il L.), è nella sfera giuridica di questâultimo e non dellâIna Assitalia s.p.a. che si sarebbero dovuti produrre gli effetti della falsa rappresentanza e dellâaffidamento incolpevole.
La corte dâappello, invece, ha ritenuto la sostanziale irrilevanza della distinzione fra rapporto di agenzia e rapporto di subagenzia, ipotizzando che in ogni caso il soggetto falsamente rappresentato dovesse individuarsi nella societĂ assicurativa. Tale decisione, erronea per le ragioni sopra esposte, va cassata con rinvio.
2. Lâaccoglimento del primo motivo determina lâassorbimento del secondo, con il quale si deduce lâomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che il C. si era limitato a proporre la stipulazione di una polizza, senza che il contratto si fosse mai concluso.
In realtĂ , nella sentenza impugnata non si afferma esplicitamente che il contratto assicurativo sarebbe stato accettato dalla direzione generale della compagnia assicurativa. Comunque, una volta che sarĂ chiarito se il C. agiva quale falsus procurator degli agenti assicurativi Pa.Ma. e M. ovvero quale falso agente della Ina Assitalia s.p.a., la questione del perfezionamento o meno del contratto diviene irrilevante.
3.1 Con il terzo motivo di ricorso, il L. censura unâautonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa al difetto di prova dellâaffidamento incolpevole.
Anche questo motivo è fondato.
3.2 La corte territoriale ha basato la propria decisione sullâaffermazione che âdi tale affidamento incolpevole non ha dato L. (terzo contraente) alcuna dimostrazioneâ. Al contrato, prosegue il giudice dâappello, il L. avrebbe agito con colpa consistita nel fatto che egli pagò il premio assicurativo in contanti, anzichè con assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale, come invece espressamente previsto da unâapposita clausola contrattuale.
3.3 La questione è affrontata dalla corte di merito secondo una erronea prospettiva.
Anzitutto va chiarito che il principio dellâapparenza del diritto, riconducibile a quello piĂš generale della tutela dellâaffidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorchè, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dellâart. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante (Sez. 3, Sentenza n. 1720 del 18/02/1998, Rv. 512748).
Quindi, lâaccertamento di merito avrebbe dovuto riguardare lâesistenza di elementi di colpa in capo, da un lato, ai P. e, dallâaltro, al L..
La prima indagine è stata del tutto omessa e, in particolare, i giudici di merito non hanno verificato se rispondesse a vero la circostanza che il C. fece uso di modulistica proveniente dallâagenzia dei P..
Il secondo accertamento, conclusosi a sfavore del L., è basato su un elemento di fatto erroneamente percepito. Infatti, non è vero che il pagamento effettuato con mezzi diversi dallâassegno bancario, circolare o postale fosse vietato dal contratto; questo prevedeva semplicemente che, nel caso in cui il pagamento del premio assicurativo fosse stato effettuato con modalitĂ diverse, lâassicurazione sarebbe entrata in vigore dal momento in cui il contraente ritirava la polizza e pagava la prima rata.
Peraltro, la corte dâappello ha valorizzato una condotta (lâuso di mezzi di pagamento non tracciabili) non effettivamente indicativa del fatto che il terzo contraente versasse in colpa, omettendo invece di considerare che tale condotta avrebbe potuto trovare spiegazione nel consolidato rapporto professionale fra il L. e lâagenzia P. e nellâuso, da parte del C., della modulistica proveniente da quellâagenzia; nelle numerose polizze fino a quel momento giĂ stipulate dal L. e nelle modalitĂ operative seguite nelle precedenti occasioni, identiche a quelle del caso di specie; nella missiva dellâAssitalia, poi rivelatasi falsa, con cui la societĂ comunicava lâaccettazione della proposta.
Si aggiunga, sul piano della condotta del L., che il terzo contraente ha soltanto la facoltĂ e non pure lâobbligo di controllare, ai sensi dellâart. 1393 c.c., i poteri di colui che si qualifichi rappresentante, sicchè â in assenza di altri elementi che dimostrino che egli abbia agito senza la dovuta diligenza â non è sufficiente ad integrarne la colpa prevista dallâart. 1398 cod. civ. il comportamento meramente omissivo (Sez. 2, Sentenza n. 6301 del 30/03/2004, Rv. 571661).
3.4 In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata anche in ordine ai profili dedotti con il terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitĂ .
CosĂŹ deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017






