Cassazione civile, sez. III, 23 giugno 2017, n. 15645
âlâagente di unâimpresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dellâart. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente â suo diretto preposto â quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se invece le condotte del su-bagente esorbitano dalle predette incombenze, lâagente è responsabile in applicazione del principio dellâapparenza del diritto, purchè sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e lâatteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiaritĂ del caso, a prevenire le condotte devianti del prepostoâ (Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014, Rv. 633233).
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
Cassazione civile, sez. III, 23 giugno 2017, n. 15645






