Svolgimento del processo

L’avv. V. C. ha proposto al Tribunale di Roma ricorso ai sensi degli artt. 28 ss. legge n. 794 del 1942, per ottenere la liquidazione nella misura di € 5.322,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dei compensi professionali a lui spettanti per avere difeso davanti al medesimo Tribunale il Condominio di Via Furgiuele, 6, Roma, in una causa definita con sentenza.
Esponeva il ricorrente che la vertenza era stata proposta contro il Condominio da parte di due soggetti che chiedevano il risarcimento dei danni per infiltrazioni di acqua conseguenti alla rottura della colonna di riscaldamento condominiale; che egli aveva dovuto chiamare in causa la compagnia assicuratrice del Condominio, spa Assitalia, la quale contestava l’esistenza della copertura assicurativa, e che vi era stato l’intervento di un terzo. La causa, iniziata nel 1994, si era conclusa nel 2002, con sentenza di condanna del Condominio al pagamento di € 485,05 e con la compensazione delle spese giudiziali.
Con ordinanza 17 dicembre 2003 – 5 gennaio 2004, notificata il 6 aprile 2004, il Tribunale di Roma ha integralmente respinto l’istanza, condannando il ricorrente a rimborsare al Condominio le spese della procedura, liquidate in € 800,00, oltre accessori.
Con atto notificato il 14 maggio 2004 l’avv. C. propone ricorso per cassazione, affidandone l’accoglimento a due motivi.
Resiste il Condominio con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6, comma 4, disp. Generali Tariffa Forense, approvata con decreto del Ministro della Giustizia 5 ottobre 1994 n. 585, con riferimento all’art. 111 Cost., per avere il Tribunale assunto come criterio di riferimento per la determinazione del compenso professionale solo l’importo di € 485,05, che il Condominio era stato condannato a pagare alle controparti, quasi che in ciò si esaurissero il valore della controversia e l’importanza dell’opera prestata.
Rileva il ricorrente che il Tribunale ha del tutto trascurato il considerare l’entità delle somme richieste al Condominio in risarcimento dei danni – di cui egli aveva ottenuto la riduzione al modesto importo indicato – ed il fatto che era stata riconosciuta operante in favore del suo cliente la copertura assicurativa, che la compagnia assicuratrice contestava.
La somma richiesta era quindi da ritenere congrua e conforme alla tariffa professionale.
2. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 6, comma 2, della Tariffa forense cit., con riferimento all’art. 111 Cost., nonché omessa motivazione, il ricorrente rileva che il Tribunale non avrebbe comunque potuto respingere del tutto la sua domanda di liquidazione, ma solo ridurne l’importo nella misura ritenuta congrua, non potendosi presumere che il professionista presti gratuitamente la sua attività di difesa.
3. I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati, perché strettamente connessi – sono manifestamente fondati.
Il Tribunale ha illegittimamente disatteso il principio per cui il difensore ha diritto al compenso per l’attività di difesa, anche quando la vertenza si concluda con la soccombenza del cliente, ed è incorso in illogica motivazione, nella parte in cui ha del tutto respinto la domanda di liquidazione del compenso, sulla sola premessa che la somma richiesta appariva sproporzionata rispetto a quella che il Condominio era stato condannato a pagare alla controparte.
La premessa avrebbe potuto giustificare, tutt’al più, la riduzione, anche ai minimi tariffari, del compenso richiesto, ma non l’integrale rigetto della domanda.
Per quanto poi concerne l’importo della liquidazione, vanno condivisi i rilievi del ricorrente secondo cui occorre avere riguardo non al solo importo dell’eventuale condanna della parte difesa, all’esito del giudizio, ma (anche) all’importo maggiore originariamente preteso dalla controparte, in quanto la differenza fra l’uno e l’altro manifesta, o può manifestare, l’utilità e il pregio dell’attività difensiva.
Va tenuto conto, altresì, di tutte le questioni dibattute e del complessivo risultato utile conseguito dal cliente, in relazione all’insieme delle domande e delle eccezioni proposte nel corso del giudizio.
4. La sentenza impugnata, che ha disatteso questi principi, deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché provveda alla liquidazione delle competenze spettanti al ricorrente, uniformandosi a quanto sopra.
5. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.