Fatto e diritto
S. e P. C. impugnano per cassazione i capi 1 e 2 della sentenza 21.2.05 con la quale il G.d.P. di Treviglio ha rigettato, dopo averle riunite, le opposizioni che ciascun dâessi aveva proposte avverso il verbale dâaccertamento di violazione nn. 2012 del 17.4.04 redatto dalla polizia municipale del Comune di Ciserano.
Parte intimata non svolge attivitĂ difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo la reiezione del ricorso siccome manifestamente infondato.
Insistono i ricorrenti con memoria.
Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto sono senza dubbio da condividere.
Con unico complesso motivo, i ricorrenti si dolgono â denunziando violazione dellâart. 4/III dDL 121/02 e L 168/02, dellâart. 142/VI CdS nonchĂŠ vizi di motivazione â che il giudice a quo abbia disatteso la loro argomentazione difensiva basata sullâinidoneitĂ allo scopo, in relazione alla richiamata normativa, dellâapparecchiatura di rilevamento delle infrazioni per eccesso di velocitĂ denominata Telelaser in quanto priva di dispositivo dâaccertamento fotografico dellâidentitĂ del veicolo cui è addebitata la trasgressione.
Censura in tal senso è manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza di legittimitĂ formatasi sullâargomento e dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi (e pluribus, da ultimo, Cass. 24.4.06 n. 9532, 26.4.05 n. 8675, 20.4.05 n. 8232).
Lâart. 142, comma 6, CdS dispone che âper la determinazione dellâosservanza dei limiti di velocitĂ sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchĂŠ le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamentoâ.
Lâart. 345 del regolamento di esecuzione, sotto la rubrica âApparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocitĂ â, a sua volta, dispone, al primo comma, che âLe apparecchiature destinate a controllare lâosservanza dei limiti di velocitĂ devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocitĂ del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dellâutenteâ; al secondo comma, che âle singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubbliciâ; al quarto comma, che âper lâaccertamento delle violazioni dei limiti di velocitĂ , le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui allâart. 12 del codice e devono essere nella disponibilitĂ degli stessiâ.
Le apparecchiature elettroniche di controllo della velocitĂ devono, dunque, essere omologate, devono consentire di fissare la velocitĂ del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui allâart. 12 CdS (comma 1: âLâespletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialitĂ Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) allâArma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nellâambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nellâambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dellâinterno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istitutoâ).
Non è, invece, richiesto, come ritenuto dai ricorrenti, che esse siano anche munite di dispositivi in grado dâassicurare una documentazione, con modalitĂ meccaniche automatiche, quale la fotografica, dellâaccertamento dellâinfrazione, in quanto la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia lâart. 142, comma 6, CdS, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata lâomologazione delle apparecchiature elettroniche, tra i quali lâidoneitĂ a consentire la rilevazione della velocitĂ del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocitĂ del veicolo, ben potendo poi lâindividuazione di questo essere demandato allâagente di polizia addetto allâapparecchiatura stessa, come prescritto dal surrichiamato art. 345 del regolamento, e ciò fa senza alcun esplicito riferimento alla documentazione fotografica od altrimenti meccanica dellâindividuazione stessa.
NĂŠ potrebbe arguirsi lâindispensabilitĂ di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocitĂ chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che lâaccertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dellâutente, in quanto dalla previsione esplicita, tra lâaltro a diverso fine, dâuna modalitĂ dâaccertamento, riferibile allâeventuale documentazione fotografica dellâinfrazione commessa, non può trarsi la conseguenza châessa costituisca lâunica modalitĂ dâindividuazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocitĂ del veicolo in un determinato momento in modo chiaro e accertabile, e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per lâomologazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature allâepoca esistenti.
Alle esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente aggiunta â ma non sostituita, in ragione della specificitĂ delle ipotesi previste e regolate â la norma speciale posta dallâart. 4 del DL 20.6.02 n. 168, come convertito con modificazioni dalla L 1.8.02 n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al primo comma, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ⌠finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS, prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che ⌠consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalitĂ di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonchĂŠ i dati dâimmatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresĂŹ, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dellâart. 45 CdS ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Unâinterpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione dâapparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalitĂ della violazione e lâidentificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali lâaccertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione; diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione fotografica dellâinfrazione e, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida lâapplicazione della normativa generale, per la quale, come si è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona allâidentificazione del veicolo.
Al qual riguardo, è noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitĂ (e plu-ribus, nel tempo, S.U. 25.11.90, n. 12545; 5.12.95, n. 12846; 22.3.95, n. 3316, 5.2.99 n. 1006, 8.3.01 n. 3350, 3.12.02 n. 17106), nel giudizio dâopposizione avverso lâingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale dâaccertamento dellâinfrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini dâapprezzamento, nonchĂŠ della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante lâefficacia probatoria privilegiata attribuita allâatto pubblico dallâart. 2700 c.c. in ragione della cui ratio debbono, per converso, ritenersi prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante.
Ne consegue che lâaccertamento delle violazioni alle norme sulla velocitĂ deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 CdS e delle constatazioni personali degli agenti â constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono âpercezioni sensorialiâ implicanti margini dâapprezzamento individuali, come ritenuto dal giudice a quo -, facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dellâeffettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dallâopponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene, con riferimento allâapparecchiatura denominata Telelaser, debitamente omologata, è ingiustificata la tesi dei ricorrenti intesa ad escludere che lâaccertamento della velocitĂ , con riferimento ad un singolo determinato veicolo, potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito di efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale, ed altrettanto ingiustificata è la tesi per cui la dizione dellâart. 345 del regolamento dâesecuzione âin modo chiaro e accertabileâ implichi la necessitĂ che lâapparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, fotografica od altrimenti meccanica automatica, dellâindividuazione del veicolo e non solo della velocitĂ dello stesso.
Dâaltra parte, allâesame dellâimpugnata sentenza â che non viene espressamente impugnata sul punto per omessa pronunzia ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c. â non risulta che gli opponenti avessero dedotto elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dellâapparecchio utilizzato nella circostanza, donde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dellâaccertamento compiuto con lâapparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In difetto della qual deduzione e prova del difettoso funzionamento dellâapparecchiatura di rilevamento devesi concludere che lâaccertamento dellâinfrazione è valido e legittimo, dacchĂŠ, da un lato, lâapparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocitĂ rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati, dallâaltro, la riferibilitĂ della velocitĂ ad un veicolo determinato discende dallâoperazione di puntamento e, quindi, dâidentificazione del veicolo stesso effettuata dallâagente di polizia stradale che ha in uso lâapparecchiatura in questione.
Nessuna delle esaminate ragioni di censura meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attivitĂ difensiva, non vâha luogo a pronunzia sulle spese.
PQM
La Corte respinge il ricorso.






