Cassazione civile, sez. II., 19 novembre 2007, 23982
La S.C. ha respinto la tesi dei ricorrenti per cui, con riferimento al cd. Telelaser, secondo la dizione letterale dell’art. 345 del regolamento d’esecuzione al C.d.S., sussisterebbe la necessità che l’apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, fotografica od altrimenti meccanica automatica, dell’individuazione del veicolo e non solo della velocità dello stesso.
Ai fini dell’applicazione della multa per eccesso di velocità, ex art. 142, 6 comma C.d.S., deve dunque ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante l’apparecchio Telelaser, purché debitamente omologato.
L’accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature mentre la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall’operazione di puntamento e, quindi, d’identificazione del veicolo stesso.
Infine, il verbale fa prova fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze degli apparecchi di rilevamenteo valgono fino a prova contraria, che può essere data dal trasgressore dimostrandone il difetto di funzionamento.
Cassazione civile, sez. II., 19 novembre 2007, 23982





