Fatto
B.M.R. proponeva al Giudice di Pace di Como opposizione avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di quella città le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa perchè, in violazione della L. n. 386 del 1990, art. 2, come sostituito dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 29, aveva emesso in data (OMISSIS) l’assegno bancario n. (OMISSIS) dell’importo di L. 1.500.000 che, pur presentato in tempo utile, non veniva pagato in assenza di provvista.
Il Prefetto di Como chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza del 18 dicembre 2002 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso.
Secondo il primo giudice non si configura la mancanza di provvista, laddove – come nella specie – l’emittente, per evitare un tentativo di truffa perpetrata ai suoi danni, abbia ordinato per legittima difesa alla banca trattaria di non pagare l’assegno al prenditore.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Prefetto di Como sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
Diritto
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè omessa erronea insufficiente motivazione, deduce che il giudice di pace aveva omesso di motivare in ordine alla fattispecie concreta portata al suo esame, dovendo considerarsi motivazione apparente, perchè illogica, quella con cui si faceva riferimento alla legittimità dell’ordine di non pagare dato dall’emittente per tutelarsi da un tentativo di truffa.
Il motivo va disatteso.
Il giudice di pace, nel ritenere legittimo l’ordine dato alla banca trattaria di non pagare, ha escluso che in tal caso possa configurarsi la mancanza di provvista.
La sentenza non è affetta dal vizio denunciato, avendo il giudicante indicato, le ragioni poste a sostegno del suo convincimento:
l’erroneità delle argomentazioni giuridiche configura il diverso vizio di cui si dirà infra.
Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 386 del 1990, art. 2, (art. 360 c.p.c., n. 3), censura l’affermazione del primo giudice, secondo cui sarebbe illogico equiparare la mancanza di provvista all’ordine di non pagare l’assegno in via di autotutela o di legittima difesa contro un tentativo di truffa. Tale considerazione era erronea secondo l’orientamento espresso in sede penale dalla Cassazione, che, nel sottolineare la natura plurioffensiva del reato di emissione di assegni a vuoto (oggi depenalizzato ma identico nei suoi elementi costitutivi), aveva ritenuto la nullità dei patti contrari alle norme imperative dettate in materia di assegni bancari, escludendo che potesse invocare l’esimente della legittima difesa il traente che tolga la provvista per prevenire l’inadempienza del primo prenditore o per tutelarsi contro una truffa consumata ai suoi danni.
Il motivo è fondato.
Tenuto conto che l’emissione di assegno senza provvista configura un illecito plurioffensivo, che lede tanto l’interesse patrimoniale, quanto la fede pubblica, hanno natura imperativa le norme che prevedono la disciplina di tale titolo di credito, che conserva la natura cartolare e di mezzo di pagamento qualora sia presentato nel termine di presentazione: pertanto, prima dello spirare di tale termine sono illegittimi il ritiro dei fondi e l’ordine di non pagare,non assumendo alcuna rilevanza le vicende relative al rapporto in base al quale sia stato emesso l’assegno.
Il ricorso va pertanto accolto;
la sentenza va cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c.: l’opposizione proposta da B.M.R. avverso l’ingiunzione n. 116/2002 del 23.7.2002 emessa dal Prefetto di Como deve essere rigettata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese relative all’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l’opposizione proposta da B.M.R.. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2007






