Cassazione Civile, sez. II, 19 giugno 2007, n. 14277
Il ritiro della provvista prima che sia scaduto il termine di pagamento dell’assegno bancario configura l’ipotesi sanzionata dall’art. 2 della L. n. 386/1990, anche se tale espediente sia stato intrapreso quale mezzo per evitare i pregiudizi prodotti dal comportamento fraudolento del prenditore dello stesso assegno (in particolare un tentativo di truffa).
Non sussiste infatti l’esimente della legittima difesa nel comportamento dell’emittente dell’assegno in simile fattispecie secondo l’orientamento già espresso in sede penale dalla Cassazione.
La natura plurioffensiva del reato di emissione di assegni a vuoto (oggi depenalizzato ma identico nei suoi elementi costitutivi), che lede tanto l’interesse patrimoniale, quanto la fede pubblica, esclude che il traente possa invocare l’esimente della legittima difesa allorché tolga la provvista per prevenire l’inadempienza del primo prenditore o per tutelarsi contro una truffa consumata ai suoi danni.
Inoltre considerata la natura cartolare del titolo di credito sono irrilevanti le vicende relative al rapporto in relazione al quale il titolo stesso è stato emesso.
Cassazione Civile, sez. II, 19 giugno 2007, n. 14277






