Fatto
Con citazione 12/9/85 S.F., in proprio e quale procuratrice generale delle figlie G. e P.A., nonchè M., An. e P.I., premesso di essere proprietarie di fabbricati, corte annessa e terreni alla contrada (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), convennero davanti al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi Pe.
M., proprietario della particella (OMISSIS), chiedendo dichiararsi in favore di tali immobili il diritto di passaggio, sia a piedi che con mezzi agricoli ed automezzi, attraverso la via, della larghezza di metri tre, corrente sulla particella (OMISSIS) di proprietà del convenuto, posta in prosecuzione della strada interpoderale “eredi B.”, e congiungente i loro immobili con la strada comunale “Circondario”.
Il convenuto, costituitosi, chiese il rigetto della domanda deducendo, anzitutto, che le attrici erano complessivamente proprietarie di terreno per soli mq. 1000, suddiviso in cinque o sei appezzamenti, ed inoltre che l’accesso alla strada pubblica era assicurata attraverso le particelle (OMISSIS).
Con sentenza 20/10/93, il Tribunale rigettò la domanda attorea.
La decisione fu confermata dalla Corte d’appello di Napoli che, ritenute non sussistenti le condizioni per il passaggio coattivo, con sentenza 25/5/00, respinse l’appello proposto dalle soccombenti.
Hanno chiesto la cassazione della sentenza M., An. e P.I. affidando il mezzo a un unico motivo di censura.
Ha resistito al gravame Pe.Mi. con controricorso.
Su ordine della Corte è stato integrato il contraddittorio nei confronti degli aventi causa da S.F., deceduta nel corso del giudizio di appello, e degli altri soggetti che avevano partecipato al giudizio di appello.
Si sono costituite P.A. e P.G., nella doppia qualità (documentata adeguatamente) di eredi della S. e di soggetti già partecipanti al giudizio di appello, aderendo alle ragioni delle ricorrenti.
Diritto
Con un unico motivo di censura si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. nonchè omessa e contraddittoria motivazione lamentando che la sentenza, pur avendo riconosciuto che gli immobili delle ricorrenti erano relativamente interclusi a causa della impossibilità di far passare mezzi meccanici sul viottolo a forte pendenza esistente nella loro proprietà, e che la strada posta nel fondo di Pe.Mi., su cui le ricorrenti avevano chiesto la costituzione della servitù, rappresentava il tracciato alternativo più idoneo e meno gravoso per il predetto fondo, ha, in contrasto con le premesse, negato il passaggio coattivo adducendo, a motivo, la a destinazione dei fabbricati a servizio solo rurale e l’esiguità di ciascun appezzamento di terreno.
La censura va disattesa.
In tema di passaggio coattivo a favore di fondo relativamente intercluso, questa Corte ha affermato che l’estremo dell’indispensabilità del passaggio per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto ai fini della costituzione della servitù ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c. non è ravvisabile quando il terreno, per le sue minime dimensioni, sia coltivabile con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall’accesso di cui già fruisce (Cass. 5539/81; 6928/82).
Al suddetto principio si è conformata la sentenza impugnata.
Premesso che, ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio, i diversi fondi a favore dei quali la servitù deve essere costituita, non possono essere considerati unitariamente, ancorchè destinati all’esercizio di una medesima azienda agricola, ma devono essere considerati individualmente, con la conseguenza che i requisiti richiesti per la costituzione della servitù devono sussistere per ciascun fondo, autonomamente considerato, la Corte di merito ha ritenuto, sulla base di un attento e dettagliato esame della situazione dei luoghi, che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni per la costituzione del passaggio coattivo, né per i terreni, i quali anche se agricoli, erano destinati a seminativi semplici o arborati e boschi cedui, ma con scarso capitale di esercizio e soprattutto di modestissime dimensioni (in tutto are 18,40 suddivise in 9,40; 5,90; 3,10), agevolmente coltivabili mediante l’uso di piccoli attrezzi che potevano essere introdotti nei fondi attraverso il breve viottolo già esistente, né per i fabbricati, trattandosi di fabbricati rurali destinati a servizio di terreni per i quali non vi erano i presupposti per la costituzione di servitù coattiva.
Conforme a diritto e più che adeguata sul piano logico- motivazionale, la sentenza sfugge ai rilievi delle ricorrenti consistenti in critiche di puro merito.
Consegue il rigetto del ricorso con la condanna delle ricorrenti, comprese le comparenti P.G. e P.A., al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, comprese le comparenti P.A. e P.G., in solido, al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 (millecento) di cui Euro 1.000,00 (mille) per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006






