Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 2006, n. 11954
Gli artt. 1051 e 1052 c.c. disciplinano la costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore del fondo totalmente intecluso (ovvero senza accesso sulla via pubblica), relativamente intercluso (ovvero avente una servitù di passaggio su altro fondo, risultante però insufficiente) e del fondo non intercluso ma il cui collegamento alla via pubblica sia comunque inadeguato alle esigenze del fondo stesso e non possa essere altrmenti ampliato.
La S.C., ribadendo l’orientamento in materia, ha stabilito che «l’estremo dell’indispensabilità del passaggio per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto ai fini della costituzione della servitù ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c. non è ravvisabile quando il terreno, per le sue minime dimensioni, sia coltivabile con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall’accesso di cui già fruisce (Cass. 5539/81; 6928/82)».
Né al fine della costituzione della suddetta servitù può avere rilievo l’ampiezza
complessiva dei terreni posseduti dall’azienda agricola che reclama il passaggio
in quanto, al fine dell’apprezzamento del presupposto richiesto dalla legge, i singoli fondi, se distinti, non possono essere considerati unitariamente.
Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 2006, n. 11954





