Fatto

B.C., premesso che il primo aprile 1993 aveva ceduto a M.E., al prezzo di L. 20.000.000, una azienda commerciale per la vendita del pesce e che l’acquirente aveva corrisposto solo cinque milioni, domandò al Tribunale di Taranto di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente.
Il M. si oppose alla domanda, deducendo di avere corrisposto l’intero prezzo della cessione a S.C., marito della B. e gestore, insieme a essa, dell’azienda compravenduta.
Chiese, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice essendo stato costretto a chiudere l’esercizio commerciale, stante la insostenibile promiscuità spaziale e logistica con l’adiacente locale dove gli stessi coniugi B.- S. gestivano altra azienda.
Il Tribunale accolse la domanda proposta dall’attrice.
Su gravame del M., la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dichiarò la nullità del processo di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di S.C. in regime di comunione legale con C.B. e condannò quest’ultima alle spese di primo grado, avendo dato causa alla nullità, e a quelle del giudizio di appello, in base alla soccombenza.
Di tale sentenza la B. ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a tre motivi.
Resiste il M. con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e art. 354 c.p.c., la ricorrente ascrive alla corte d’appello di avere dichiarato la nullità del processo per difetto di contraddittorio in accoglimento di eccezione dedotta e provata dal M. solo in appello e omesso di rimettere la causa al Giudice di primo grado.
Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 345 e 102 c.p.c. e motivazione insufficiente, lamenta la B. che la Corte del merito non ha minimamente spiegato le ragioni in basa alla quali lo S. doveva considerarsi contraddittore necessario; la statuizione sarebbe peraltro errata in quanto, nella comunione legale dei beni, ciascuno dei coniugi può disporre dell’intera quota patrimoniale ove munito di consenso esplicito o anche tacito dell’altro coniuge, traducentesi in un negozio unilaterale autorizzativo.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c., la ricorrente si duole di essere stata condannata alle spese, specie di quelle relative al giudizio svoltosi davanti al tribunale che non l’aveva vista soccombente.
Il primo motivo è infondato.
Poichè, infatti, l’integrità del contraddittorio costituisce requisito inderogabile del processo, il suo difetto può essere lamentato dalla parte o rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sul punto vi sia stata una pronuncia passata in giudicato (cfr. Cass. nn. 1382/1973, 2922/1974, 6497/1980, 360/1986).
Il secondo motivo è fondato, pur se per ragione solo in parte coincidenti con quelle addotte dalla ricorrente .
Il giudice d’appello ha considerato lo S. litisconsorte pretermesso sol perchè coniuge in regine di comunione legale della B..
Corte risulta dalla narrativa, la controversia verte attorno alla risolubilità di un contratto di cessione di bene – azienda commerciale – rientrante nella comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c., comma 1, lettera d), a suo tempo stipulato solo da uno dei partecipanti alla comunione (la moglie).
La soluzione della questione sottoposta dal mezzo implica anzitutto l’analisi della natura giuridica e degli effetti degli atti di disposizione di beni in comunione legale da parte di uno solo dei coniugi.
Questa Corte ha già avuto occasione di porre in risalto la peculiarità della comunione legale dei beni tra coniugi, “che consiste nel fatto che questa, a differenza della comunione ordinaria, come ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 10 marzo 1988 n. 311 nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell’art. 184 c.c., non è una comunione per quote in cui ciascuno dei partecipanti può disporre del proprio diritto nei limiti della quota, bensì una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e non è ammessa la partecipazione di estranei, sicchè la quota, caratterizzata dalla indivisibilità e dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.). Me consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto, di disporre della propria quota, perchè ciò avrebbe l’inconcepibile effetto di far entrare nella comunione degli estranei, può tuttavia disporre, in forza di detta titolarità solidale, dell’intero bene comune”. (Cass. n 284/1997).
Alla luce di tale principio, va osservato che il codice civile stabilisce, nell’ambito della comunione familiare, una disciplina differenziata per gli atti relativi ai beni immobili ed ai mobili registrati rispetto a quelli relativi a tutti gli altri beni e in particolare a quelli mobili.
Per i primi, l’articolo 184 c.c., comma 1, prevede per il loro compimento il consenso dell’altro coniuge, conformemente al modulo dell’amministrazione congiuntiva adottato dall’art. 180 c.c., comma 2, per gli atti di straordinaria amministrazione. Tale consenso si pone come un negozio (unilaterale) autorizzativo, ma non nel senso di atto che attribuisce un potere, bensì nel senso di atto che rimuove un limite all’esercizio di tale potere, con l’ulteriore conseguenza che esso rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio da far valere, giusta il disposto del citato art. 184 c.c., entro l’anno dalla data di effettiva conoscenza dell’atto e, in ogni caso, dalla data della sua trascrizione oppure, ove l’atto non sia stato trascritto (o non sia trascrivibile) e non se ne sia avuta conoscenza prima dello scioglimento della comunione, dalla data di tale scioglimento.
Per ciò che concerne gli atti di disposizione relativi a tutti gli altri beni diversi dagli immobili e dai mobili registrati – in cui rientra la fattispecie in esame – l’articolo 184 c.c., comma 3, si limita a porre a carico del coniuge che, violando il predetto schema dell’amministrazione congiuntiva, ha compiuto l’atto senza il consenso dell’altro coniuge l’obbligo di ricostituire, ad istanza di quest’ultimo, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non aia possibile, di pagare l’equivalente del bene secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione. Non è, dunque, prevista alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l’atto compiuto dal coniuge in assenza del consenso dell’altro – atto che resta quindi pienamente valido ed efficace – ma solo un’obbligazione all’interno del rapporto coniugale a carico del coniuge che ha effettuato l’atto di disposizione per la ricostituzione, in via specifica o per equivalente, della comunione.
La norma in esame riflette la natura peculiare della comunione legale dinanzi evidenziata, in virtù della quale ciascun coniuge può disporre del bene comune per l’intero e a pieno titolo. La mancanza del consenso dell’altro coniuge, per i beni immobili e i mobili registrati rende annullabile l’atto dispositivo, mentre non produce tale effetto per gli altri beni, in ragione della loro (in generale) minore rilevanza economica e a fini di certezza dei traffici giuridici.
In secondo luogo, va ricordato che si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (ex multis, art. 247 c.c., comma 1, 2900 c.c., art. 784 c.p.c.), allorquando la decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, di accertamento o costitutiva), è di per sè inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico (inutiliter data), anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva, e concettualmente unica e inscindibile sia in senso sostanziale, sia, alle volte, in senso solo processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nel quale i nessi fra i diversi soggetti, e tra questi e l’oggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari.
In virtù di tali premesse, nella specie non è revocabile in dubbio che la compravendita dell’azienda commerciale comune stipulata dalla B. in favore del M., in quanto perfettamente valida e efficace, ha pienamente esplicato i suoi effetti relativamente all’intero bene e, quindi, anche relativamente alla quota di comunione spettante allo S., il quale solo nei rapporti interni tra coniugi avrebbe potuto obbligare la moglie a ricostituire in natura o per equivalente la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto. Specularmente, appare di tutta evidenza che, ai sensi dello stesso art. 180 c.c., comma 3, era valido e efficace l’atto processuale esperito dal solo coniuge stipulante per porre nel nulla l’atto dispositivo. Non si vede, infatti, in base a quale ragione giuridica lo S., che non ha partecipato al negozio che non poteva neanche invalidarlo, debba considerarsi litisconsorte necessario nel giudizio intentato dalla moglie al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente. Come l’originario rapporto sostanziale (comunione legale dell’azienda commerciale) era suscettibile di essere modificato anche soltanto dalla B., senza cioè che la efficacia o la validità del relativo atto negoziale nei confronti dei terzi fosse condizionata a un consenso del coniuge non stipulante, a maggior forza non era immutabile, senza la partecipazione del marito, la vicenda venutasi a creare a seguito dell’atto dispositivo. E la sentenza pronunciata su tale domanda sarebbe senz’altro utiliter data poiché la relativa futura incidenza sulla situazione giuridica sostanziale venutasi a creare tra la B. e lo S. a seguito della vendita del bene comune atterrebbe, ancora una volta, e sempre alla stregua dell’art. 180 c.c., comma 3, ai rapporti interni tra i coniugi.
Pertanto, in base ai ricordati principi sul litisconsorzio necessario, la iniziativa processuale costituita dall’azione di risoluzione del contratto, contrariamente a quanto opinato dalla Corte salentina, non imponeva altra presenza in giudizio che quella del coniuge contraente, non essendovi necessità di decidere la fattispecie dedotta in giudizio in maniera unitaria nei confronti dello S. per non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta.
Va in conclusione affermato il principio secondo cui “il coniuge il quale abbia venduto in nome proprio a terzi un’azienda commerciale facente parte della comunione legale può agire da solo per la giudiziale risoluzione del contratto in danno dell’acquirente senza che il contraente inadempiente possa opporgli la mancata integrazione del giudizio nei confronti dell’altro coniuge, in quanto la predetta attività processuale è speculare a quella negoziale sulla cosa comune che il coniuge ha validamente compiuto da solo, salvi gli effetti nell’ambito della comunione previsti dall’art. 184 c.c., comma 3, e la pronunzia sulla relativa domanda sarebbe utilmente emessa nei confronti del solo coniuge stipulante, essendo irrilevante a tal fine ogni questione indotta dall’accertamento giudiziale nei rapporti interni tra coniugi ai sensi della disposizione citata”.
Da questo principio si è discostata la Corte territoriale che ha erroneamente ravvisato nella specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i coniugi per la proposizione dell’azione di risoluzione.
Il terzo motivo, afferente alla condanna della B. alle spese processuali, rimane assorbito in conseguenza delle adottate conclusioni.
La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, ad altro giudice che si designa nella stessa Corte territoriale in diversa composizione, cui appare opportuno demandare anche il regolamento delle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M

La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.