Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890
Il coniuge il quale abbia venduto in nome proprio a terzi un’azienda commerciale facente parte della comunione legale può agire da solo per la giudiziale risoluzione del contratto in danno dell’acquirente senza che il contraente inadempiente possa opporgli la mancata integrazione del giudizio nei confronti dell’altro coniuge, in quanto la predetta attività processuale è speculare a quella negoziale sulla cosa comune che il coniuge ha validamente compiuto da solo, salvi gli effetti nell’ambito della comunione previsti dall’art. 184, terzo comma, cod. civ. (obbligo di ricostituzione della comunione o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l’equivalente), e la pronunzia sulla relativa domanda sarebbe utilmente emessa nei confronti del solo coniuge stipulante, essendo irrilevante a tal fine ogni questione indotta dall’accertamento giudiziale nei rapporti interni tra coniugi.
Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890






