Svolgimento del processo
1 La Paradise Enterprise Ltd, con sede in Nassau, Bahamas (dâora in avanti, per brevitĂ , Paradise), chiedeva, con ricorso depositato in data 26 gennaio 2004, che la Corte di appello di Napoli dichiarasse lâefficacia, ai sensi degli artt. 64 e 67 della 1. n. 218 del 1995, della sentenza emessa dalla Corte Suprema delle Bahamas nei confronti di B. V., con la quale costui era stato condannato al pagamento della somma di 1.200.000 dollari US, per aver ottenuto, sottoscrivendo le relative ricognizioni di debito, un fido di pari importo dalla direzione del casinò delle Bahamas, allo scopo di ottenere delle fiches da utilizzare per partecipare al gioco dâazzardo, ivi considerato legale.
1.1 â Si costituiva il convenuto, eccependo di non aver avuto notizia dellâinstaurazione del procedimento conclusosi con la delibanda sentenza, aggiungendo che, in ogni caso, gli effetti di tale pronuncia erano contrari allâordine pubblico italiano.
1.2 â La corte di appello adita, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettate preliminarmente le eccezioni del convenuto inerenti alla mancata instaurazione del contraddittorio e alla violazione del diritto di difesa, affermava che la domanda non poteva essere accolta, essendo contraria allâordine pubblico italiano. Il debito fatto valere dalla Paradise derivava, come era pacifico fra le parti, dal gioco dâazzardo, che nel nostro ordinamento è vietato, tanto che il suo esercizio e la stessa partecipazione ad esso sono vietati ai sensi degli artt. 718 e 720 c.p., e che non è ammessa azione,
ai sensi dellâart. 1933 c.c. per il relativo pagamento.
Veniva richiamato il principio affermato da questa Suprema Corte con la decisione n. 4209 del 1992, secondo cui la previsione di cui allâart. 1933 c.c. è estensibile ai contratti collegati al gioco, come i mutui, le dazioni di danaro o di fiches, quando concorre un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario: in proposito si affermava che il mutuo concesso al Bellone era funzionalmente connesso allâattuazione del giuoco dâazzardo.
1.3 â Per la cassazione di tale decisione la Paradise ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui il Bellone resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2 â Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dellâart. 64, lett. g) , della 1. 31 maggio 1995, n. 218: la corte di appello avrebbe preso in considerazione una nozione di âordine pubblicoâ non corrispondente ai principi generali del nostro ordinamento e, soprattutto, allâordine pubblico internazionale, il cui piĂš ristretto contenuto, quando il rapporto è regolato da una legge straniera, assume significativo rilievo. Sotto il primo profilo vengono menzionate le norme, ancorchĂŠ speciali, che disciplinano varie lotterie, ovvero prevedono lâistituzione, nel territorio nazionale, di determinati Casinò, come quelli di Venezia, San Remo e Campione dâItalia. Si aggiunge che la giurisprudenza piĂš recente, analizzando la legislazione italiana alla luce dei principi comunitari, ne ha ribadito la compatibilitĂ , ponendo in evidenza non tanto lo scopo di limitare la propensione al gioco dei cittadini (contraddetta da una serie di provvedimenti intesi piuttosto a favorirne lâespansione), quanto quello di contrastare infiltrazioni criminali: tale finalitĂ giustificherebbe le restrizioni di carattere normativo ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Il Bellone, contraendo il debito in uno Stato dove il gioco dâazzardo è considerato legale, ha assunto una normale obbligazione il cui assolvimento è garantito dallâordinamento: il rifiuto di exequatur, per nulla attinente al pericolo di infiltrazioni criminali, avrebbe la conseguenza di consentire â cosi ledendo il relativo principio â al debitore di sottrarsi alla responsabilitĂ patrimoniale .
2.1 â Quanto al secondo aspetto, precisato che in molti Paesi il gioco dâazzardo è consentito, si pone in evidenza come, ai fini della delibazione di decisioni straniere, il rispetto dellâordine pubblico va verificato in relazione agli effetti concreti dellâapplicazione della legge straniera: nel caso in esame la conseguenza del diniego di exequatur si risolverebbe piuttosto nel vulnus arrecato al principio, universalmente riconosciuto, relativo al pagamento delle obbligazioni validamente contratte, soprattutto con riferimento alla legislazione vigente nel luogo dove esse siano sorte, laddove il principio della soluti retentio, vigente nel nostro ordinamento, dimostrerebbe 1âinesistenza di un totale disfavore per le obbligazioni contratte nellâambito di un debito di gioco.
2.2 â Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: âSe il concetto di ordine pubblico internazionale sia piĂš vasto di quello di ordine pubblico interno, e se ai fini della delibazione delle sentenze straniere, il giudice italiano non debba aver riguardo a questâultimo, interpretato tuttavia secondo le caratteristiche del primo; e se il concetto di ordine pubblico, cosi come risultante dal compimento della suddetta analisi, si opponga, ai sensi dellâart. 64, lett. g) , legge 31 maggio 1995, n. 218, alla delibazione in Italia di una sentenza straniera che condanna il debitore allâadempimento di unâobbligazione avente ad oggetto un debito di gioco, laddove la relativa obbligazione sia stata volontariamente e legittimamente contratta dal debitore in un Paese ove il gioco dâazzardo è legaleâ.
2.3 â la censura è fondata.
Il dato di partenza, costituito dalla nozione di ordine pubblico da adottare ai fini dellâapplicazione dellâart. 64, lett. G). della l. n. 218 del 1995, non può non risentire dellâevoluzione al riguardo maturata in ambito giurisprudenziale e dottrinale, nel senso che, allâabbandono della tradizionale verifica in merito alla corrispondenza della decisione straniera al quadro desumibile dalle norme imperative interne, si è nel tempo affermata lâesigenza di valutare queste ultime nellâambito del sistema assiologico posto in primo luogo dalla Costituzione e, piĂš in generale, anche dal complesso delle fonti di diritto internazionale, con particolare riferimento ai principi consolidatasi nellâambito dellâUnione Europea (cfr. Cass., 6 dicembre 2002, n. 17349, in cui si riafferma lâesigenza di desumere âi principi fondamentali e caratterizzanti lâatteggiamento etico giuridico dellâordinamento di un determinato periodo storicoâ sulla base dellâordine pubblico internazionale).
Tale concezione, come giĂ affermato da questa Corte (Cass., 11 novembre 2000, n. 14662; Cass., 26 novembre 2004, n. 22332), si fonda sullâattuale, maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunitĂ delle genti, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e cosi di sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale sia allâeccessiva indeterminazione sia al legame con ordinamenti singoli, consentendo di rinvenirne i parametri di conformitĂ in principi corrispondenti ad esigenze comuni ai diversi ordinamenti statali.
2.4 â Non è sufficiente, per altro, che la norma imperativa venga traguardata al lume del complesso dei principi fondamentali come testĂŠ delineati, dovendosi accentrare lâesame (a differenza di quanto avveniva in forza del previgente art. 797, n. 7 c.p.c.) esclusivamente sugli effetti concreti del riconoscimento, come emerge chiaramente dal tenore letterale del richiamato art. 64, lett. G) , della 1. n. 218 del 1995, non dissimile, del resto, traila previsione contenuta nel precedente art. 16 circa âgli effettiâ dellâapplicazione della legge straniera.
2.5 â Passando allâesame del caso in esame, deve rilevarsi che la decisione emessa dalla Corte Suprema della Bahamas non riguarda un debito di gioco, vale a dire il pagamento della posta derivante dalla relativa perdita, bensĂŹ un mutuo contratto per poter giocare presso il locale casinò, ivi pienamente legale.
2.6 â La corte territoriale ha affermato che âil debito di cui è causa, comâè pacifico, deriva da gioco di azzardo e il gioco di azzardo è vietato dallâordinamento italiano, che, agli artt. 718 e 720 c.p., punisce tanto lâesercizio quanto la partecipazione al gioco dâazzardo ed espressamente non ammette azione per il pagamento di debiti di gioco, solo escludendo la ripetibilitĂ di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito di giocoâ. Aggiunge la corte dâappello che apparterrebbe al complesso delle regole inderogabili del nostro ordinamento la previsione del gioco dâazzardo come reato, della quale la disposizione dellâart. 1933 c.c. costituisce il necessario corollario, attesa lâincompatibilitĂ fra la prevista illiceitĂ e la possibilitĂ di agire per ottenere âil pagamento del debito derivante dal reatoâ,
2.7 â Appare opportuno evidenziare, a tale riguardo, come la corte partenopea abbia operato una vera e propria traslazione dalla normativa penale alla disciplina codicistica, ravvisando in questâultima una sorta di dipendenza dalla prima, della quale sarebbe un ânecessario corollarioâ.
Tale assunto non appare condivisibile: basta porre mente alla formulazione dellâart. 1933 c.c., con particolare riferimento allâesclusione dellâazione per il pagamento di un debito di gioco e di scommessa âanche se si tratta di gioco o di scommessa non proibitiâ, per rendersi conto del diverso ambito di operativitĂ della disposizione in esame rispetto alle norme che prevedono come reato la partecipazione al gioco dâazzardo.
Lo stesso meccanismo della soluti retentio, peraltro, rinviando alla figura dellâobbligazione naturale, relativa a âquanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o socialiâ, evidentemente in forza di una ritenuta giusta e tipica (art. 2034, e. 2, ce.) causa di trasferimento, non consente di sostenere con tranquillante certezza che la denegatio actionis prevista dallâart. 1933, c. 1, c.c. sia espressione di un principio di ordine pubblico e non costituisca, piuttosto, una scelta, sia pure di compromesso, del legislatore fondata sulla cd. âneutralitĂ del gioco (che si porrebbe, secondo una felice formula âal di lĂ della distinzione di bene e di maleâ), nonchĂŠ sulla risalente concezione del debito di gioco come dovere morale e sociale.
2.8 â Di certo, il richiamo alla decisione di questa Corte n. 4209 del 1992 non coglie nel segno, riguardando la stessa esclusivamente, nellâambito di un giudizio svoltosi nel Paese (e senza alcun accenno a problemi di ordine pubblico interno o internazionale), il tema dellâapplicabilitĂ del divieto di azione nei confronti di terzi che, nella consapevolezza della destinazione al gioco, avevano consegnato delle somme a un soggetto in un casinò di Nizza.
Non si tratta, infatti, di constatare la diversitĂ â non di rado riscontrabile nei giudizi di delibazione â della disciplina posta alla base della sentenza straniera rispetto al nostro ordinamento (Cass., 25 luglio 2006, n. 16978), ma, come giĂ accennato, di verificare se gli effetti della sua applicazione superino il vaglio di liceitĂ alla luce dei principi di ordine pubblico, come sopra giĂ delineati.
2.9 â Deve altresi rilevarsi che, qualora lâesame fosse incentrato unicamente sulla divergenza delle norme poste alla base della delibanda decisione rispetto al disposto del primo comma dellâart. 1933 ce, dovrebbe tenersi conto, da un lato, della concreta portata dellâefficacia del riconoscimento, consistente nella riaffermazione del principio, universalmente condiviso, della responsabilitĂ patrimoniale del debitore, e, dallâaltro, della giĂ evidenziata difficoltĂ di configurare la denegatio actionis come espressione di un aspetto fondamentale, anche alla luce del complesso delle regole affermatesi in campo internazionale e, in particolare, comunitario, della nostra civiltĂ giuridica.
2.10 â Lâesame deve essere quindi esteso alla reale portata, nel nostro ordinamento, delle norme imperative attinenti alla fattispecie in esame, quali richiamate anche nellâimpugnata decisione, vale a dire gli artt. 718 e 720 c.p., che sanzionano tanto lâesercizio quanto la partecipazione al gioco dâazzardo.
A tal fine non può prescindersi da una valutazione complessiva della legislazione in materia, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte e in sede comunitaria.
Deve innanzitutto rilevarsi che lâesame delle norme che si sono succedute nel tempo in materia di gioco e scommessa non induce a ritenere che nel nostro ordinamento tali fenomeni siano considerati con disfavore.
Avendo probabilmente le esigenze erariali fatto premio su sempre piĂš flebili istanze morali, deve infatti constatarsi come lâarea del gioco autorizzato (non dissimile, nella sua essenza ontologica, a quello dâazzardo âproibitoâ) sia venuta man mano ad estendersi, dallâistituzione per legge di alcuni casinò nel territorio nazionale, alla creazione di un numero ormai indefinito di lotterie e concorsi a premi, basati prevalentemente sulla sorte, fino allâ art. 38, e. 2, d. 1. n. 223/2006, successivamente convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 248/2006, che, con la modifica dellâart. 110, co. 6, T.U.L.P.S., ha consentito la proliferazione dei punti di accettazione delle scommesse.
2.11 â La Corte europea di giustizia della ComunitĂ europea, con la decisione n. 243 del 6 novembre 2003, ha affermato, in relazione allâart. 4 della 1. n. 401 del 1989, che sanziona lâesercizio abusivo di giochi e scommesse, che âladdove le autoritĂ di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi dâazzardo o alle scommesse affinchĂŠ il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autoritĂ di tale Stato non possono invocare lâordine pubblico sociale con riguardo alla necessitĂ di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principaleâ.
Le Sezioni unite penali di questa Corte, sempre con riferimento al reato di cui allâart. 4, comma 1, legge 401/1989, dopo aver proceduto a una ricognizione della legislazione italiana in materia, volta âa sottoporre a controllo preventivo e successivo la gestione delle lotterie, delle scommesse e dei giuochi dâazzardoâ, hanno rilevato che âla stessa si propone non giĂ di contenere la domanda e lâofferta del giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale, sicchĂŠ tale legislazione risulta compatibile col diritto comunitarioâ. Successivamente la Corte di Giustizia della ComunitĂ Europea, con la sentenza Placanica, emessa il 6 marzo 2007, ha giudicato incompatibili con il diritto comunitario le sanzioni penali italiane, applicate alla raccolta di scommesse da parte di intermediari che operano per conto di societĂ straniere, atteso che âuno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalitĂ amministrativa, allorchĂŠ lâadempimento di tale formalitĂ viene rifiutato o è reso impossibile dallo Stato membro interessato in violazione del diritto comunitarioâ.
Questa Corte ha quindi affermato che âlâattivitĂ organizzata per lâaccettazione e la raccolta di scommesse, anche per via telematica, se operata per conto di societĂ quotate estere aventi sede in altro Stato membro da soggetti esclusi dal rilascio delle autorizzazioni di cui allâart. 88 t.u.l.p.s, per il solo fatto che la raccolta viene effettuata per conto di societĂ con azionariato anonimo, e che non hanno potuto partecipare per tale ragione alle gare per lâattribuzione delle licenze sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro, non può integrare il reato di cui allâart. 4 l. 13 febbraio 1989 n. 401 e successive modificazioni che, conseguentemente, va disapplicato, in quanto il connesso regime concessorio â autorizzatolo della gestione delle attivitĂ di giochi e scommesse contrasta con i principi comunitari di libertĂ di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli art. 43 e 49 del trattato Ce, cosi come interpretati dalla Corte di giustizia Ce (Cass. pen, 28 marzo 2007, n. 16928).
Ancora piĂš di recente, la Corte di Giustizia CE, Grande sezione, con la decisione n. 42 in data 8 settembre 2009, emessa a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale di Tribunale portoghese di prima istanza di Porto, premesso che lâart. 49 CE impone lâeliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione di servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attivitĂ del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi, e che della libertĂ di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi, ha affermato che, a fronte di una restrizione alla libera prestazione di servizi garantita dallâart. 49 CE, occorre esaminare in qual misura la restrizione stessa possa essere ammessa sulla base delle misure derogatorie espressamente previste dagli artt. 45 CE e 46 CE, applicabili in materia a norma dellâart. 55 CE, ovvero possa essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale. Richiamati i precedenti della stessa Corte, e rilevato che la disciplina dei giochi dâazzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, si è affermato che spetta ad ogni singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala dei valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica. Si è quindi affermato che âgli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi dâazzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguitoâ, precisandosi, tuttavia, che le restrizioni che essi impongono devono soddisfare le condizioni che risultano dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro proporzionalitĂ â. Si è quindi osservato, sulla base delle deduzioni del governo portoghese, che âla lotta alla criminalitĂ può costituire un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare restrizioni nei confronti degli operatori autorizzati a proporre servizi nel settore del gioco dâazzardo. Infatti, tenuto conto della rilevanza delle somme che essi possono raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori, tali giochi comportano rischi elevati di reati e di frodiâ, riconoscendosi che unâautorizzazione limitata dei giochi in un ambito esclusivo presenta il vantaggio di incanalare la gestione dei giochi medesimi in un circuito controllato e di prevenire il rischio che tale gestione sia diretta a scopi fraudolenti e criminosiâ .
2.12 â Il quadro che ne emerge, pur tenendosi conto delle differenze fra il gioco praticabile in un casinò e le recenti forme affermatesi attraverso la diffusione dei sistemi telematici, è che, tanto in ambito nazionale, quanto in quello comunitario, non esiste un disfavore nei confronti del gioco dâazzardo in quanto tale, ma soltanto nella misura in cui esso, sfuggendo al controllo degli organismi statuali, può costituire un serio pericolo per infiltrazioni criminali e per tutte le pericolose conseguenze ad esse collegate.
Rimanendo nellâarea del gioco autorizzato, in quanto gestito direttamente dallo Stato o da concessionari, non solo risultano elise le ragioni di sicurezza sociale sopra indicate, ma debbono trovare applicazione le ordinarie norme poste a tutela dellâesercizio dellâimpresa e, per quanto qui interessa, delle ragioni creditorie che, sorte in un contesto di ordinaria liceitĂ , non possono essere disattese, anche quando poste alla base di una decisione straniera, essendo peraltro sorrette da fondamentali e condivisi principi, quali la libertĂ dei mercati e, per quanto qui interessa, la responsabilitĂ patrimoniale del debitore.
2.13 â Non può negarsi che la societĂ ricorrente svolga attivitĂ imprenditoriale considerata regolare non solo dalle leggi del proprio Paese, ma, come si è visto, anche in base ai principi vigenti in campo internazionale, in cui le restrizioni, ove ammesse, debbono trovare una rigorosa giustificazione, nel rispetto del principio di proporzionalitĂ . Del resto, anche in Italia, laddove esercitata legalmente in virtĂš di una specifica disposizione di legge, la gestione di una casa da gioco ârappresenta normalmente attivitĂ dâimpresaâ (Cass., Sez. un., 6 giugno 1994, n. 5492), ragion per cui è evidentemente a questâultima ipotesi â vale a dire a unâobbligazione scaturita in un contesto di piena legalitĂ â che avrebbe dovuto rapportarsi la vicenda in esame. Anche sotto tale profilo appare inadeguata lâanalisi compiuta dalla corte territoriale, che avrebbe dovuto considerare, come effetto del riconoscimento della sentenza, la possibilitĂ di realizzazione di un credito sorto regolarmente, senza alcuna implicazione di fenomeni criminali.
2.14 â Per le esposte considerazioni â dovendosi ritenere assorbita la seconda censura, attinente in maniera specifica al nesso fra il finanziamento e il gioco da praticarsi nel Casinò, al quesito proposto deve darsi risposta positiva.
La sentenza impugnata, che non risulta essersi i-spirata ai principi sopra enunciati, deve essere quindi cassata, con rinvio alla corte di appello di Napoli, che, in diversa composizione, ne farĂ applicazione, provvedendo, altresi, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimitĂ
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla 0t Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 giugno 2012.





