Fatto
Il Tribunale di Chiavari, con sentenza non definitiva dell’11 agosto 1998, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da D.M. e C.M. con sentenza del 9 ottobre 2001, lo stesso Tribunale disponeva, in favore della C., un assegno mensile di mantenimento di L. 1.200.000 rivalutabili, nonchè altro assegno di L. 500.000 mensili rivalutabili per il mantenimento della figlia S., nata il (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Genova, su gravame di D.M., con sentenza del 25/03/2002, riaffermava il diritto della C. ad un assegno di mantenimento che, tuttavia, rideterminava in Euro 260,00 mensili; in particolare, la Corte Territoriale osservava, per quanto qui ancora interessa, che: 1) la prevista cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10) non può applicarsi, né in via estensiva né in via analogica, nella diversa ipotesi di convivenza extraconiugale, atteso che tale situazione non implica alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente; 2) peraltro, una stabile convivenza modifica la situazione economica del beneficiario e consente una rideterminazione dell’assegno di mantenimento) nella specie, pertanto, era possibile tenere conto dei costi, connessi alla abitazione, non più sostenuti dalla C..
Avverso detta sentenza D.M. propone ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo. C.M. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
Con l’unico motivo proposto il ricorrente deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva escluso una equiparazione della posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge legittimo, quando anche il primo goda della stabilità tipica della famiglia legittima; pertanto, secondo il ricorrente, la stabilità della nuova unione di fatto iniziata dalla C. faceva venire meno il presupposto dell’assegno di mantenimento e non incideva soltanto sulla sua entità, in considerazione dell’apporto economico del convivente.
Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Corte, il diritto all’assegno di divorzio non viene meno se chi lo chiede abbia instaurato una convivenza “mora uxorio” con altra persona e detta convivenza rappresenta soltanto un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno divorzile dispone o meno di “mezzi adeguati” rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio (cfr. Cass. 8 luglio 2004, n. 12557; Cass. 9 settembre 2002, n. 13060; Cass. 24 novembre 1999 n. 13053; Cass. 5 giugno 1997 n. 5024; Cass. 27 marzo 1993 n. 3720). A tale orientamento deve essere data continuità, poiché la convivenza more uxorio ha natura intrinsecamente precaria, non determina obblighi di mantenimento e non ha quella stabilità giuridica, propria del matrimonio, presupposta dalla definitiva cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10. Nè, d’altro canto, si può ovviare a tale mancanza di stabilità giuridica affermando, come ritiene il ricorrente, che l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile possa risorgere in caso di cessazione della convivenza more uxorio, poiché de iure condito è prevista la cessazione e non semplicemente la sospensione dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile. Gli eventuali precari benefici economici derivanti da una convivenza more uxorio trovano, invece, come ha esattamente ritenuto la Corte Territoriale, un congruente rilievo nell’ambito della valutazione, rebus sic stantibus, della disponibilità di mezzi adeguati.
Poichè la C. non ha svolto attività difensiva non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2006






