Cassazione civile, sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1546

«Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Corte, il diritto all’assegno di divorzio non viene meno se chi lo chiede abbia instaurato una convivenza “more uxorio” con altra persona e detta convivenza rappresenta soltanto un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno divorzile dispone o meno di “mezzi adeguati” rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio (cfr. Cass. 8 luglio 2004, n. 12557; Cass. 9 settembre 2002, n. 13060; Cass. 24 novembre 1999 n. 13053; Cass. 5 giugno 1997 n. 5024; Cass. 27 marzo 1993 n. 3720). A tale orientamento deve essere data continuità, poiché la convivenza more uxorio ha natura intrinsecamente precaria, non determina obblighi di mantenimento e non ha quella stabilità giuridica, propria del matrimonio, presupposta dalla definitiva cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10. Nè, d’altro canto, si può ovviare a tale mancanza di stabilità giuridica affermando, come ritiene il ricorrente, che l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile possa risorgere in caso di cessazione della convivenza more uxorio, poiché de iure condito è prevista la cessazione e non semplicemente la sospensione dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile. Gli eventuali precari benefici economici derivanti da una convivenza more uxorio trovano, invece, come ha esattamente ritenuto la Corte Territoriale, un congruente rilievo nell’ambito della valutazione, rebus sic stantibus, della disponibilità di mezzi adeguati».

Cassazione civile, sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1546