Cassazione civile, sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1546
ÂŤSecondo la consolidata giurisprudenza di queste Corte, il diritto allâassegno di divorzio non viene meno se chi lo chiede abbia instaurato una convivenza âmore uxorioâ con altra persona e detta convivenza rappresenta soltanto un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede lâassegno divorzile dispone o meno di âmezzi adeguatiâ rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio (cfr. Cass. 8 luglio 2004, n. 12557; Cass. 9 settembre 2002, n. 13060; Cass. 24 novembre 1999 n. 13053; Cass. 5 giugno 1997 n. 5024; Cass. 27 marzo 1993 n. 3720). A tale orientamento deve essere data continuitĂ , poichĂŠ la convivenza more uxorio ha natura intrinsecamente precaria, non determina obblighi di mantenimento e non ha quella stabilitĂ giuridica, propria del matrimonio, presupposta dalla definitiva cessazione dellâobbligo di corresponsione dellâassegno divorzile, previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10. Nè, dâaltro canto, si può ovviare a tale mancanza di stabilitĂ giuridica affermando, come ritiene il ricorrente, che lâobbligo di corresponsione dellâassegno divorzile possa risorgere in caso di cessazione della convivenza more uxorio, poichĂŠ de iure condito è prevista la cessazione e non semplicemente la sospensione dellâobbligo di corrispondere lâassegno divorzile. Gli eventuali precari benefici economici derivanti da una convivenza more uxorio trovano, invece, come ha esattamente ritenuto la Corte Territoriale, un congruente rilievo nellâambito della valutazione, rebus sic stantibus, della disponibilitĂ di mezzi adeguatiÂť.
Cassazione civile, sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1546






