Fatto
P.V., cittadino elettore iscritto nelle liste del Comune di Montecosaro (Macerata), esercitava azione popolare, proponendo innanzi al Tribunale di Macerata ricorso elettorale, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 70, per contestare la regolaritĂ dellâelezione a consigliere provinciale di Macerata di C. M., risultato assegnatario, nella tornata elettorale del 12/13 giugno 2004, del seggio del collegio uninominale di Montecosaro- Montelupone, deducendo quale causa ostativa di ineleggibilitĂ la carica ricoperta dal Capezzali di dirigente presso la societĂ Acom s.p.a. (societĂ finalizzata alla ricerca sanitaria a prevalente capitale pubblico, tra i cui pubblici azionisti vi era la provincia di Macerata, tra lâaltro con funzioni di controllo sulla gestione sociale, nonostante la posizione di socio di minoranza); chiedeva, pertanto, dichiararsi decaduto il C. dalla nomina a consigliere provinciale.
Lâadito Tribunale, costituitisi sia la Provincia che il C., con sentenza in data 10-11-2004, rigettava il ricorso, ritenendo che la causa di ineleggibilitĂ , L. n. 267 del 2000, ex art. 60, n. 10, si riferisce alla sola ipotesi in cui il candidato svolga un ruolo dirigenziale presso una societĂ della cui maggioranza azionaria sia titolare lâEnte locale presso il quale lo stesso dirigente abbia presentato candidatura e che, essendo tale previsione a carattere eccezionale, la stessa è insuscettibile di applicazione analogica.
A seguito dellâappello proposto dal P., che, tra lâaltro, affermava la posizione dominante della Provincia di Macerata, in detta societĂ , da equipararsi alla posizione di maggioranza azionaria prevista dalla suddetta norma, la Corte dâAppello di Ancona, costituitisi la Provincia e il C. (che deducevano la tassativitĂ delle cause di ineleggibilitĂ e che la situazione di controllo effettivo, senza la quota maggioritaria, avrebbe potuto assumere rilievo solo sotto il profilo della incompatibilitĂ disciplinata dallâart. 63, comma 1, n. 1, di detto decreto, che impone in un rapporto di genus a species rispetto alla causa di ineleggibilitĂ di cui al suddetto art. 60; il C. faceva altresĂŹ presente di essersi dimesso da membro del C.d.A. di detta societĂ ), con la sentenza in esame, in data 7-7-2005, dichiarava inammissibile il gravame per tardivitĂ âessendo stato il ricorso depositato oltre lo scadere del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo gradoâ e ciò ai sensi della L. n. 570 del 1960, art. 82 che dimezza i termini previsti in via ordinaria dal codice di procedura civile (sentenza, non notificata, pubblicata in data 27-11-2004 e dovendo computarsi quale ulteriore termine quello del deposito del ricorso in cancelleria, avvenuto in data 4-6-2005, non potendo considerarsi equivalente la spedizione a mezzo del servizio postale, effettuata il 27-5-2005); la Corte, ad abundantiam, rigettava nel merito il ricorso, ribadendo lâesigenza di una interpretazione letterale dellâart. 60 in questione. Ricorre per Cassazione, con due motivi, il P.; resiste con controricorso il C..
Diritto
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3, in quanto lâimpugnata sentenza confonde il deposito del ricorso in cancelleria, quale preliminare allâinstaurazione del rapporto processuale, con il deposito del fascicolo del ricorso; non si comprende perchè, si sostiene, detto deposito non possa avvenire a mezzo posta completo del ricorso notificato alle controparti.
Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, n. 2, comma 1, secondo periodo, anche con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2004; si definisce âaberranteâ lâimpugnata decisione lĂ dove afferma quale unica data rilevante quella di iscrizione a ruolo della causa e non la data della spedizione a mezzo posta dellâatto introduttivo. In via del tutto subordinata si chiede sollevarsi questione di legittimitĂ costituzionale del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, n. 2, comma 1, nella parte in ci imporrebbe il deposito personale del ricorso introduttivo in cancelleria, anche nella presente fattispecie di contenzioso elettorale, per palese contrasto e violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo dellâirragionevole ed ingiustificata disparitĂ di trattamento rispetto a procedimenti analoghi (ricorso alle Commissioni Tributarie, ricorso in opposizione a sanzioni amministrative, spedizione postale ex art. 134 disp. att. c.p.c.).
Fondato è il ricorso, in relazione ad entrambe le proposte censure da trattarsi congiuntamente in quanto entrambe aventi ad oggetto la medesima questione dellâammissibilitĂ dellâatto di impugnazione, nella materia in esame spedito a mezzo posta.
Censurabile è, infatti, la sentenza impugnata lĂ dove ha dichiarato inammissibile lâimpugnazione proposta dal P. (avverso la decisione del Tribunale di Macerata in data 10-11-1994) per tardivitĂ , sul presupposto della decorrenza del termine semestrale (termine ridotto per ex L. n. 570 del 1960 e successive modifiche) tra la data della pubblicazione della sentenza di primo grado e il deposito del ricorso; e ciò in quanto, come sostenuto dai Giudici della Corte di Ancona, la scadenza di questâultimo termine âsi intendeva riferita al deposito del ricorso in Cancelleria da effettuarsi a cura della parte personalmente o a cura di soggetto espressamente delegato, non essendo invece considerabile come equivalente la spedizione a mezzo di servizio postale (come nella specie avvenuto), laddove la spedizione del ricorso avvenuta a mezzo del servizio postale non abbia in concreto determinato la effettiva ricezione del gravame da parte dellâufficio destinatario entro il predetto termine previsto per lâimpugnazioneâ.
In sostanza, i Giudici della Corte territoriale erroneamente hanno ritenuto la non rilevanza della trasmissione del ricorso a mezzo raccomandata r.r., spedita in data 27-5-2005, ai fini del computo del suddetto termine semestrale, ritenendo invece data di riferimento quella di iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 4.6.2005; in proposito va infatti rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 98/2004, pur se in tema di procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, ha dichiarato lâincostituzionalitĂ della L. n. 689 del 1981, art. 22 nella parte in cui non consente al deposito del ricorso mediante invio per posta, in tal modo sancendo il venir meno dellâonere a carico del ricorrente di provvedere personalmente il deposito in Cancelleria dellâago introduttivo del giudizio.
Non vi è alcun dubbio, a parere di questa Corte, che tale pronuncia di incostituzionalitĂ debba estendersi anche al procedimento in materia di contenzioso elettorale, stante la specialitĂ dello stesso che si caratterizza, oltre che per la particolare snellezza ed esigenza di celeritĂ , soprattutto per garantire, al di fuori di rigidi schemi formali, ai âcittadiniâ, anche mediante la forma dellâazionariato popolare, di far valere in giudizio cause di incompatibilitĂ e di ineleggibilitĂ . Premessa, dunque lâammissibilitĂ della spedizione a mezzo posta in Cancelleria del ricorso in materia di contenzioso elettorale e risultando, nel caso di specie, tempestiva la data di spedizione (come data a cui far riferimento in base alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte e della stessa Corte Costituzionale) di questâultimo (27/5/2005) rispetto al termine di sei mesi con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza de Tribunale avvenuta il 27-11-2004, occorre rilevare che sussistono i presupposti per decidere la presente controversia nel merito ai sensi dellâart. 384 c.p.c., non necessitando ulteriori accertamenti istruttori, rimanendo il thema decidendum incentrato sulla sola questione dellâinterpretazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, comma 1, n. 10. Appare chiaro in proposito che non soddisfacente è un interpretazione di tipo esclusivamente letterale di tale disposto, che si soffermi cioè sul solo dato testuale prescindendo dalla ratio prevista dal legislatore nello stabilire quale causa di ineleggibilitĂ a consigliere provinciale (oltre che a sindaco e a consigliere comunale) lo status di legale rappresentante e di dirigente delle societĂ per azioni in cui lâente locale di appartenenza (Provincia o Comune) detenga un capitale superiore al 50%. Ă di tutta evidenza, infatti, che con tale previsione il legislatore abbia voluto individuare quale causa di ineleggibilitĂ la situazione in cui si ricopra, a seguito di elezioni, un incarico istituzionale di sindaco o consigliere (provinciale o comunale), essendo al tempo stesso il soggetto âinteressatoâ in una posizione di vertice in una societĂ fai cui la provincia o il comune abbia una posizione comunque prevalente;
lâesplicita indicazione del dato numerico della titolaritĂ del âcapitale maggioritarioâ è appunto espressione usata dal legislatore per valutare tale posizione come dominante, e quindi ricorrente non solo nel caso di cospicuo possesso di titoli azionali ma anche quando, pur essendovi un capitale inferiore alla maggioranza assoluta, lâente locale è in grado di ricoprire, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o comunque di forte influenza.
Illogica è tale da consentire âaggiramentiâ di tale disposto normativo è, per quanto esposto, lâinterpretazione ristretta alla sola espressione usata dal legislatore.
Ne consegue lâineleggibilitĂ a consigliere provinciale della Provincia di Macerata (relativamente alla consultazione elettorale del 12-13 giugno 2004) di C.M..
Sussistono giusti motivi, stante sia la natura della controversia che la problematica interpretazione della normativa in questione, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dellâintero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara lâineleggibilitĂ di C.M. a consigliere provinciale della Provincia di Macerata. Compensa le spese dellâintero giudizio.






