Cassazione civile, sez. I, 20 maggio 2006, n. 11893

In tema di elettorato passivo, la causa di ineleggibilità a sindaco, presidente di Provincia, consigliere comunale o consigliere provinciale, di cui all’art. 60, primo comma, numero 10), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevista per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale del Comune o della Provincia superiore al cinquanta per cento, è estensibile nei confronti di amministratori e legali rappresentanti di società delle quali il Comune o la Provincia detenga un capitale inferiore alla maggioranza assoluta e tuttavia tale da assicurargli, sulla stessa, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o di influenza dominante.
Così decidendo, la sentenza si discosta dalla sentenza 16 luglio 2005, n. 15104, che invece aveva ritenuto non estensibile la predetta causa di ineleggibilità nel caso di partecipazione dell’ente locale al capitale sociale in misura inferiore alla soglia individuata dal legislatore, ancorché in posizione di controllo o di influenza dominante.

Cassazione civile, sez. I, 20 maggio 2006, n. 11893