SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.A. e C.G. agivano in giudizio nei confronti della s.p.a. âI Viaggi del Ventaglioâ deducendo di aver acquistato un soggiorno âtutto compresoâ nellâisola di Djerba, in Tunisia, in un villaggio turistico âVentaclubâ. La vacanza era stata compromessa dalle condizioni di impraticabilitĂ del mare durante tutto il loro soggiorno a causa dello scarico abusivo compiuto da una petroliera. Gli attori lamentavano la mancata adozione da parte del tour operator di misure idonee a fornire loro servizi alternativi durante il soggiorno e chiedevano di essere indennizzati per il danno loro derivato a causa di tale comportamento della societĂ convenuta.
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 647/00, accoglieva la domanda liquidando, in favore degli attori, il danno nella complessiva somma per entrambi di L. 1.400.000, pari alla metĂ del costo della vacanza.
Proponeva appello la societĂ âI Viaggi del Ventaglioâ e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 548 9/03, confermava la decisione del Giudice di pace.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che il contratto intercorso fra le parti aveva avuto ad oggetto un soggiorno nel villaggio balneare di Djerba della Ventatour secondo la formula del pacchetto turistico âtutto compresoâ (c.d. package tour) e che le condizioni del mare furono durante il soggiorno compromesse in modo gravissimo dallo scarico abusivo di una petroliera al largo della costa tunisina, affermava che le condizioni di impraticabilitĂ del mare avevano comportato lâimpossibilitĂ per lâorganizzatore del viaggio di fornire una parte importante della prestazione. Riteneva infatti il giudice dellâappello che il soggiorno aveva perso di utilitĂ a causa delle condizioni di impraticabilitĂ del mare e, conseguentemente, applicava il D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 12, comma 4, che ha recepito nellâordinamento italiano la direttiva comunitaria n. 314/1990/CEE. Secondo tale disposizione normativa, nel caso in cui, dopo la partenza, una parte dei servizi previsti dal contratto di viaggio âtutto compresoâ non può essere effettuata, lâorganizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure a rimborsare il consumatore nei limiti della differenza fra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Nella specie il Tribunale ha riscontrato che lâoperatore turistico non aveva adempiuto allâobbligo di attivarsi per offrire al cliente soluzioni alternative nè aveva offerto una parziale restituzione del prezzo.
Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre per cassazione con due motivi la spa I Viaggi del Ventaglio.
Si difendono con controricorso e depositando memoria ex art. 378 c.p.c.. F.A. e C.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va respinta lâeccezione di inammissibilitĂ del ricorso, ex artt. 365 e 83 c.p.c., proposta da parte dei controricorrenti con riferimento allâautentica della procura effettuata da un avvocato non cassazionista. Sul punto la giurisprudenza di legittimitĂ (Cassazione civile sezione 2^ n. 23994 del 27 dicembre 2004, Rv. 578501) ha chiarito che la mancata certificazione, da parte del difensore, dellâautografia della firma da parte del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione, costituisce mera irregolaritĂ , che non comporta la nullitĂ della procura âad litemâ, sia perchè tale nullitĂ non è comminata dalla legge, sia perchè detta formalitĂ non incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dellâatto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, lâautografia della firma non autenticata.
Con il primo motivo di ricorso la societĂ âI viaggi del Ventaglioâ lamenta la mancata applicazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 17, che prevede lâesonero del professionista dalla responsabilitĂ di cui agli artt. 15 e 16 del decreto, nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore ovvero dipende da fatto imprevedibile o inevitabile del terzo o da forza maggiore o caso fortuito. Peraltro nella specie la ricorrente contesta che vi sia stata esecuzione parziale del contratto dato che i signori C. e F. hanno usufruito comunque, oltre al viaggio, dellâalloggio, del vitto e dei servizi accessori.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta lâomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e si rileva in particolare che la sentenza impugnata si contraddice laddove pur riconoscendo il carattere eccezionale ed imprevedibile dellâevento non ne trae le logiche conseguenze. Per altro verso rileva la ricorrente che non sono state valutate le circostanze per cui i sigg.ri C. e F. non hanno presentato nel corso del soggiorno alcuna lamentela e sono stati i soli clienti che, relativamente al periodo in questione, hanno proposto unâazione risarcitoria.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione logica e giuridica.
Come è stato messo in evidenza, sia in dottrina che in giurisprudenza, il viaggio tutto compreso (noto anche come travel package o pacchetto turistico) costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la âfinalitĂ turisticaâ (o, con espressione piĂš generale, lo âscopo di piacereâ) non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nellâinteresse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, lâessenzialitĂ di tutte le attivitĂ e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dallâorganizzatore del viaggio (c.d. tour operator) e accettata dallâutente (si veda in particolare Cassazione civile sezione 3^, n. 16315 del 24 febbraio 2001, Rv. 598453). Si è parlato nella letteratura di commercializzazione in sè della vacanza, esprimendo, in tal modo, il rilievo causale che assume il bene immateriale della vacanza definita dallâinsieme degli elementi che consentono allâutente di godere di un periodo di riposo e di svago orientato su una precisa formula proposta dallâorganizzatore del viaggio.
A tale ricostruzione della causa contrattuale si è pervenuti in considerazione della ratio della disciplina normativa di origine comunitaria (direttiva CEE/90/314) che è fortemente improntata dalle finalitĂ di tutelare il diritto del consumatore a fruire effettivamente della vacanza offerta sul mercato dallâoperatore turistico e di consentirgli la facoltĂ di recedere dal contratto nel caso in cui la fruizione dei servizi caratterizzanti lâofferta si rendano indisponibili sia prima che dopo lai partenza. Per altro verso la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria, attualmente trasposta nel codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. da 82 a 100), assicura agli imprenditori la possibilitĂ di perseguire la conservazione del contratto mediante offerte alternative e ai consumatori lâopportunitĂ di non subire o ridurre il danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione che costituisce nel suo complesso il pacchetto turistico.
Di particolare rilievo, sotto questo profilo, quanto previsto dallâart. 91 del codice del consumo per lâipotesi in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere fornita. In tale ipotesi dellâart. 91, comma 4, prevede che lâorganizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa questâultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Il comma successivo prevede poi che, se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non lâaccetta per un giustificato motivo, lâorganizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e gli restituisce la differenza fra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
La controversia in esame pone alcuni problemi interpretativi concernenti specificamente le disposizioni citate contenute nellâart. 91.
In primo luogo va chiarita con riferimento a tale disposizione lâestensione del concetto di servizi che costituiscono una parte essenziale della prestazione turistica a carico dellâorganizzatore di viaggi.
In secondo luogo ci si deve chiedere se il comportamento, cui lâimprenditore è tenuto in base alla norma in discussione, presupponga che lâimpossibilitĂ di fornire, dopo la partenza, i servizi costituenti parte essenziale della prestazione derivi solo da fatto ascrivibile allâimprenditore stesso.
Infine deve valutarsi se lâimprenditore sia esente dallâosservanza delle prescrizioni della norma in esame qualora lâimpossibilitĂ di fornire i servizi derivi da caso fortuito, forza maggiore o fatto ascrivibile a un terzo che abbia i requisiti dellâimprevedibilitĂ e inevitabilitĂ .
Quanto al primo punto deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente posto la questione interpretativa che caratterizza la presente controversia rilevando che sebbene la fruizione del mare e della spiaggia non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico tuttavia è evidente che essa costituisce il presupposto di utilitĂ del pacchetto turistico. Da questa logica considerazione deriva che è eccessivamente restrittiva una lettura dellâespressione servizi come prestazioni direttamente dipendenti dallâattivitĂ e dalla struttura imprenditoriale dellâorganizzatore del viaggio. In ogni caso è eccessivamente restrittivo, se si tiene conto della descritta ratio ispiratrice della direttiva comunitaria, un campo di applicazione dellâart. 12 del decreto legislativo, e attualmente dellâart. 91 del codice del consumo, limitato alle sole ipotesi in cui lâesecuzione del contratto è impedita o fortemente pregiudicata da fattori che rientrino nel potere di controllo del tour operator. Se, per esempio, si considera lâipotesi di un viaggio organizzato è evidente ritenere che il venir meno di una linea di trasporto pubblico che avrebbe dovuto consentire di raggiungere una certa localitĂ costituirĂ , oggettiva-mente, il venir meno di un servizio essenziale per il programmato svolgimento del viaggio cui lâorganizzatore dovrĂ comunque supplire, ad esempio, con il ricorso a mezzi di trasporto propri o privati.
Deve ritenersi quindi logica e coerente alla ratio della direttiva comunitaria una interpretazione che renda applicabile la norma anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili allâattivitĂ del tour operator ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti dal tour operator.
Il metro di valutazione per lâapplicazione della norma deve essere quindi quello dellâutente dei servizi che ha diritto a fruire attraverso di essi a quelle utilitĂ tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il tour operator ha posto sul mercato. In queste utilitĂ rientrano ad esempio le possibilitĂ di accesso alle attrattive ambientali, artistiche o storiche che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico sicchè la impossibilitĂ di accedere ad esse costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che lâorganizzazione e la struttura ricettiva dellâorganizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore.
Nella specie sembra rispondente a tale interpretazione riconnettere alla fruibilitĂ di un mare di particolare bellezza e attrattivitĂ come quello dellâisola di Djerba il carattere di presupposto essenziale del servizio tale da costituire una parte essenziale della prestazione turistica perchè strettamente connesso allâubicazione e al richiamo commerciale del villaggio presso cui era programmato il soggiorno. Sotto questo aspetto la motivazione del giudice di merito appare dunque congrua e conforme a una lettura della norma che tenga conto di quella rilevanza causale che la vacanza assume nel c.d. travel package. Senza che sia possibile attribuire alcun vizio, di insufficienza o incongruenza, alla motivazione che non ha tenuto conto nè dei mancati reclami immediati degli odierni controricorrenti, nè della mancata proposizione di azioni giudiziali da parte degli altri soggiornanti. Il disposto dellâart. 91 del codice del consumo non autorizza certo a prefigurare una sorta di acquiescenza del consumatore alla mancata attivazione dellâorganizzatore tale da giustificarla e renderla non sanzionabile.
La risposta al primo quesito che ci si è posti rende piĂš agevole quelle ai due quesiti successivi. Infatti tali risposte sono coerenti alla prima se si ha come punto di orientamento nellâinterpretazione della disciplina comunitaria la sua funzione ispiratrice primaria.
Quella di tutelare il godimento di un bene (la vacanza) che riveste un particolare valore esistenziale nella vita delle persone che dedicano la maggior parte del loro tempo al lavoro. SicchÊ il legislatore è intervenuto per garantire la corrispondenza fra aspettativa di svago, riposo, evasione, apprendimento che una vacanza può fornire e offerta commerciale proveniente dal tour operator.
Ovviamente questâultimo non potrĂ garantire, per esempio, la soddisfazione spirituale o estetica che il consumatore si era prefigurato di trarre da quella vacanza ma sarĂ tenuto a garantire i servizi che almeno teoricamente possono attribuire quel piacere del viaggio o del soggiorno che il consumatore ha percepito come il valore specifico e determinante dellâofferta commerciale dellâorganizzatore e, per quanto si è detto in precedenza, sarĂ tenuto ad adoperarsi quando il presupposto di utilizzabilitĂ dei servizi sia venuto a mancare.
In questa prospettiva non vi è alcuna ragione, nè alcuna ragione testuale in particolare, per ritenere che gli obblighi di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato (non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore), oppure di rimborsare questâultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, non sussistano nel caso in cui i servizi previsti non siano fruibili per fatto non imputabile al tour operator.
Questâultimo assume infatti un obbligazione di risultato (cfr. Cassazione Sez. 3^, Sentenza n. 21343 del 09/11/2004, Rv. 578572) con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere. Il legislatore comunitario e nazionale hanno ovviamente limitato questa responsabilitĂ del tour operator per renderla compatibile con il carattere economico della sua attivitĂ . In questa prospettiva opera giĂ lâopzione, prevista dellâart. 91 del codice del consumo, comma 4, fra la offerta di servizi alternativi o quella del rimborso della differenza fra prestazione originariamente prevista e prestazione effettuata. In questa prospettiva va letto anche lâesonero di responsabilitĂ previsto dallâart. 96 del codice del consumo (che riproduce il testo del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 17).
Tale esonero di responsabilitĂ non si riferisce però alla prestazione di servizi alternativi o agli obblighi del tour operator (previsti dallâart. 91 per le ipotesi di modifiche delle condizioni contrattuali), come pretenderebbe la societĂ ricorrente, ma si riferisce invece alla responsabilitĂ per danni derivanti dallâinadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico (responsabilitĂ disciplinata dagli artt. 94 â 95 del codice del consumo).
Ne risulta quindi che la causa dellâinadempimento, o inesatto adempimento, delle prestazioni previste nel pacchetto turistico resta indifferente, se si ha riguardo agli obblighi e diritti derivanti dalla disciplina delle modifiche delle condizioni contrattuali di cui allâart. 91 del codice del consumo. Al contrario il tour operator non sarĂ responsabile per i danni ascrivibili allâinadempimento o inesatto adempimento qualora dimostri la sussistenza delle condizioni per lâesonero di responsabilitĂ previsto dallâart. 96.
Una estensione della disciplina dellâesonero agli obblighi derivanti dallâart. 91, deve invece escludersi oltre che per ragioni testuali anche per lâevidente contrasto che si verificherebbe con la ratio della disciplina comunitaria e con lo stesso principio fondamentale sancito in questa materia dallâart. 38 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione Europea che prevede come fine istituzionale dellâUnione un elevato livello di tutela dei consumatori. Tale elevato livello di tutela consiste proprio, nella specie, nellâirrilevanza della causa del venir meno delle condizioni di utilizzabilitĂ dei servizi previsti nel contratto di soggiorno tutto compreso e ciò al fine di impedire che eventi estranei alla responsabilitĂ del consumatore e del tour operator comportino lâesonero di responsabilitĂ di questâultimo per lâadempimento degli obblighi derivanti dallâart. 91 del codice del consumo. Esonero che comporterebbe una ripartizione del rischio per gli eventi esterni alle specifiche prestazioni delle parti a totale carico del consumatore. Con lâadempimento di tali obblighi il legislatore ha invece previsto una serie di meccanismi che possono qualificarsi come strumenti di riequilibrio della sinallagmaticitĂ del contratto e di tutela dellâeffettivitĂ di una prestazione avente un rilevante valore immateriale per il consumatore. La finalitĂ e lâoperativitĂ stessa di tali strumenti è quindi intrinsecamente incompatibile con la valutazione della responsabilitĂ del tour operator per la causazione di quei fattori esterni che comportano lâinutilizzabilitĂ o la ridotta utilizzabilitĂ dei suoi servizi.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00, per spese, con spese generali e accessori di legge.





