Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2008, n. 10651
La Suprema Corte nella sentenza in esame fornisce unâinterpretazione estensiva ed in senso estremamente favorevole al consumatore dellâart. 91, 4 comma del Codice del Consumo (d.lgs. 206/05) in base al quale, in tema di pacchetti turistici o viaggi organizzati, qualora dopo la partenza non possa essere effettuata una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, lâorganizzatore deve predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, senza alcun onere a carico del consumatore, oppure rimborsare questâultimo la differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, fatto salvo il risarcimento del danno.
In particolare il concetto di âserviziâ previsti dal contratto di viaggio viene esteso dalle attivitĂ riconducibili direttamente al tour operator a tutti gli elementi estrinseci della vacanza, avuto conto di quella che è la causa del nuovo tipo contrattuale rappresentato dalla vendita del cosiddetto âpacchetto turisticoâ.
Detto contratto è infatti volto a soddisfare la cosiddetta âfinalitĂ turisticaâ (o, con espressione piĂš generale, il cosiddetto âscopo di piacereâ) che ne costituisce la causa concreta, determinando lâessenzialitĂ di tutte le attivitĂ e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza, per come essa viene proposta dallâorganizzatore del viaggio e accettata dallâutente.
CosĂŹ assume carattere di essenzialitĂ la possibilitĂ di accedere ad attrattive ambientali, artistiche o storiche, che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare uno specifico pacchetto di viaggio, mentre lâimpossibilitĂ di fruire di tali attrattive comporta il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che lâorganizzazione e la struttura ricettiva dellâorganizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore.
Nel caso di specie i giudici hanno ravvisato il carattere di essenzialitĂ nella possibilitĂ di fruire della spiaggia e del mare dellâisola di Djerba, in quanto proprio lâubicazione del soggiorno turistico in tale luogo ha costituito il principale richiamo commerciale del pacchetto turistico e ragione della scelta del consumatore. PossibilitĂ tuttavia compromessa in modo gravissimo dallo scarico abusivo di una petroliera al largo della costa tunisina, rendendo impraticabile il mare e la spiaggia.
Malgrado la vacanza sia stata irrimediabilmente rovinata da un fatto non imputabile direttamente al tour operator la Corte ricorda come questâultimo assuma unâobbligazione di risultato nei confronti del consumatore e pertanto è tenuto in simili situazioni a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato (non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore), oppure di rimborsare questâultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
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Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2008, n. 10651





