Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2008, n. 10651

La Suprema Corte nella sentenza in esame fornisce un’interpretazione estensiva ed in senso estremamente favorevole al consumatore dell’art. 91, 4 comma del Codice del Consumo (d.lgs. 206/05) in base al quale, in tema di pacchetti turistici o viaggi organizzati, qualora dopo la partenza non possa essere effettuata una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, l’organizzatore deve predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, senza alcun onere a carico del consumatore, oppure rimborsare quest’ultimo la differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, fatto salvo il risarcimento del danno.
In particolare il concetto di “servizi” previsti dal contratto di viaggio viene esteso dalle attività riconducibili direttamente al tour operator a tutti gli elementi estrinseci della vacanza, avuto conto di quella che è la causa del nuovo tipo contrattuale rappresentato dalla vendita del cosiddetto “pacchetto turistico”.
Detto contratto è infatti volto a soddisfare la cosiddetta “finalità turistica” (o, con espressione più generale, il cosiddetto “scopo di piacere”) che ne costituisce la causa concreta, determinando l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza, per come essa viene proposta dall’organizzatore del viaggio e accettata dall’utente.
Così assume carattere di essenzialità la possibilità di accedere ad attrattive ambientali, artistiche o storiche, che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare uno specifico pacchetto di viaggio, mentre l’impossibilità di fruire di tali attrattive comporta il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che l’organizzazione e la struttura ricettiva dell’organizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore.
Nel caso di specie i giudici hanno ravvisato il carattere di essenzialità nella possibilità di fruire della spiaggia e del mare dell’isola di Djerba, in quanto proprio l’ubicazione del soggiorno turistico in tale luogo ha costituito il principale richiamo commerciale del pacchetto turistico e ragione della scelta del consumatore. Possibilità tuttavia compromessa in modo gravissimo dallo scarico abusivo di una petroliera al largo della costa tunisina, rendendo impraticabile il mare e la spiaggia.
Malgrado la vacanza sia stata irrimediabilmente rovinata da un fatto non imputabile direttamente al tour operator la Corte ricorda come quest’ultimo assuma un’obbligazione di risultato nei confronti del consumatore e pertanto è tenuto in simili situazioni a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato (non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore), oppure di rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

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Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2008, n. 10651