Circolare INPS n. 145 del 17 novembre 2010
Premessa
La normativa che disciplina il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è stata oggetto con il DM 24 ottobre 2007 di un intervento finalizzato a definire una regolamentazione uniforme in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.
Lâart. 7, comma 1,del citato D.M., ha stabilito che, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il DURC ha validitĂ mensile precisando, al comma 2, che, nel solo settore degli appalti privati, il DURC ha validitĂ trimestrale.
La fattispecie relativa alla validità temporale del DURC è stata oggetto di ripetuti interventi giurisprudenziali che hanno espresso nel tempo orientamenti diversi.
In tale quadro si inserisce la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dellâ8 ottobre 2010 che modifica, a decorrere dalla medesima data, i termini di validitĂ del DURC richiesto ai soggetti indicati allâart. 1 del citato Decreto.
1. Contratti pubblici.
GiĂ lâAutoritĂ di Vigilanza in materia di contratti pubblici, con determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010, âanche in unâottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubbliciâ, aveva riconosciuto la validitĂ trimestrale del DURC.
A tale conclusione la predetta Autorità è pervenuta in considerazione di quanto già previsto con riferimento al settore dei lavori privati in edilizia.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuta lâAutoritĂ , e tenuto conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno espresso orientamenti conformi, con la circolare n. 35/2010 ha dettato le indicazioni in merito alla validitĂ temporale del Documento Unico di RegolaritĂ Contributiva nelle varie ipotesi previste in materia di contratti pubblici disciplinati dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nella citata circolare, il Ministero ha riconosciuto, nellâambito delle diverse fattispecie esaminate, la validitĂ trimestrale del DURC definendo, inoltre, lâambito nel quale il documento emesso possa essere utilizzato.
Procedure di selezione del contraente.
Il DURC che, come noto, attesta la regolaritĂ contributiva dellâimpresa alla data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validitĂ trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
La legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che le stazioni appaltanti acquisiscono dâufficio il DURC, nei casi previsti dalla legge.
Si rammenta che lâimpresa nellâambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino allâaggiudicazione,può, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, può dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali. Il DURC emesso ai fini del controllo dellâautocertificazione attesta la regolaritĂ alla medesima data e la sua validitĂ trimestrale decorrerĂ dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta.
Fermo restando il vincolo dellâutilizzo del DURC nellâambito della singola procedura di selezione, la stazione appaltante potrĂ utilizzare il documento oltre che ai fini della partecipazione anche ai fini dellâaggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, a condizione che lo stesso risulti emesso in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dellâaggiudicazione e/o stipula del contratto.
Si precisa, inoltre, che, nellâambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure, in parte diverse, in relazione alle finalitĂ per cui lo stesso è stato emesso.
Fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione.
Per lo stato di avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione sussiste lâobbligo di richiesta di un nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto. In tale ipotesi, il documento, richiesto ai fini del pagamento, avrĂ validitĂ trimestrale relativamente a ciascun contratto.
Allo stesso modo, il DURC avrĂ validitĂ trimestrale, ai fini del pagamento, per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
Acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia.
Nellâambito degli appalti aventi ad oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dellâart. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006 (4), la validitĂ trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.
Si evidenzia che, nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito lâaffidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validitĂ trimestrale del DURC sarĂ collegata allâoggetto e non allo specifico contratto.
2. Attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.
In analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, la validitĂ trimestrale del DURC trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.
Con riferimento a tale fattispecie, si precisa che il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia, nellâambito dellâintero periodo di validitĂ trimestrale, potrĂ essere utilizzato ai fini dellâinizio di piĂš lavori.
3. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Con circolare n. 51 del 18 aprile 2008, lâIstituto ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine alla disciplina del rilascio del DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, è stato precisato che tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi, in presenza delle condizioni previste dalla legge (5), devono essere in possesso della regolaritĂ contributiva attestata tramite il DURC.
In ordine alla validitĂ di tale documento, si conferma che lâart. 7, comma 1, del DM 24 ottobre 2007, ha stabilito che lâattestazione di regolaritĂ ha validitĂ mensile. Tale termine continuerĂ , pertanto, ad avere validitĂ anche successivamente alla presente circolare.
Effetti della validitĂ trimestrale del DURC nei confronti delle Stazioni appaltanti.
In relazione a quanto sopra esposto, considerato il ruolo fondamentale che il DURC riveste nellâambito delle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati nellâedilizia, le stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione nellâutilizzo del documento allâinterno della medesima procedura di selezione che, come in precedenza evidenziato, ha validitĂ anche per la fase di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, a condizione che non sia trascorso un periodo superiore a tre mesi dalla sua emissione.
Al riguardo si rammenta che lâelemento della validitĂ temporale non modifica il vincolo per le stazioni appaltanti di poter utilizzare il DURC limitatamente alla motivazioni per cui è stato richiesto.
A titolo esemplificativo, il Ministero nella circolare ha precisato che un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ovvero per lavori privati dellâedilizia, non potrĂ essere validamente utilizzato dalla stazione appaltante, nellâambito di un appalto pubblico, con riferimento alla procedura in corso di svolgimento.
Per quanto riguarda altresĂŹ le fasi di stato avanzamento lavori, la previsione della validitĂ trimestrale potrĂ consentire lâutilizzo del medesimo documento per lâintera fase di gestione della spesa da parte della stazione appaltante, laddove la stessa si concluda nel medesimo arco temporale.
Articolo tratto da: INPS






