Consiglio di Stato, ad. plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5
ÂŤQuanto alla questione del momento in cui deve sussistere la regolaritĂ contributiva e della possibile sanatoria dellâirregolaritĂ in corso di gara, la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che lâassenza del requisito della regolaritĂ contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dellâofferta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma.
Lâimpresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolaritĂ per tutto lo svolgimento della procedura. Costituisce principio pacifico che poichĂŠ il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolaritĂ contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra lâimpresa e lâente previdenziale non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione [C.d.S., sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; Id., sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575].
Deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dellâobbligazione contributiva, quandâanche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento [C.d.S., sez. IV, n. 1458/2009].
Si tratta, del resto, di un corollario del piĂš generale principio (giĂ affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04) secondo cui la sussistenza del requisito della regolaritĂ fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrĂ in alcun modo incidere sul dato dellâirregolaritĂ ai fini della singola gara [C.d.S., sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243].
La mancanza del requisito della regolaritĂ contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, in definitiva, non è sanato dallâeventuale adempimento tardivo dellâobbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dellâAmministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolaritĂ contributiva ai fini dellâammissione alla gara [C.d.S., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 104]Âť.
Lâart. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013 ha determinato una sorta di ânovazioneâ della fonte della previsione normativa giĂ contenuta nel decreto ministeriale del 24 ottobre 2007, conferendole rango legislativo. Ma non vi sono nella disposizione che ora ha rango legislativo elementi di novitĂ che consentano di superare lâinterpretazione âstoricaâ della precedente norma regolamentareÂť.
Consiglio di Stato, ad. plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5






