Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 83
In tema di rilascio del d.u.r.c. vige il principio del silenzio assenso che si matura al trentesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta. Lâemissione di un d.u.r.c incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolaritĂ contributiva, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio assenso.
Dâaltra parte, il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il d.u.r.c. e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dellâente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dellâinefficienza del medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto lâonere di produrre lâunico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 83





