Modalità e tempi per l’affrancamento degli avviamenti, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato sono disponibili nel provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definisce le modalità attuative dell’imposta sostitutiva introdotta con il decreto legge 98 del 2011.
Cosa è cambiato con la manovra correttiva di luglio – Il dl 98 del 2011 ha introdotto la possibilità di versare un’imposta sostitutiva per affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali che sono iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio di esercizio.
Questa nuova modalità di affrancamento è possibile a patto che le attività immateriali siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale, per effetto di operazioni straordinarie o traslative, come ad esempio, fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni d’azienda.
I tempi – L’imposta sostitutiva si applica alle operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, considerando le attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Le società di capitali, di persone e gli enti commerciali, che optano per l’imposta sostitutiva, devono versarla entro il 30 novembre 2011.
Effetti dell’esercizio dell’opzione – I contribuenti che optano per l’imposta sostitutiva potranno, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, dedurre il valore affrancato dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle attività immateriali nella misura massima del 10%, per periodo d’imposta.


Riferimento normativo: art 23, commi 12-15 d.l. 98/2011.

«12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali,all’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
“10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi [dell’articolo 24, e seguenti], del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa (5).
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.”.
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da12 a 14»
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Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate