ModalitĂ e tempi per lâaffrancamento degli avviamenti, dei marchi dâimpresa e delle altre attivitĂ immateriali iscritti nel bilancio consolidato sono disponibili nel provvedimento firmato oggi dal direttore dellâAgenzia delle Entrate, che definisce le modalitĂ attuative dellâimposta sostitutiva introdotta con il decreto legge 98 del 2011.
Cosa è cambiato con la manovra correttiva di luglio â Il dl 98 del 2011 ha introdotto la possibilitĂ di versare unâimposta sostitutiva per affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi dâimpresa e altre attivitĂ immateriali che sono iscritti nel bilancio consolidato, anzichĂŠ nel bilancio di esercizio.
Questa nuova modalitĂ di affrancamento è possibile a patto che le attivitĂ immateriali siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale, per effetto di operazioni straordinarie o traslative, come ad esempio, fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni dâazienda.
I tempi â Lâimposta sostitutiva si applica alle operazioni effettuate entro il periodo dâimposta in corso al 31 dicembre 2010, considerando le attivitĂ immateriali iscritte nel bilancio consolidato relativo allâesercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Le societĂ di capitali, di persone e gli enti commerciali, che optano per lâimposta sostitutiva, devono versarla entro il 30 novembre 2011.
Effetti dellâesercizio dellâopzione â I contribuenti che optano per lâimposta sostitutiva potranno, a partire dal periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, dedurre il valore affrancato dellâavviamento, dei marchi dâimpresa e delle attivitĂ immateriali nella misura massima del 10%, per periodo dâimposta.
Riferimento normativo: art 23, commi 12-15 d.l. 98/2011.
ÂŤ12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi allâavviamento ed alle altre attivitĂ immateriali,allâarticolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
â10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dellâoperazione a titolo di avviamento, marchi dâimpresa e altre attivitĂ immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi [dellâarticolo 24, e seguenti], del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. Lâimporto assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa (5).
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori â attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attivitĂ immateriali nel bilancio consolidato â delle partecipazioni di controllo acquisite nellâambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.â.
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi dâimposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dellâimposta sostitutiva è dovuto in unâunica soluzione entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
15. Con provvedimento del Direttore dellâAgenzia dellâentrate sono stabilite le modalitĂ di attuazione dei commi da12 a 14Âť.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






