Nessuna tassa di concessione governativa per i laureati in legge che si iscrivono al primo anno nel registro dei praticanti avvocati, perché non ancora abilitati all’esercizio della professione forense. Il tributo è invece dovuto per gli anni successivi, in cui i praticanti procuratori possono essere nominati difensori d’ufficio o svolgere le funzioni di pubblico ministero.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 103/E, che prende le mosse dalla richiesta di un Consiglio dell’ordine degli avvocati, interessato a sapere se i laureati in giurisprudenza devono pagare la concessione governativa per iscriversi al registro dei praticanti.
In particolare, il documento di prassi precisa che la tassa è dovuta nella misura fissa di 168 euro e si applica a partire dal secondo anno di iscrizione all’albo dei praticanti, perché solo da quel momento si ha effettivamente l’abilitazione ad esercitare la professione forense mentre nel caso in cui l’iscrizione all’albo non abilita all’esercizio di alcuna professione – come nell’ipotesi di iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti, di cui al comma 1 dell’articolo 8 del RDL n. 1578 del 1933, la tassa sulle concessioni governative non risulta dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa.