| CODICE PENALE |
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| Art. 9Delitto comune del cittadino allâestero.Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o lâergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle ComunitĂ europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che lâestradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. | Art. 9Delitto comune del cittadino allâestero.
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o lâergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle ComunitĂ europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che lâestradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o lâistanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis. |
| Art. 10Delitto comune dello straniero allâestero.Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte* o lâergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte* o dellâergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. lâestradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dallâart. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dellâergastolo | Art. 10Delitto comune dello straniero allâestero.Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte* o lâergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte* o dellâergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. lâestradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.La richiesta del Ministro della giustizia o lâistanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dallâart. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dellâergastolo. |
| Art.32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue lâincapacitĂ di contrattare con la pubblica amministrazione.Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonchĂŠ dallâarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di unâattivitĂ imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa lâincapacitĂ di contrattare con la pubblica amministrazione. | Art.32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue lâincapacitĂ di contrattare con la pubblica amministrazione.Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di unâattivitĂ imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa lâincapacitĂ di contrattare con la pubblica amministrazione. |
| Art. 158.Decorrenza del termine della prescrizione.Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata lâattivitĂ del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dallâarticolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di etĂ della persona offesa, salvo che lâazione penale sia stata esercitata precedentemente. In questâultimo caso il termine di prescrizione decorre dallâacquisizione della notizia di reato. | Art. 158.Decorrenza del termine della prescrizione.Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata lâattivitĂ del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione. (*)Quando la legge fa dipendere la punibilitĂ del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dallâarticolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di etĂ della persona offesa, salvo che lâazione penale sia stata esercitata precedentemente. In questâultimo caso il termine di prescrizione decorre dallâacquisizione della notizia di reato.(*) La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2020. |
| Art. 159.
Sospensione del corso della prescrizione.Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui lâautoritĂ competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dellâimputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, lâudienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dellâimpedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dellâimpedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltĂ previste dallâarticolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dellâarticolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie allâestero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui lâautoritĂ richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
Il corso della prescrizione rimane altresĂŹ sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dallâarticolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dallâarticolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto lâimputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa allâaccertamento della responsabilitĂ o ne ha dichiarato la nullitĂ ai sensi dellâarticolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica unâulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dellâarticolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dellâarticolo 161 del presente codice. | Art. 159. Sospensione del corso della prescrizione.Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui lâautoritĂ competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dellâimputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, lâudienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dellâimpedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dellâimpedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltĂ previste dallâarticolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dellâarticolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie allâestero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui lâautoritĂ richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.Il corso della prescrizione rimane altresĂŹ sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivitĂ della sentenza che definisce il giudizio o dellâirrevocabilitĂ del decreto di condanna. (*)La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dellâarticolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dellâarticolo 161 del presente codice.(*) La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2020. |
| Art. 160. Interruzione del corso della prescrizione.Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione lâordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dellâarresto, lâinterrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, lâinvito a presentarsi al pubblico ministero per rendere lâinterrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dellâudienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, lâordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se piĂš sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dallâultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nellâarticolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui allâarticolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui allâarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. | Art. 160. Interruzione del corso della prescrizione.(comma abrogato) (*)Interrompono la prescrizione lâordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dellâarresto, lâinterrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, lâinvito a presentarsi al pubblico ministero per rendere lâinterrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dellâudienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, lâordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se piĂš sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dallâultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nellâarticolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui allâarticolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui allâarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.(*) La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2020. |
| Art. 165. Obblighi del condannatoLa sospensione condizionale della pena può essere subordinata allâadempimento dellâobbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sullâammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresĂŹ essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, allâeliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivitĂ non retribuita a favore della collettivitĂ per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalitĂ indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha giĂ usufruito, deve essere subordinata allâadempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dellâarticolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero allâammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dallâincaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dellâamministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dellâincaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui allâarticolo 319-ter, in favore dellâamministrazione della giustizia, fermo restando il diritto allâulteriore eventuale risarcimento del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. | Art. 165.
Obblighi del condannatoLa sospensione condizionale della pena può essere subordinata allâadempimento dellâobbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sullâammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresĂŹ essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, allâeliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivitĂ non retribuita a favore della collettivitĂ per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalitĂ indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha giĂ usufruito, deve essere subordinata allâadempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dellâarticolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dellâarticolo 322-quater, fermo restando il diritto allâulteriore eventuale risarcimento del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. |
| Art. 166. Effetti della sospensione.La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sĂŠ sola, motivo per lâapplicazione di misure di prevenzione, nĂŠ dâimpedimento allâaccesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nĂŠ per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivitĂ lavorativa. | Art. 166. Effetti della sospensione.La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dellâinterdizione dai pubblici uffici e dellâincapacitĂ di contrattare con la pubblica amministrazione.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sĂŠ sola, motivo per lâapplicazione di misure di prevenzione, nĂŠ dâimpedimento allâaccesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nĂŠ per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivitĂ lavorativa. |
| Art. 179.
Condizioni per la riabilitazione.La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dellâarticolo 99.
Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato lâordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dellâarticolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dellâarticolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purchĂŠ sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nellâimpossibilitĂ di adempierle. | Art. 179. Condizioni per la riabilitazione.La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dellâarticolo 99.
Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato lâordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dellâarticolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dellâarticolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purchĂŠ sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nellâimpossibilitĂ di adempierleLa riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. |
| Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dallâarticolo 640-bis, chiunque mediante lâutilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante lâomissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sĂŠ o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle ComunitĂ europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. | Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dallâarticolo 640-bis, chiunque mediante lâutilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante lâomissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sĂŠ o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle ComunitĂ europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualitĂ o dei suoi poteri.Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. |
| Art. 317-bis. Pene accessorie.La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa lâinterdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa lâinterdizione temporanea. | Art. 317-bis. Pene accessorie.La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa lâinterdizione perpetua dai pubblici uffici e lâincapacitĂ in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dallâarticolo 323-bis, primo comma, la condanna importa lâinterdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni nĂŠ superiore a sette anni.Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dallâarticolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno nĂŠ superiore a cinque anni. |
| Art. 318. Corruzione per lâesercizio della funzione.Il pubblico ufficiale che, per lâesercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilitĂ o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. | Art. 318. Corruzione per lâesercizio della funzione.Il pubblico ufficiale che, per lâesercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilitĂ o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni. |
| Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilitĂ , corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle ComunitĂ europee e di funzionari delle ComunitĂ europee e di Stati esteri.Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle ComunitĂ europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle ComunitĂ europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle ComunitĂ europee o del regime applicabile agli agenti delle ComunitĂ europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le ComunitĂ europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle ComunitĂ europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le ComunitĂ europee;
5) a coloro che, nellâambito di altri Stati membri dellâUnione europea, svolgono funzioni o attivitĂ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivitĂ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nellâambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sĂŠ o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere unâattivitĂ economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. | Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitĂ , corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle ComunitĂ europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle ComunitĂ europee e di Stati esteri.Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle ComunitĂ europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle ComunitĂ europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle ComunitĂ europee o del regime applicabile agli agenti delle ComunitĂ europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le ComunitĂ europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle ComunitĂ europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le ComunitĂ europee;
5) a coloro che, nellâambito di altri Stati membri dellâUnione europea, svolgono funzioni o attivitĂ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivitĂ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nellâambito di organizzazioni pubbliche internazionali;5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di unâorganizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;2) a persone che esercitano funzioni o attivitĂ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nellâambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. |
| Art. 322-ter.1.Custodia giudiziale dei beni sequestratiI beni sequestrati nellâambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati allâarticolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilitĂ finanziarie, possono essere affidati dallâautoritĂ giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. |
| Art. 322-quater. Riparazione pecuniaria.Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari allâammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dallâincaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dellâamministrazione cui il pubblico ufficiale o lâincaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui allâarticolo 319-ter, in favore dellâamministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. | Art. 322-quater.
Riparazione pecuniaria.Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dellâamministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dellâincaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. |
| Art. 323-ter.
Causa di non punibilitĂ Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.La non punibilitĂ del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dellâutilitĂ dallo stesso percepita o, in caso di impossibilitĂ , di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero allâindicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.La causa di non punibilitĂ non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilitĂ non si applica in favore dellâagente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dellâarticolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. |
| Art. 346. Millantato credito.Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sÊ o ad altri, denaro o altra utilità , come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sÊ o ad altri, denaro o altra utilità , col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. | Abrogato. |
| Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite.Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o lâincaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o allâomissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dĂ o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresĂŹ aumentate se i fatti sono commessi in relazione allâesercizio di attivitĂ giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuitĂ , la pena è diminuita. | Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite.Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui allâarticolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui allâarticolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sĂŠ o ad altri, denaro o altra utilitĂ , come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui allâarticolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione allâesercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dĂ o promette denaro o altra utilitĂ .
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresĂŹ aumentate se i fatti sono commessi in relazione allâesercizio di attivitĂ giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o lâincaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui allâarticolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri dâufficio o allâomissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
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| Art. 646. Appropriazione indebita.Chiunque, per procurare a sÊ o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. | Art. 646. Appropriazione indebita.Chiunque, per procurare a sÊ o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. |
| Art. 649-bis. Casi di procedibilitĂ dâufficio.Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui allâarticolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui allâarticolo 61, primo comma, numero 11, si procede dâufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. | Art. 649-bis. Casi di procedibilitĂ dâufficio.Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui allâarticolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui allâarticolo 61, primo comma, numero 11, si procede dâufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per etĂ o per infermitĂ o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravitĂ . |