Antitrust
Legge 10 ottobre 1990, n. 287
(Gazz. Uff., 13 ottobre 1990, n. 240)
Titolo I
Norme sulle intese, sullâabuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione
Articolo 1
Ambito di applicazione e rapporti con lâordinamento comunitario.
1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dellâarticolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese [che non ricadono nellâambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della ComunitĂ europea del carbone e dellâacciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della ComunitĂ economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.]
2. LâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato di cui allâarticolo 10, di seguito denominata âAutoritĂ â, applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertĂ di concorrenza e di abuso di posizione dominante .
[ 3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti giĂ iniziata una procedura presso la Commissione delle ComunitĂ europee in base alle norme richiamate nel comma 1, lâAutoritĂ sospende lâistruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale. ]
4. Lâinterpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai princĂŹpi dellâordinamento delle ComunitĂ europee in materia di disciplina della concorrenza.
Articolo 2
Intese restrittive della libertĂ di concorrenza.
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonchĂŠ le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza allâinterno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivitĂ consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi dâacquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosĂŹ da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti allâaccettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con lâoggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Articolo 3
Abuso di posizione dominante.
1. Ă vietato lâabuso da parte di una o piĂš imprese di una posizione dominante allâinterno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosĂŹ da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti allâaccettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con lâoggetto dei contratti stessi.
Articolo 4
Deroghe al divieto di intese restrittive della libertĂ di concorrenza.
1. LâAutoritĂ può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dellâarticolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessitĂ di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialitĂ sul piano internazionale e connessi in particolare con lâaumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. Lâautorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalitĂ di cui al presente comma nĂŠ può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
2. LâAutoritĂ può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora lâinteressato abusi dellâautorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per lâautorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata allâAutoritĂ , che si avvale dei poteri di istruttoria di cui allâarticolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
Articolo 5
Operazioni di concentrazione.
1. Lâoperazione di concentrazione si realizza:
a) quando due o piĂš imprese procedono a fusione;
b) quando uno o piĂš soggetti in posizione di controllo di almeno unâimpresa ovvero una o piĂš imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dellâinsieme o di parti di una o piĂš imprese;
c) quando due o piĂš imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova societĂ , alla costituzione di unâimpresa comune.
2. Lâassunzione del controllo di unâimpresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, allâatto della costituzione di unâimpresa o dellâaumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.
Articolo 6
Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertĂ di concorrenza.
1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dellâarticolo 16, lâAutoritĂ valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilitĂ di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dellâindustria nazionale, delle barriere allâentrata sul mercato di imprese concorrenti, nonchĂŠ dellâandamento della domanda e dellâofferta dei prodotti o servizi in questione.
2. LâAutoritĂ , al termine dellâistruttoria di cui allâarticolo 16, comma 4, quando accerti che lâoperazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero lâautorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.
Articolo 7
Controllo.
1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dallâarticolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilitĂ di esercitare unâinfluenza determinante sulle attivitĂ di unâimpresa, anche attraverso:
a) diritti di proprietĂ o di godimento sulla totalitĂ o su parti del patrimonio di unâimpresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono unâinfluenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di unâimpresa.
2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.
Articolo 8
Imprese pubbliche e in monopolio legale.
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso allâadempimento degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivitĂ in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societĂ separate (A).
2-ter. La costituzione di societĂ e lâacquisizione di posizioni di controllo in societĂ operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione allâAutoritĂ (B).
2-quater. Al fine di garantire pari opportunitĂ di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a societĂ da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilitĂ esclusiva in dipendenza delle attivitĂ svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti .
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, lâAutoritĂ esercita i poteri di cui allâarticolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui allâarticolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, lâAutoritĂ applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni .
Articolo 9
Autoproduzione.
1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonchĂŠ la riserva per legge ad unâimpresa incaricata della gestione di attivitĂ di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della societĂ controllante e delle societĂ controllate.
2. Lâautoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonchĂŠ, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.
Titolo II
Istituzione e compiti dellâautoritĂ garante della concorrenza e del mercato
Capo I
Istituzione dellâautoritĂ
Articolo 10
AutoritĂ garante della concorrenza e del mercato.
1. Ă istituita lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge AutoritĂ , con sede in Roma.
2. LâAutoritĂ opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata dâintesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilitĂ e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalitĂ provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalitĂ .
3. I membri dellâAutoritĂ sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivitĂ professionale o di consulenza, nĂŠ possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nĂŠ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per lâintera durata del mandato.
4. LâAutoritĂ ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per lâadempimento delle sue funzioni. LâAutoritĂ , in quanto autoritĂ nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle ComunitĂ europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione .
6. LâAutoritĂ delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e lâordinamento delle carriere, nonchĂŠ quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilitĂ generale dello Stato.
7. LâAutoritĂ provvede allâautonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dallâAutoritĂ entro il 31 dicembre dellâanno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalitĂ per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dellâanno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[ 7-bis. LâAutoritĂ , ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute allâobbligo di comunicazione ai sensi dellâarticolo 16, comma 1. A tal fine, lâAutoritĂ adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi allâattivitĂ di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dellâoperazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore allâ1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione. ]
7-ter. Allâonere derivante dal funzionamento dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dallâultimo bilancio approvato dalle societĂ di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dellâarticolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima .
7-quater. Ferme restando, per lâanno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa lâapplicazione dellâarticolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per lâanno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente allâAutoritĂ con le modalitĂ determinate dallâAutoritĂ medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dallâanno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente allâAutoritĂ con le modalitĂ determinate dallâAutoritĂ medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalitĂ di contribuzione possono essere adottate dallâAutoritĂ medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente allâadozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, dâintesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennitĂ spettanti al presidente e ai membri dellâAutoritĂ .
Articolo 11
Personale della AutoritĂ .
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dellâAutoritĂ . Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unitĂ . Lâassunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base allâarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 .
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e lâordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca dâItalia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dellâAutoritĂ .
3. Al personale in servizio presso lâAutorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivitĂ professionali, commerciali e industriali.
4. LâAutoritĂ può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unitĂ . LâAutoritĂ può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dellâAutoritĂ sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, su proposta del presidente dellâAutoritĂ .
Capo II
Poteri dellâautoritĂ in materia di intese restrittive della libertĂ di concorrenza e di abuso di posizione dominante
Articolo 12
Poteri di indagine.
1. LâAutoritĂ , valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare lâesistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.
2. LâAutoritĂ può, inoltre, procedere, dâufficio o su richiesta del Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali lâevoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
Articolo 13
Comunicazione delle intese.
1. Le imprese possono comunicare allâAutoritĂ le intese intercorse. Se lâAutoritĂ non avvia lâistruttoria di cui allâarticolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può piĂš procedere a detta istruttoria, fatto salvo, il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.
Articolo 14
Istruttoria.
1. LâAutoritĂ , nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica lâapertura dellâistruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltĂ di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dellâistruttoria, nonchĂŠ di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.
2. LâAutoritĂ può in ogni momento dellâistruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dellâistruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonchĂŠ la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dellâistruttoria.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dellâAutoritĂ sono tutelati dal segreto dâufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
4. I funzionari dellâAutoritĂ nellâesercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto dâufficio.
5. Con provvedimento dellâAutoritĂ , i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dallâordinamento vigente.
Articolo 14 bis
Misure cautelari
1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, lâAutoritĂ può, dâufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di unâinfrazione, deliberare lâadozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. LâAutoritĂ , quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
[1] Articolo inserito dallâarticolo 14 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Articolo 14 ter
Impegni
1. Entro tre mesi dalla notifica dellâapertura di unâistruttoria per lâaccertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dellâistruttoria. LâAutoritĂ , valutata lâidoneitĂ di tali impegni, può, nei limiti previsti dallâordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare lâinfrazione .
2. LâAutoritĂ in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. LâAutoritĂ può dâufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.
Articolo 15
Diffide e sanzioni.
1. Se a seguito dellâistruttoria di cui allâarticolo 14 lâAutoritĂ ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per lâeliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravitĂ e della durata dellâinfrazione, dispone inoltre lâapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nellâultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali lâimpresa deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, lâAutoritĂ applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione giĂ applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresĂŹ il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza lâAutoritĂ può disporre la sospensione dellâattivitĂ dâimpresa fino a trenta giorni.
2-bis. LâAutoritĂ , in conformitĂ allâordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtĂš della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nellâaccertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.
Capo III
Poteri dellâautoritĂ in materia di divieto delle operazioni di concentrazione
Articolo 16
Comunicazione delle concentrazioni.
1. Le operazioni di concentrazione di cui allâarticolo 5 devono essere preventivamente comunicate allâAutoritĂ qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dallâinsieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente allâaumento dellâindice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dellâattivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti dâordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione lâAutoritĂ ne dĂ notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato.
4. Se lâAutoritĂ ritiene che unâoperazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dellâarticolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, lâistruttoria attenendosi alle norme dellâarticolo 14. LâAutoritĂ , a fronte di unâoperazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare lâistruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. Lâofferta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazioni di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata allâAutoritĂ contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le societĂ e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata allâAutoritĂ ai sensi del comma 5, lâAutoritĂ deve notificare lâavvio dellâistruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societĂ e la borsa.
7. LâAutoritĂ può avviare lâistruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
8. LâAutoritĂ , entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dallâinizio dellâistruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dellâistruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilitĂ .
Articolo 17
Sospensione temporanea dellâoperazione di concentrazione.
1. LâAutoritĂ , nel far luogo allâistruttoria di cui allâarticolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dellâistruttoria.
2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di unâofferta pubblica di acquisto che sia stata comunicata allâAutoritĂ ai sensi dellâarticolo 16, comma 5, sempre che lâacquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.
Articolo 18
Conclusione dellâistruttoria sulle concentrazioni.
1. LâAutoritĂ , se in esito allâistruttoria di cui allâarticolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dallâarticolo 6, ne vieta lâesecuzione.
2. LâAutoritĂ , ove nel corso dellâistruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di unâoperazione di concentrazione, provvede a chiudere lâistruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dallâoriginario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.
3. LâAutoritĂ , se lâoperazione di concentrazione è giĂ stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.
Articolo 19
Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o allâobbligo di notifica
1. Qualora le imprese realizzino unâoperazione di concentrazione in violazione del divieto di cui allâarticolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, lâAutoritĂ infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori allâuno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato delle attivitĂ di impresa oggetto della concentrazione.
2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dellâarticolo 16, lâAutoritĂ può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino allâuno per cento del fatturato dellâanno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dellâistruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.
Capo IV
Disposizioni speciali
Articolo 20
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dellâeditoria.
[ 1. Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dellâeditoria lâapplicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta allâautoritĂ garante prevista dalla legislazione vigente per i settori della radiodiffusione e dellâeditoria. ]
[ 2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito lâapplicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autoritĂ di vigilanza. ]
[ 3. I provvedimenti delle autoritĂ di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato di cui allâarticolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine lâautoritĂ di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza. ]
04. Nel caso in cui lâintesa, lâabuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piĂš autoritĂ , ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza .
4. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dellâAutoritĂ di cui allâarticolo 10 sono adottati sentito il parere dellâIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e dâinteresse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine lâAutoritĂ di cui allâarticolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza. Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto è sospeso fino al ricevimento, da parte dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, del parere dellâISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.
5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dellâarticolo 16, i provvedimenti della Banca dâItalia, previsti dallâarticolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dellâAutoritĂ di cui allâarticolo 10, ai sensi dellâarticolo 6, per le valutazioni relative allâassetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni lavorativi dalla presentazione dellâistanza completa della documentazione occorrente .
5-bis. LâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca dâItalia, può autorizzare:
a) unâintesa, in deroga al divieto dellâarticolo 2, per esigenze di funzionalitĂ del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui allâarticolo 4, comma 1;
b) unâoperazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilitĂ di uno o piĂš dei soggetti coinvolti .
5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalitĂ indicate.
[ 6. LâAutoritĂ di cui allâarticolo 10 può segnalare alle autoritĂ di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3. ]
[ 7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorchĂŠ lâintesa, lâabuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piĂš autoritĂ , ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza. ]
[ 8. Le autoritĂ di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per lâAutoritĂ di cui allâarticolo 10. ]
9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dellâeditoria.
Titolo III
Poteri conoscitivi e consultivi dellâautoritĂ
Articolo 21
Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo
1. Allo scopo di contribuire ad una piĂš completa tutela della concorrenza e del mercato, lâAutoritĂ individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. LâAutoritĂ segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. LâAutoritĂ , ove ne ravvisi lâopportunitĂ , esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi piĂš congrui in relazione alla natura e allâimportanza delle situazioni distorsive.
Articolo 21 bis
(Poteri dellâAutoritĂ Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. LâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. LâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, lâAutoritĂ può presentare, tramite lâAvvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo 22
AttivitĂ consultiva.
1. LâAutoritĂ può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dellâAutoritĂ sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
a) di sottomettere lâesercizio di una attivitĂ o lâaccesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
Articolo 23
Relazione annuale.
1. LâAutoritĂ presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullâattivitĂ svolta nellâanno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento .
Articolo 24
Relazione al Governo su alcuni settori.
1. LâAutoritĂ , sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.
Titolo IV
Norme sui poteri del governo in materia di operazioni di concentrazione
Articolo 25
Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione.
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali lâAutoritĂ può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dellâeconomia nazionale nellâambito dellâintegrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dellâarticolo 6, semprechĂŠ esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi lâAutoritĂ prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.
2. Nel caso delle operazioni di cui allâarticolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano lâindipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui allâarticolo 16, comma 3, vietare lâoperazione per ragioni essenziali di economia nazionale.
Articolo 26
PubblicitĂ delle decisioni (A).
1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove lâAutoritĂ lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui allâarticolo 12, comma 2 .
Titolo V
Norme in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi
Articolo 27
Partecipazioni al capitale di enti creditizi
[ 1. Lâacquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, anche per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona, è preventivamente autorizzata dalla Banca dâItalia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote giĂ possedute, anche per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dellâente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dellâente creditizio. Lâautorizzazione è necessaria anche per lâacquisizione del controllo di una societĂ che detiene, anche per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite o che comportano il controllo dellâente stesso.
2. Ai fini del presente titolo il controllo ricorre nei casi previsti dallâart. 2359, comma 1, del codive civile, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societĂ e anche se la partecipazione è posseduta per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona. Il controllo si considera esistente, salvo prova contraria, in capo al soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nellâassemblea ordinaria nonchĂŠ nelle ipotesi di cui allâart. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Ogni accordo che regola lâesercizio del voto in un ente creditizio ovvero in una societĂ che lo controlla deve essere comunicato dai partecipanti alla Banca dâItalia entro cinque giorni dalla stipulazione.
3. Sono soggette ad autorizzazione le successive variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alla percentuale del capitale dellâente creditizio stabilita in via generale dal CICR oppure che, indipendentemente da tale limite, comportano il controllo dellâente creditizio.
4. I soggetti che, anche attraverso societĂ controllate, svolgono in misura rilevante attivitĂ di impresa in settori non creditizi o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire, anche per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote che comportano, unitamente a quelle giĂ possedute, anche per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di un ente creditizio o comunque lâassunzione del controllo su di esso. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti dal CICR.
5. La Banca dâItalia nega o revoca lâautorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 4, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori dellâente creditizio, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente dellâente stesso.
6. Quando il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio, la Banca dâItalia, in conformitĂ dei criteri fissati dal CICR, determina i soggetti tenuti a richiedere lâautorizzazione.
7. Se alle operazioni indicate al comma 1 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocitĂ , la Banca dâItalia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare lâautorizzazione.]
Articolo 28
Autorizzazioni
[ 1. La Banca dâItalia, in conformitĂ delle direttive del CICR, rilascia lâautorizzazione ove ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dellâente creditizio. Lâautorizzazione può essere sospesa o revocata in conformitĂ dei predetti criteri.
2. La Banca dâItalia stabilisce termini e procedure per la richiesta e il rilascio dellâautorizzazione.
3. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della Banca dâItalia sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.]
Articolo 29
Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali
[ 1. In assenza dellâautorizzazione dellâart. 27, il diritto di voto inerente alle azioni o quote non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dellâart. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. Lâimpugnazione può essere proposta anche dalla Banca dâItalia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dallâiscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dellâassemblea.
2. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal comma 4 dellâart. 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dellâente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca dâItalia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca dâItalia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.
3. Lâomissione delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni previste dallâart. 27, la falsitĂ del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piĂš grave, con lâarresto da sei mesi a tre anni e con lâammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. ]
Articolo 30
Conflitti di interesse.
[ 1. Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca dâItalia in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
2. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio dellâente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente il credito.
3. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana direttive in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attivitĂ bancarie. ]
Titolo VI
Disposizioni finali
Articolo 31
Sanzioni
1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 32
Copertura finanziaria.
1. Allâonere derivante dallâapplicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lâanno 1990, allâuopo utilizzando lo specifico accantonamento âInterventi per la tutela della concorrenza e del mercatoâ.
Articolo 33
Competenza giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo .
2. Le azioni di nullitĂ e di risarcimento del danno, nonchĂŠ i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui allâarticolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.
Articolo 34
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






