Con parere reso in merito ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Potenza Il Ministero dello Sviluppo economico ritiene che dalla lettura coordinata del primo comma dellâarticolo 2477 del codice civile, nel testo ora vigente cosĂŹ come modificato in sede di conversione del d.l. 5/2012 (Conv. con legge 35/2012), secondo cui âSe lo statuto non dispone diversamente, lâorgano di controllo è costituito da un solo membro effettivoâ, e del quinto comma del medesimo articolo, secondo cui âNel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societĂ per azioniâ, appaia con chiarezza lâintento del legislatore di lasciare, in ogni caso, alla scelta della societĂ lâeventuale adozione di un organo di controllo non monocratico.
Ne consegue che se lo statuto non fa un mero rinvio allâart. 2477, ma prevede espressamente la composizione pluripersonale del collegio, sembra inevitabile, per adottare la forma monocratica dellâorgano di controllo, procedere alla modifica dello statutoâ.
Art. 2477 cod. civ. Sindaco e revisione legale dei conti.
[I]. Lâatto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, lâorgano di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
[II]. La nomina dellâorgano di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le societĂ per azioni.
[III]. La nomina dellâorgano di controllo o del revisore è altresĂŹ obbligatoria se la societĂ :
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societĂ obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dellâarticolo 2435-bis.
[IV]. Lâobbligo di nomina dellâorgano di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
[V] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societĂ per azioni.
[VI]. Lâassemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dellâorgano di controllo o del revisore. Se lâassemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato




