Riforma societĂ
Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6
(Gazz. Uff., 22 gennaio 2001, n. 17 - Suppl. Ord. n. 8)
Art. 1
Modifica della disciplina riguardante le societĂ per azioni
1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
âCapo V
societĂ per azioni
Sezione I
Disposizioni generali
2325 (Responsabilita). â Nella societĂ per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societĂ con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della societĂ , per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dallâarticolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicitĂ prescritta dallâarticolo 2362.
2325-bis (SocietĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). â Ai fini dellâapplicazione del presente titolo, sono societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ( 1 ) .
Le norme di questo titolo si applicano alle societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali (2).
2326 (Denominazione sociale). â La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere lâindicazione di societĂ per azioni.
2327 (Ammontare minimo del capitale). â La societĂ per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.
2328 (Atto costitutivo). â La societĂ può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
Lâatto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonchĂŠ il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della societĂ e le eventuali sedi secondarie;
3) lâattivitĂ che costituisce lâoggetto sociale;
4) lâammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e lâeventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalitĂ di emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societĂ ;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
12) lâimporto globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societĂ ;
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societĂ , anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dellâatto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dellâatto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde (2).
2329 (Condizioni per la costituzione). â Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societĂ , in relazione al suo particolare oggetto.
2330 (Deposito dellâatto costitutivo e iscrizione della societa). â Il notaio che ha ricevuto lâatto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso lâufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dallâarticolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società .
Lâiscrizione della societĂ nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dellâatto costitutivo. Lâufficio del registro delle imprese, verificata la regolaritĂ formale della documentazione, iscrive la societĂ nel registro.
Se la societĂ istituisce sedi secondarie, si applica lâarticolo 2299.
2331 (Effetti dellâiscrizione). â Con lâiscrizione nel registro la societĂ acquista la personalitĂ giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della societĂ prima dellâiscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresĂŹ solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nellâatto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dellâoperazione.
Qualora successivamente allâiscrizione la societĂ abbia approvato unâoperazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la societĂ ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dellâarticolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano lâavvenuta iscrizione della societĂ nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dellâatto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dellâarticolo 2329 lâiscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e lâatto costitutivo perde efficacia.
Prima dellâiscrizione nel registro è vietata lâemissione delle azioni ed esse, salvo lâofferta pubblica di sottoscrizione ai sensi dellâarticolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione allâinvestimento.
2332 (NullitĂ della societa). â Avvenuta lâiscrizione nel registro delle imprese, la nullitĂ della societĂ può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dellâatto costitutivo nella forma dellâatto pubblico;
2) illiceitĂ dellâoggetto sociale;
3) mancanza nellâatto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della societĂ , o i conferimenti, o lâammontare del capitale sociale o lâoggetto sociale.
La dichiarazione di nullitĂ non pregiudica lâefficacia degli atti compiuti in nome della societĂ dopo lâiscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dallâobbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullitĂ nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullitĂ deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
Sezione II
Della costituzione per pubblica sottoscrizione
2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni). â La societĂ può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi lâoggetto e il capitale, le principali disposizioni dellâatto costitutivo e dello statuto, lâeventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato lâatto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Lâatto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
2334 (Versamenti e convocazione dellâassemblea dei sottoscrittori). â Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dellâarticolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltĂ dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dallâobbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di questâultima facoltĂ , non può procedersi alla costituzione della societĂ prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare lâassemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per lâassemblea, con lâindicazione delle materie da trattare (1).
2335 (Assemblea dei sottoscrittori). â Lâassemblea dei sottoscrittori:
1) accerta lâesistenza delle condizioni richieste per la costituzione della societĂ ;
2) delibera sul contenuto dellâatto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori,ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.
Lâassemblea è validamente costituita con la presenza della metĂ dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validitĂ delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori (2).
2336 (Stipulazione e deposito dellâatto costitutivo). â Eseguito quanto è prescritto nellâarticolo precedente, gli intervenuti allâassemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano lâatto costitutivo, che deve essere depositato per lâiscrizione nel registro delle imprese a norma dellâarticolo 2330.
Sezione III
Dei promotori e dei soci fondatori
2337 (Promotori). â Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dellâarticolo 2333.
2338 (Obbligazioni dei promotori). â I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societĂ .
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societĂ o siano state approvate dallâassemblea.
Se per qualsiasi ragione la societĂ non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
2339 (ResponsabilitĂ dei promotori). â I promotori sono solidalmente responsabili verso la societĂ e verso i terzi:
1) per lâintegrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societĂ ;
2) per lâesistenza dei conferimenti in natura in conformitĂ della relazione giurata indicata nellâarticolo 2343;
3) per la veridicitĂ delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societĂ .
Sono del pari solidalmente responsabili verso la societĂ e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
2340 (Limiti dei benefici riservati ai promotori). I promotori possono riservarsi nellâatto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualitĂ di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
2341 (Soci fondatori). â La disposizione del primo comma dellâarticolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano lâatto costitutivo.
Sezione III-bis
Dei patti parasociali
2341-bis (Patti parasociali). â I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societĂ :
a) hanno per oggetto lâesercizio del diritto di voto nelle societĂ per azioni o nelle societĂ che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in societĂ che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto lâesercizio anche congiunto di unâinfluenza dominante su tali societĂ , non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a societĂ interamente possedute dai partecipanti allâaccordo (1).
2341-ter (PubblicitĂ dei patti parasociali). â Nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla societĂ e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso lâufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dellâarticolo 2377.
Sezione IV
Dei conferimenti
2342 (Conferimenti). â Se nellâatto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dellâatto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralitĂ dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). â Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societĂ , contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, lâattestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dellâeventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata allâatto costitutivo.
Lâesperto risponde dei danni causati alla societĂ , ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dellâarticolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della societĂ , controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societĂ .
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società ; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.
Lâatto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dellâarticolo 2346, che per effetto dellâannullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
2343-bis (Acquisto della societĂ da promotori, fondatori, soci e amministratori). â Lâacquisto da parte della societĂ , per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societĂ nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dallâassemblea ordinaria.
Lâalienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societĂ contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonchĂŠ lâattestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della societĂ durante i quindici giorni che precedono lâassemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dallâautorizzazione il verbale dellâassemblea, corredato dalla relazione dellâesperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso lâufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nellâambito delle operazioni correnti della societĂ NĂŠ a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dellâautoritĂ giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e lâalienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla societĂ , ai soci ed ai terzi.
2344 (Mancato pagamento delle quote). â Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per lâesecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati (2).
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro lâesercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
2345 (Prestazioni accessorie). â Oltre lâobbligo dei conferimenti, lâatto costitutivo può stabilire lâobbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalitĂ e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso lâobbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non è diversamente disposto dallâatto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
Sezione V
Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
2346 (Emissione delle azioni). â La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere lâemissione dei relativi titoli o prevedere lâutilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla societĂ .
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lâatto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore allâammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilitĂ che la societĂ , a seguito dellâapporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nellâassemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalitĂ e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione ( 1 ).
2347 (IndivisibilitĂ delle azioni). â Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietĂ di unâazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalitĂ previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dellâazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
2348 (Categorie di azioni). â Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società , nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro). â Se lo statuto lo prevede, lâassemblea straordinaria può deliberare lâassegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle societĂ o di societĂ controllate mediante lâemissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente ( 1 ).
Lâassemblea straordinaria può altresĂŹ deliberare lâassegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della societĂ o di societĂ controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nellâassemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilitĂ di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto (2).
2350 (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione). â Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui allâarticolo 2447-bis, la societĂ può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dellâattivitĂ sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalitĂ di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonchĂŠ le eventuali condizioni e modalitĂ di conversione in azioni di altra categoria (2).
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della societĂ .
2351 (Diritto di voto). â Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalitĂ stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone cosĂŹ nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dellâorgano cui partecipano.
2352 (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni). â Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o allâusufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per lâesercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dellâarticolo 2442, il pegno, lâusufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, lâusufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dellâusufrutto.
Se lâusufrutto spetta a piĂš persone, si applica il secondo comma dellâarticolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o allâusufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.
2353 (Azioni di godimento). â Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nellâassemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari allâinteresse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.
2354 (Titoli azionari). â I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente (2).
FinchĂŠ le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della societĂ ;
2) la data dellâatto costitutivo e della sua iscrizione e lâufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonchĂŠ lâammontare del capitale sociale;
4) lâammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. Ă valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dellâemissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.
2355 (Circolazione delle azioni). â Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della societĂ dal momento dellâiscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere lâannotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo lâobbligo della societĂ , previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dellâarticolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dellâarticolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.
2355-bis (Limiti alla circolazione delle azioni). â Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della societĂ o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della societĂ o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dellâ alienante; resta ferma lâapplicazione dellâarticolo 2357. Il corrispettivo dellâacquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalitĂ e nella misura previste dallâarticolo 2437-ter.
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.
2356 (ResponsabilitĂ in caso di trasferimento di azioni non liberate). â Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per lâammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dallâannotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dellâazione sia rimasta infruttuosa. 2357 (Acquisto delle proprie azioni). â La societĂ non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dallâultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
Lâacquisto deve essere autorizzato dallâassemblea, la quale ne fissa le modalitĂ , indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale lâautorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalitĂ da determinarsi dallâassemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora lâassemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dallâarticolo 2446, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di societĂ fiduciaria o per interposta persona.
2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni). â Le limitazioni contenute nellâarticolo 2357 non si applicano quando lâacquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dellâassemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societĂ , sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per lâeccedenza il penultimo comma dellâarticolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire lâalienazione è di tre anni.
2357-ter (Disciplina delle proprie azioni). â Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dellâassemblea, la quale deve stabilire le relative modalitĂ . A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dellâarticolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.
FinchĂŠ le azioni restano in proprietĂ della societĂ , il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; lâassemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dellâarticolo 2357, autorizzare lâesercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dellâassemblea.
Una riserva indisponibile pari allâimporto delle azioni proprie iscritto allâattivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finchĂŠ le azioni non siano trasferite o annullate.
2357-quater (Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni). â Salvo quanto previsto dallâarticolo 2357-ter, secondo comma, la societĂ non può sottoscrivere azioni proprie (2).
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societĂ , azioni di questâultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
2358 (Altre operazioni sulle proprie azioni). â La societĂ non può accordare prestiti, NĂŠ fornire garanzie per lâacquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire lâacquisto di azioni da parte di dipendenti della societĂ o di quelli di societĂ controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dallâultimo bilancio regolarmente approvato.
2359 (SocietĂ controllate e societĂ collegate). â Sono considerate societĂ controllate:
1) le societĂ in cui unâaltra societĂ dispone della maggioranza dei voti esercitabili nellâassemblea ordinaria;
2) le societĂ in cui unâaltra societĂ dispone di voti sufficienti per esercitare unâinfluenza dominante nellâassemblea ordinaria;
3) le societĂ che sono sotto influenza dominante di unâaltra societĂ in virtĂš di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dellâapplicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societĂ controllate, a societĂ fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societĂ sulle quali unâaltra societĂ esercita unâinfluenza notevole. Lâinfluenza si presume quando nellâassemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societĂ ha azioni quotate in borsa.
2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di societĂ controllate). â La societĂ controllata non può acquistare azioni o quote della societĂ controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dallâultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
Lâacquisto deve essere autorizzato dallâassemblea a norma del secondo comma dellâarticolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari allâimporto delle azioni o quote della societĂ controllante iscritto allâattivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finchĂŠ le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di societĂ fiduciaria o per interposta persona.
2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societĂ controllante). â Le azioni o quote acquistate in violazione dellâarticolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalitĂ da determinarsi dallâassemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la societĂ controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora lâassemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dallâarticolo 2446, secondo comma.
2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societĂ controllante). â Le limitazioni dellâarticolo 2359-bis non si applicano quando lâacquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dellâarticolo 2357-bis.
Le azioni o quote cosĂŹ acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dellâarticolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalitĂ da determinarsi dallâassemblea, entro tre anni dallâacquisto. Si applica il secondo comma dellâarticolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dellâarticolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la societĂ controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere allâannullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna societĂ , con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societĂ controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora lâassemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dallâarticolo 2446, secondo comma.
2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della societĂ controllante). â La societĂ controllata non può sottoscrivere azioni o quote della societĂ controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio.
Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societĂ controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
2360 (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). Ă vietato alle societĂ di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societĂ fiduciaria o per interposta persona.
2361 (Partecipazioni). â Lâassunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per lâoggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato lâoggetto sociale determinato dallo statuto.
Lâassunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilitĂ illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dallâassemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
2362 (Unico azionista). â Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dellâunico socio, gli amministratori devono depositare per lâiscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente lâindicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dellâunico socio (2).
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralitĂ dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per lâiscrizione nel registro delle imprese.
Lâunico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicitĂ prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dallâiscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della societĂ con lâunico socio o le operazioni a favore dellâunico socio sono opponibili ai creditori della societĂ solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Sezione VI
Dellâassemblea
2363 (Luogo di convocazione dellâassemblea). â Lâassemblea è convocata nel comune dove ha sede la societĂ , se lo statuto non dispone diversamente.
Lâassemblea è ordinaria o straordinaria.
2364 (Assemblea ordinaria nelle societĂ prive di consiglio di sorveglianza). â Nelle societĂ prive di consiglio di sorveglianza, lâassemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilitĂ degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dellâassemblea, nonchĂŠ sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilitĂ di questi per gli atti compiuti;
6) approva lâeventuale regolamento dei lavori assembleari.
Lâassemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta lâanno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dellâesercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di societĂ tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed allâoggetto della societĂ ; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dallâarticolo 2428 le ragioni della dilazione.
2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societĂ con consiglio di sorveglianza). â Nelle societĂ ove è previsto il consiglio di sorveglianza, lâassemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
3) delibera sulla responsabilitĂ dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dellâarticolo 2364.
2365 (Assemblea straordinaria). â Lâassemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dellâorgano amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, lâistituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della societĂ , la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso lâarticolo 2436.
2366 (FormalitĂ per la convocazione). â Lâassemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente lâindicazione del giorno, dellâora e del luogo dellâadunanza e lâelenco delle materie da trattare.
Lâavviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per lâassemblea se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, lâavviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (2).
Lo statuto delle societĂ che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dellâavvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dellâassemblea.
In mancanza delle formalitĂ suddette, lâassemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato lâintero capitale sociale e partecipa allâassemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nellâipotesi di cui al comma precedente, dovrĂ essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
2367 (Convocazione su richiesta di soci). â Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo lâassemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dellâassemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali lâassemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
2368 (Costituzione dellâassemblea e validitĂ delle deliberazioni). â Lâassemblea ordinaria è regolarmente costituita con lâintervento di tanti soci che rappresentino almeno la metĂ del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nellâassemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza piĂš elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.
Lâassemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piĂš della metĂ del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza piĂš elevata. Nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio lâassemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metĂ del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dellâassemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per lâapprovazione della deliberazione.
2369 (Seconda convocazione e convocazioni successive). â Se i soci partecipanti allâassemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dallâarticolo precedente, lâassemblea deve essere nuovamente convocata.
Nellâavviso di convocazione dellâassemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nellâavviso, lâassemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dellâarticolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione lâassemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e lâassemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze piĂš elevate, tranne che per lâapprovazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societĂ che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piĂš di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dellâoggetto sociale, la trasformazione della societĂ , lo scioglimento anticipato, la proroga della societĂ , la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale allâestero e lâemissione delle azioni di cui al secondo comma dellâ articolo 2351 (2).
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dellâassemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio lâassemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale piĂš elevata.
2370 (Diritto dâintervento allâassemblea ed esercizio del voto). â Possono intervenire allâassemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nellâavviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che lâassemblea abbia avuto luogo. Nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dellâarticolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dellâintermediario che tiene i relativi conti ( 1 ).
Se le azioni sono nominative, la societĂ provvede allâiscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato allâassemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dellâintermediario di cui al comma precedente ( 1 ).
Lo statuto può consentire lâintervento allâassemblea mediante mezzi di telecomunicazione o lâespressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto allâassemblea.
2371 (Presidenza dellâassemblea). â Lâassemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dellâassemblea verifica la regolaritĂ della costituzione, accerta lâidentitĂ e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale ( 1 ).
Lâassistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dellâassemblea è redatto da un notaio.
2372 (Rappresentanza nellâassemblea). â Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nellâassemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societĂ .
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società , associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società , associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita NÊ ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società , NÊ alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea piÚ di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, piÚ di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, piÚ di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e piÚ di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
2373 (Conflitto dâinteressi). â La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dellâarticolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilitĂ . I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilitĂ dei consiglieri di sorveglianza.
2374 (Rinvio dellâassemblea). â I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nellâassemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che lâassemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
2375 (Verbale delle deliberazioni dellâassemblea). â Le deliberazioni dellâassemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dellâassemblea e, anche in allegato, lâidentitĂ dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresĂŹ indicare le modalitĂ e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, lâidentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti allâordine del giorno.
Il verbale dellâassemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
2376 (Assemblee speciali). â Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dellâassemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dallâassemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
2377 (AnnullabilitĂ delle deliberazioni). -Le deliberazioni dellâassemblea, prese in conformitĂ della legge e dellâatto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchĂŠ non intervenuti o dissenzienti (2).
Le deliberazioni che non sono prese in conformitĂ della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.
Lâimpugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, lâuno per mille del capitale sociale nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per lâimpugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre lâimpugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformitĂ della deliberazione alla legge o allo statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
1) per la partecipazione allâassemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dellâassemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per lâinvaliditĂ di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o lâerrore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per lâincompletezza o lâinesattezza del verbale, salvo che impediscano lâaccertamento del contenuto, degli effetti e della validitĂ della deliberazione.
Lâimpugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dallâiscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso lâufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo ( 1 ).
Lâannullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilitĂ . In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
Lâannullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformitĂ della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della societĂ , e sul risarcimento dellâeventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.
2378 (Procedimento dâimpugnazione). â Lâimpugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la societĂ ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dellâimpugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dellâarticolo 2377. Fermo restando quanto disposto dallâarticolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dellâesecuzione della deliberazione, non può pronunciare lâannullamento e provvede sul risarcimento dellâeventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, lâimpugnante può chiedere la sospensione dellâesecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della societĂ convenuta, provvede sullâistanza con decreto motivato, che deve altresĂŹ contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dellâudienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonchĂŠ la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la societĂ dalla sospensione dellâesecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per lâeventuale risarcimento dei danni. Allâudienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente lâudienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dellâarticolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dellâarticolo 2377.
I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sullâimpugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese (2).
2379 (NullitĂ delle deliberazioni). â Nei casi di mancata convocazione dellâassemblea, di mancanza del verbale e di impossibilitĂ o illiceitĂ dellâoggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dellâassemblea, se la deliberazione non è soggetta NĂŠ a iscrizione NĂŠ a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano lâoggetto sociale prevedendo attivitĂ illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma lâinvaliditĂ può essere rilevata dâufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso dâirregolaritĂ dellâavviso, se questo proviene da un componente dellâorgano di amministrazione o di controllo della societĂ ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dellâassemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dellâassemblea, o dal presidente del consiglio dâamministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dellâarticolo 2377 (2).
2379-bis (Sanatoria della nullita). â Lâimpugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dellâassemblea.
LâinvaliditĂ della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dellâassemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
2379-ter (InvaliditĂ delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni). â Nei casi previsti dallâarticolo 2379 lâimpugnativa dellâaumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dellâarticolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dallâiscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dallâapprovazione del bilancio dellâesercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.
Nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio lâinvaliditĂ della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dellâarticolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese lâattestazione che lâaumento è stato anche parzialmente eseguito; lâinvaliditĂ della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dellâarticolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.
Sezione VI-bis
Dellâamministrazione e del controllo
1. Disposizioni generali.
2380 (Sistemi di amministrazione e di controllo). â Se lo statuto non dispone diversamente, lâamministrazione e il controllo della societĂ sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.
Lo statuto può adottare per lâamministrazione e per il controllo della societĂ il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dellâassemblea convocata per lâapprovazione del bilancio relativo allâesercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.
2. Degli amministratori.
2380-bis (Amministrazione della societa). â La gestione dellâimpresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per lâattuazione dellâoggetto sociale.
Lâamministrazione della societĂ può essere affidata anche a non soci.
Quando lâamministrazione è affidata a piĂš persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta allâassemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dallâassemblea.
2381 (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati). â Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa lâordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchĂŠ adeguate informazioni sulle materie iscritte allâordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o lâassemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o piĂš dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalitĂ di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta lâadeguatezza dellâassetto organizzativo, amministrativo e contabile della societĂ ; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della societĂ ; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che lâassetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dellâimpresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicitĂ fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchĂŠ sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla societĂ e dalle sue controllate (2).
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società .
2382 (Cause di ineleggibilitĂ e di decadenza). â Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, lâinterdetto, lâinabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa lâinterdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o lâincapacitĂ ad esercitare uffici direttivi.
2383 (Nomina e revoca degli amministratori). â La nomina degli amministratori spetta allâassemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nellâatto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dellâassemblea convocata per lâapprovazione del bilancio relativo allâultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dallâassemblea in qualunque tempo, anche se nominati nellâatto costitutivo, salvo il diritto dellâamministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne lâiscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchĂŠ a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della societĂ , precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullitĂ o di annullabilitĂ della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societĂ non sono opponibili ai terzi dopo lâadempimento della pubblicitĂ di cui al quarto comma, salvo che la societĂ provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2384 (Poteri di rappresentanza). â Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societĂ .
2385 (Cessazione degli amministratori). â Lâamministratore che rinunzia allâufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio dâamministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito allâaccettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dallâufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.
2386 (Sostituzione degli amministratori). â Se nel corso dellâesercizio vengono a mancare uno o piĂš amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchĂŠ la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dallâassemblea. Gli amministratori cosĂŹ nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dallâassemblea, quelli rimasti in carica devono convocare lâassemblea perchĂŠ provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dellâassemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica allâatto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi lâintero consiglio, lâassemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata dâurgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere lâapplicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare lâamministratore unico o tutti gli amministratori, lâassemblea per la nomina dellâamministratore o dellâintero consiglio deve essere convocata dâurgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
2387 (Requisiti di onorabilitĂ , professionalitĂ e indipendenza). â Lo statuto può subordinare lâassunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilitĂ , professionalitĂ ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societĂ di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso lâarticolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione allâesercizio di particolari attivitĂ .
2388 (ValiditĂ delle deliberazioni del consiglio). â Per la validitĂ delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformitĂ della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile lâarticolo 2378. Possono essere altresĂŹ impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
2389 (Compensi degli amministratori). â I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti allâatto della nomina o dallâassemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dallâattribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformitĂ dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, lâassemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
2390 (Divieto di concorrenza). â Gli amministratori non possono assumere la qualitĂ di soci illimitatamente responsabili in societĂ concorrenti, NĂŠ esercitare unâattivitĂ concorrente per conto proprio o di terzi, NĂŠ essere amministratori o direttori generali in societĂ concorrenti, salvo autorizzazione dellâassemblea.
Per lâinosservanza di tale divieto lâamministratore può essere revocato dallâufficio e risponde dei danni.
2391 (Interessi degli amministratori). â Lâamministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della societĂ , precisandone la natura, i termini, lâorigine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresĂŹ astenersi dal compiere lâoperazione, investendo della stessa lâorgano collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la societĂ dellâoperazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dellâamministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla societĂ , possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; lâimpugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
Lâamministratore risponde dei danni derivati alla societĂ dalla sua azione od omissione.
Lâamministratore risponde altresĂŹ dei danni che siano derivati alla societĂ dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunitĂ di affari appresi nellâesercizio del suo incarico.
2392 (ResponsabilitĂ verso la societa). â Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dellâincarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la societĂ dei danni derivanti dallâinosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o piĂš amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dellâarticolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilitĂ per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
2393 (Azione sociale di responsabilita). â Lâazione di responsabilitĂ contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dellâassemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilitĂ degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nellâelenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dellâesercizio cui si riferisce il bilancio ( 1 ).
Lâazione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dellâamministratore dalla carica.
La deliberazione dellâazione di responsabilitĂ importa la revoca dallâufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchĂŠ sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso lâassemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La societĂ può rinunziare allâesercizio dellâazione di responsabilitĂ e può transigere, purchĂŠ la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dellâassemblea, e purchĂŠ non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per lâesercizio dellâazione sociale di responsabilitĂ ai sensi dei commi primo e secondo dellâarticolo 2393-bis.
2393-bis (Azione sociale di responsabilitĂ esercitata dai soci). â Lâazione sociale di responsabilitĂ può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lâazione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
La societĂ deve essere chiamata in giudizio e lâatto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere lâazione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o piĂš rappresentanti comuni per lâesercizio dellâazione e per il compimento degli atti conseguenti. In caso di accoglimento della domanda, la societĂ rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nellâaccertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare allâazione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della societĂ .
Si applica allâazione prevista dal presente articolo lâultimo comma dellâarticolo precedente.
2394 (ResponsabilitĂ verso i creditori sociali). â Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per lâinosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dellâintegritĂ del patrimonio sociale.
Lâazione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia allâazione da parte della societĂ non impedisce lâesercizio dellâazione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con lâazione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
2394-bis (Azioni di responsabilitĂ nelle procedure concorsuali). â In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilitĂ previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
2395 (Azione individuale del socio e del terzo). â Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
Lâazione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dellâatto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
2396 (Direttori generali). â Le disposizioni che regolano la responsabilitĂ degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dallâassemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societĂ .
3. Del collegio sindacale.
2397 (Composizione del collegio). â Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2398 (Presidenza del collegio). â Il presidente del collegio sindacale è nominato dallâassemblea.
2399 (Cause dâineleggibilitĂ e di decadenza). â Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dallâufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dallâarticolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societĂ , gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societĂ da questa controllate, delle societĂ che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societĂ o alle societĂ da questa controllate o alle societĂ che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione dâopera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano lâindipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dallâultimo comma dellâarticolo 2397 sono causa di decadenza dallâufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonchÊ cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
2400 (Nomina e cessazione dallâufficio). â I sindaci sono nominati per la prima volta nellâatto costitutivo e successivamente dallâassemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dellâassemblea convocata per lâapprovazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito lâinteressato.
La nomina dei sindaci, con lâindicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dallâufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
2401 (Sostituzione). â In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di etĂ , nel rispetto dellâarticolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per lâintegrazione del collegio, nel rispetto dellâarticolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco piÚ anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata lâassemblea perchĂŠ provveda allâintegrazione del collegio medesimo.
2402 (Retribuzione). â La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea allâatto della nomina per lâintero periodo di durata del loro ufficio.
2403 (Doveri del collegio sindacale). â Il collegio sindacale vigila sullâosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sullâadeguatezza dellâassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societĂ e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dallâarticolo 2409-bis, terzo comma.
2403-bis (Poteri del collegio sindacale). â I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societĂ controllate, sullâandamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresĂŹ scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societĂ controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed allâandamento generale dellâattivitĂ sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dallâarticolo 2421, primo comma, n. 5).
Nellâespletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilitĂ ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dallâarticolo 2399.
Lâorgano amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci lâaccesso a informazioni riservate.
2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). â Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalitĂ , anche con mezzi di telecomunicazione ( 1 ).
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dallâufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dallâarticolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). â I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio dâamministrazione o del comitato esecutivo, decadono dallâufficio.
2406 (Omissioni degli amministratori). â In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare lâassemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresĂŹ, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare lâassemblea qualora nellâespletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravitĂ e vi sia urgente necessitĂ di provvedere.
2407 (Responsabilita). â I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalitĂ e la diligenza richieste dalla natura dellâincarico; sono responsabili della veritĂ delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformitĂ degli obblighi della loro carica.
Allâazione di responsabilitĂ contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
2408 (Denunzia al collegio sindacale). â Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione allâassemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte allâassemblea; deve altresĂŹ, nelle ipotesi previste dal secondo comma dellâarticolo 2406, convocare lâassemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
2409 (Denunzia al tribunale). â Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolaritĂ nella gestione che possono arrecare danno alla societĂ o a una o piĂš societĂ controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla societĂ . Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare lâispezione dellâamministrazione della societĂ a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina lâispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se lâassemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalitĂ , che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivitĂ compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivitĂ compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare lâassemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piĂš gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
Lâamministratore giudiziario può proporre lâazione di responsabilitĂ contro gli amministratori e i sindaci. Si applica lâultimo comma dellâarticolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico lâamministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede lâassemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societĂ o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonchĂŠ, nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per lâispezione sono a carico della societĂ ( 1 ).
4. Del controllo contabile.
2409-bis (Controllo contabile). â Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una societĂ di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una societĂ di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dellâattivitĂ di revisione prevista per le societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le societĂ e la borsa ( 1 ).
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
2409-ter (Funzioni di controllo contabile). â Il revisore o la societĂ incaricata del controllo contabile:
a) verifica, nel corso dellâesercizio e con periodicitĂ almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilitĂ sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della societĂ a norma dellâarticolo 2429.
Il revisore o la societĂ incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta lâattivitĂ svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della societĂ o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dellâarticolo 2421, terzo comma.
2409-quater (Conferimento e revoca dellâincarico). â Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dellâarticolo 2328, lâincarico del controllo contabile è conferito dallâassemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla societĂ di revisione per lâintera durata dellâincarico.
Lâincarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dellâassemblea convocata per lâapprovazione del bilancio relativo al terzo esercizio dellâincarico.
Lâincarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito lâinteressato.
2409-quinquies (Cause di ineleggibilitĂ e di decadenza). â Salvo quanto disposto dallâarticolo 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dallâufficio, i sindaci della societĂ o delle societĂ da questa controllate, delle societĂ che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonchĂŠ coloro che si trovano nelle condizioni previste dallâarticolo 2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonchÊ cause di incompatibilità ; può prevedere altresÏ ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.
Nel caso di societĂ di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
2409-sexies (Responsabilita). â I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dellâarticolo 2407 e sono responsabili nei confronti della societĂ , dei soci e dei terzi per i danni derivanti dallâinadempimento ai loro doveri.
Nel caso di societĂ di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la societĂ medesima.
Lâazione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dellâincarico.
2409-septies (Scambio di informazioni). â Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per lâespletamento dei rispettivi compiti.
5. Del sistema dualistico.
2409-octies (Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza). â Lo statuto può prevedere che lâamministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformitĂ alle norme seguenti.
2409-novies (Consiglio di gestione). â La gestione dellâimpresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per lâattuazione dellâoggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o piĂš dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dellâarticolo 2381.
Ă costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nellâatto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per lâapprovazione del bilancio relativo allâultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nellâatto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
Se nel corso dellâesercizio vengono a mancare uno o piĂš componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.
2409-decies (Azione sociale di responsabilita). â Lâazione di responsabilitĂ contro i consiglieri di gestione è promossa dalla societĂ o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis.
Lâazione sociale di responsabilitĂ può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dallâufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.
Lâazione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dellâamministratore dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare allâesercizio dellâazione di responsabilitĂ e può transigerla, purchĂŠ la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purchĂŠ non si opponga la percentuale di soci indicata nellâultimo comma dellâarticolo 2393.
La rinuncia allâazione da parte della societĂ o del consiglio di sorveglianza non impedisce lâesercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.
2409-undecies (Norme applicabili). â Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.
2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza). â Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nellâatto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta allâassemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dellâarticolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dallâassemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dellâarticolo 2393, anche se nominati nellâatto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione allâesercizio di particolari attivitĂ , può subordinare lâassunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilitĂ , professionalitĂ e indipendenza.
Se nel corso dellâesercizio vengono a mancare uno o piĂš componenti del consiglio di sorveglianza, lâassemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dallâassemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dallâufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dallâarticolo 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dellâarticolo 2399.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonchÊ cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
2409-terdecies (Competenza del consiglio di sorveglianza). â Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto allâassemblea ( 1 );
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui allâarticolo 2403, primo comma;
d) promuove lâesercizio dellâazione di responsabilitĂ nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui allâarticolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta allâanno allâassemblea sullâattivitĂ di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della societĂ predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilitĂ di questo per gli atti compiuti (2).
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per lâapprovazione del bilancio di esercizio sia attribuita allâassemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dellâincarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformitĂ degli obblighi della loro carica ( 1 ).
I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
2409-quaterdecies (Norme applicabili). â Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e 2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica lâarticolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dellâarticolo 2377.
2409-quinquiesdecies (Controllo contabile). â Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, e 2409-sexies, in quanto compatibili.
6. Del sistema monistico.
2409-sexiesdecies (Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno). â Lo statuto può prevedere che lâamministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.
2409-septiesdecies (Consiglio di amministrazione). â La gestione dellâimpresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dallâarticolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societĂ di gestione di mercati regolamentati.
2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione). â Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle societĂ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilitĂ e professionalitĂ stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui allâarticolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dellâimpresa sociale o di societĂ che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dellâarticolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
b) vigila sullâadeguatezza della struttura organizzativa della societĂ , del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonchĂŠ sulla sua idoneitĂ a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.
Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresĂŹ, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.
2409-noviesdecies (Norme applicabili e controllo contabile). â Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili.
Sezione VII
Delle obbligazioni
2410 (Emissione). â Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, lâemissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dellâarticolo 2436.
2411 (Diritti degli obbligazionisti). â Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della societĂ .
I tempi e lâentitĂ del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi allâandamento economico della societĂ .
La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e lâentitĂ del rimborso del capitale allâandamento economico della societĂ ( 1 ).
2412 (Limiti allâemissione). â La societĂ può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dallâultimo bilancio approvato.
I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, lâemissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietĂ della societĂ , sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano allâemissione di obbligazioni effettuata da societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni della presente sezione o in altri mercati regolamentati ( 1 ) (2).
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano lâeconomia nazionale, la societĂ può essere autorizzata con provvedimento dellâautoritĂ governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con lâosservanza dei limiti, delle modalitĂ e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societĂ e alle riserve di attivitĂ .
2413 (Riduzione del capitale). â Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dellâarticolo 2412, la societĂ che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto allâammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dellâarticolo medesimo non risulta piĂš rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinchĂŠ lâammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metĂ dellâammontare delle obbligazioni in circolazione (2).
2414 (Contenuto delle obbligazioni). â I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, lâoggetto e la sede della societĂ , con lâindicazione dellâufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dellâemissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) lâammontare complessivo dellâemissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, lâeventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della societĂ ;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dellâeventuale prospetto informativo (2).
2414-bis (Costituzione delle garanzie). â La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalitĂ necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dellâarticolo 2414 (2).
2415 (Assemblea degli obbligazionisti). â Lâassemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti dâinteresse comune degli obbligazionisti.
Lâassemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano allâassemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative allâassemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validitĂ delle deliberazioni sullâoggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metĂ delle obbligazioni emesse e non estinte.
La società , per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
Allâassemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.
2416 (Impugnazione delle deliberazioni dellâassemblea). â Le deliberazioni prese dallâassemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste nellâarticolo 2377 sâintendono riferite allâammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati (2).
Lâimpugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societĂ ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
2417 (Rappresentante comune). â Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate allâesercizio dei servizi di investimento nonchĂŠ le societĂ fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dallâufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della societĂ debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nellâarticolo 2399.
Se non è nominato dallâassemblea a norma dellâarticolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o piĂš obbligazionisti o degli amministratori della societĂ .
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. Lâassemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne lâiscrizione nel registro delle imprese.
2418 (Obblighi e poteri del rappresentante comune). â Il rappresentante comune deve provvedere allâesecuzione delle deliberazioni dellâassemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la societĂ e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere allâassemblea dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nellâamministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nellâamministrazione straordinaria della societĂ debitrice.
2419 (Azione individuale degli obbligazionisti). â Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dellâassemblea previste dallâarticolo 2415.
2420 (Sorteggio delle obbligazioni). â Le operazioni per lâestrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullitĂ , alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
2420-bis (Obbligazioni convertibili in azioni). â Lâassemblea straordinaria può deliberare lâemissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalitĂ della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la societĂ deve deliberare lâaumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dellâarticolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono allâemissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per lâiscrizione nel registro delle imprese unâattestazione dellâaumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dellâarticolo 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la societĂ non può deliberare NĂŠ la riduzione volontaria del capitale sociale, NĂŠ la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltĂ , mediante avviso depositato presso lâufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dellâassemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione ( 1 ).
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dellâaumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nellâarticolo 2414, il rapporto di cambio e le modalitĂ della conversione.
2420-ter (Delega agli amministratori). â Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltĂ di emettere in una o piĂš volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della societĂ nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Si applica il secondo comma dellâarticolo 2410.
Sezione VIII
Dei libri sociali
2421 (Libri sociali obbligatori). â Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nellâarticolo 2214, la societĂ deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare lâammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dellâarticolo 2447-sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dellâarticolo 2215.
2422 (Diritto dâispezione dei libri sociali). â I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dellâarticolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dellâarticolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dellâarticolo medesimo.
Sezione IX
Del bilancio
2423 (Redazione del bilancio). â Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societĂ e il risultato economico dellâesercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, lâapplicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne lâinfluenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
2423-bis (Principi di redazione del bilancio). â Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dellâattivitĂ , nonchĂŠ tenendo conto della funzione economica dellâelemento dellâattivo o del passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dellâesercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dellâesercizio, indipendentemente dalla data dellâincasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dellâesercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio allâaltro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne lâinfluenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). â Salve le disposizioni di leggi speciali per le societĂ che esercitano particolari attivitĂ , nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nellâordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dellâimporto corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dellâarticolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dellâattivitĂ esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato lâimporto della voce corrispondente dellâesercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative allâesercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilitĂ e lâadattamento o lâimpossibilitĂ di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). â Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformitĂ al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte giĂ richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
I â Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicitĂ ;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dellâingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II â Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III â Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro lâesercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I â Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II â Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre lâesercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III â AttivitĂ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV â DisponibilitĂ liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I â Capitale.
II â Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III â Riserve di rivalutazione.
IV â Riserva legale.
V â Riserve statutarie
VI â Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII â Altre riserve, distintamente indicate.
VIII â Utili (perdite) portati a nuovo.
IX â Utile (perdita) dellâesercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre lâesercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dellâaggio su prestiti.
Se un elemento dellâattivo o del passivo ricade sotto piĂš voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonchĂŠ di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti dâordine ( 1 ).
Ă fatto salvo quanto disposto dallâarticolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dellâarticolo 2447-bis.
2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). â Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dellâarticolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dellâesercizio sono indeterminati o lâammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce: âtrattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato lâimporto calcolato a norma dellâarticolo 2120.
Le attivitĂ oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dellâesercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dellâesercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dellâesercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dellâesercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piĂš esercizi, lâentitĂ dei quali vari in ragione del tempo.
2425 (Contenuto del conto economico). â Il conto economico deve essere redatto in conformitĂ al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nellâattivo circolante e delle disponibilitĂ liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A â B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nellâattivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 â 17+ â 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attivitĂ finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti allâattivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nellâattivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 â 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A â B + â C + â D + â E);
22) imposte sul reddito dellâesercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite) dellâesercizio.
2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). â I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonchĂŠ delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dellâesercizio.
2426 (Criteri di valutazioni). â Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) lâimmobilizzazione che, alla data della chiusura dellâesercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dallâapplicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dallâultimo bilancio dellâimpresa partecipata, la differenza dovrĂ essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piĂš tra dette imprese, anzichĂŠ secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dallâultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonchĂŠ quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dallâultimo bilancio dellâimpresa controllata o collegata può essere iscritto nellâattivo, purchĂŠ ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o allâavviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dallâapplicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dellâesercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicitĂ aventi utilitĂ pluriennale possono essere iscritti nellâattivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che lâammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire lâammontare dei costi non ammortizzati;
6) lâavviamento può essere iscritto nellâattivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
Ă tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente lâavviamento in un periodo limitato di durata superiore, purchĂŠ esso non superi la durata per lâutilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nellâattivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
8-bis) le attivitĂ e le passivitĂ in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dellâesercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e lâeventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dellâesercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attivitĂ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dallâandamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: âprimo entrato, primo uscito o: âultimo entrato, primo uscito ; se il valore cosĂŹ ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dellâesercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nellâattivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto allâattivo di bilancio, semprechĂŠ non si abbiano variazioni sensibili nella loro entitĂ , valore e composizione.
2427 (Contenuto della nota integrativa). â La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi allâorigine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nellâesercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nellâesercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dellâesercizio;
3) la composizione delle voci: âcosti di impianto e di ampliamento e: âcosti di ricerca, di sviluppo e di pubblicitĂ , nonchĂŠ le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresĂŹ le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dellâesercizio e sugli indicatori di redditivitĂ di cui sia stata data comunicazione;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dellâattivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) lâelenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societĂ fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, lâimporto del patrimonio netto, lâutile o la perdita dellâultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, lâammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dellâesercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, lâammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono lâobbligo per lâacquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci âratei e risconti attivi e âratei e risconti passivi e della voce âaltri fondi dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonchĂŠ la composizione della voce âaltre riserve ;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilitĂ di utilizzazione e distribuibilitĂ , nonchĂŠ della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) lâammontare degli oneri finanziari imputati nellâesercizio ai valori iscritti nellâattivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti dâordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societĂ , specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivitĂ e secondo aree geografiche;
11) lâammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nellâarticolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nellâarticolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: âproventi straordinari e: âoneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando lâaliquota applicata e le variazioni rispetto allâesercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) lâammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dellâesercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dellâiscrizione, lâammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) lâammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societĂ e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societĂ sottoscritte durante lâesercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societĂ , specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla societĂ , con lâindicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societĂ , ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dellâarticolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dellâarticolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dallâarticolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari allâonere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, lâonere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile allâesercizio, lâammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dellâesercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti allâesercizio.
2428 (Relazione sulla gestione). â Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della societĂ e sullâandamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivitĂ di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societĂ controllanti possedute dalla societĂ , anche per tramite di societĂ fiduciaria o per interposta persona, con lâindicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societĂ controllanti acquistate o alienate dalla societĂ , nel corso dellâesercizio, anche per tramite di societĂ fiduciaria o per interposta persona, con lâindicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellâesercizio;
6) lâevoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dellâesercizio gli amministratori delle societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sullâandamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societĂ e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto ( 1 ).
Dalla relazione deve inoltre risultare lâelenco delle sedi secondarie della societĂ .
2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). â Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per lâassemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire allâassemblea sui risultati dellâesercizio sociale e sullâattivitĂ svolta nellâadempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento allâesercizio della deroga di cui allâarticolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.
Il bilancio, con le copie integrali dellâultimo bilancio delle societĂ controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dellâultimo bilancio delle societĂ collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societĂ , insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono lâassemblea, e finchĂŠ sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dellâultimo bilancio delle societĂ controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dellâultimo bilancio delle medesime.
2430 (Riserva legale). â Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2431 (Soprapprezzo delle azioni). â Le somme percepite dalla societĂ per lâemissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dallâarticolo 2430.
2432 (Partecipazione agli utili). â Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
2433 (Distribuzione degli utili ai soci). â La deli-berazione sulla distribuzione degli utili è adottata dallâassemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dallâassemblea convocata a norma dellâarticolo 2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
2433-bis (Acconti sui dividendi). â La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle societĂ il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di societĂ di revisione iscritte allâalbo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della societĂ di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dellâesercizio precedente e la sua approvazione.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dallâultimo bilancio approvato risultino perdite relative allâesercizio o a esercizi precedenti.
Lâammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra lâimporto degli utili conseguiti dalla chiusura dellâesercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societĂ consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della societĂ fino allâapprovazione del bilancio dellâesercizio in corso. I soci possono prenderne visione.
AncorchĂŠ sia successivamente accertata lâinesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformitĂ con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
2434 (Azione di responsabilita). â Lâapprovazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilitĂ incorse nella gestione sociale.
2434-bis (InvaliditĂ della deliberazione di approvazione del bilancio). â Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta lâapprovazione del bilancio dellâesercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
Il bilancio dellâesercizio nel corso del quale viene dichiarata lâinvaliditĂ di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.
2435 (Pubblicazione del bilancio e dellâelenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). â Entro trenta giorni dallâapprovazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dellâassemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso lâufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dallâapprovazione del bilancio le societĂ non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresĂŹ a depositare per lâiscrizione nel registro delle imprese lâelenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con lâindicazione del numero delle azioni possedute, nonchĂŠ dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. Lâelenco deve essere corredato dallâindicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dellâesercizio precedente ( 1 ).
2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). â Le societĂ , che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati , possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti ( 1 ):
1) totale dellâattivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante lâesercizio: 50 unitĂ .
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nellâarticolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dellâattivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dellâattivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dellâattivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre lâesercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dallâarticolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dellâarticolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dellâarticolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dellâarticolo 2427 sono riferite allâimporto globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le societĂ indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dellâarticolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le societĂ che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Sezione X
Delle modificazioni dello statuto
2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). â Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato lâadempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede lâiscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
Lâufficio del registro delle imprese, verificata la regolaritĂ formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dĂ comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare lâassemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato lâadempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina lâiscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo lâiscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
2437 (Diritto di recesso). â Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dellâoggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dellâattivitĂ della societĂ ;
b) la trasformazione della societĂ ;
c) il trasferimento della sede sociale allâestero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) lâeliminazione di una o piĂš cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dellâazione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso allâapprovazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) lâintroduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le societĂ soggette ad attivitĂ di direzione e coordinamento.
Ă nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piĂš gravoso lâesercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
2437-bis (Termini e modalitĂ di esercizio). â Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dallâiscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con lâindicazione delle generalitĂ del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società .
2437-ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni). â Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della societĂ e delle sue prospettive reddituali, nonchĂŠ dellâeventuale valore di mercato delle azioni ( 1 ).
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dellâavviso di convocazione dellâassemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso ( 1 ).
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dellâattivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonchĂŠ altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per lâassemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese ( 1 ).
In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dallâesercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piĂš diligente; si applica in tal caso il primo comma dellâarticolo 1349.
2437-quater (Procedimento di liquidazione). â Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
Lâofferta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per lâesercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dellâofferta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchĂŠ ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nellâacquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della societĂ utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dellâarticolo 2357 ( 1 ) (2).
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata lâassemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della societĂ .
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dellâarticolo 2445; ove lâopposizione sia accolta la societĂ si scioglie.
2437-quinquies (Disposizioni speciali per le societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati). â Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta lâesclusione dalla quotazione ( 1 ).
2437-sexies (Azioni riscattabili). â Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della societĂ o dei soci. Resta salva in tal caso lâapplicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.
2438 (Aumento di capitale). â Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
2439 (Sottoscrizione e versamenti). â Salvo quanto previsto nel quarto comma dellâarticolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, allâatto della sottoscrizione, versare alla societĂ almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato allâatto della sottoscrizione.
Se lâaumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nellâosservanza di quelli stabiliti dallâarticolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.
2440 (Conferimenti di beni in natura e di crediti). â Se lâaumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.
2441 (Diritto di opzione).- Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
Lâofferta di opzione deve essere depositata presso lâufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati , per lâesercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dellâofferta ( 1 ).
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchĂŠ ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nellâacquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della societĂ , per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma ( 1 ).
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresÏ escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile ( 1 ).
Quando lâinteresse della societĂ lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metĂ del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dellâesclusione o della limitazione, ovvero, qualora lâesclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per lâassemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruitĂ del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dellâesperto designato dal tribunale nellâipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della societĂ durante i quindici giorni che precedono lâassemblea e finchĂŠ questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dellâandamento delle quotazioni nellâultimo semestre.
Non si considera escluso NĂŠ limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societĂ finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societĂ e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati allâesercizio dellâattivitĂ di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societĂ , con operazioni di qualsiasi tipo, in conformitĂ con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dellâoperazione sono a carico della societĂ e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne lâammontare.
Con deliberazione dellâassemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societĂ o di societĂ che la controllano o che sono da essa controllate. Lâesclusione dellâopzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma ( 1 ).
2442 (Passaggio di riserve a capitale). â Lâassemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi giĂ possedute.
Lâaumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
2443 (Delega agli amministratori). â Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltĂ di aumentare in una o piĂš volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dellâiscrizione della societĂ nel registro delle imprese. Tale facoltĂ può prevedere anche lâadozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dellâarticolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dellâarticolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.
La facoltĂ di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dellâarticolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dallâarticolo 2436.
2444 (Iscrizione nel registro delle imprese). â Nei trenta giorni dallâavvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per lâiscrizione nel registro delle imprese unâattestazione che lâaumento del capitale è stato eseguito.
Fino a che lâiscrizione nel registro non sia avvenuta, lâaumento del capitale non può essere menzionato negli atti della societĂ .
2445 (Riduzione del capitale sociale). â La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dallâobbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
Lâavviso di convocazione dellâassemblea deve indicare le ragioni e le modalitĂ della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalitĂ tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo lâoperazione non eccedano la decima parte del capitale sociale (2).
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dellâiscrizione nel registro delle imprese, purchĂŠ entro questo termine nessun creditore sociale anteriore allâiscrizione abbia fatto opposizione ( 1 ).
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la societĂ abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante lâopposizione.
2446 (Riduzione del capitale per perdite). â Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare lâassemblea per gli opportuni provvedimenti. Allâassemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della societĂ , con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della societĂ durante gli otto giorni che precedono lâassemblea, perchĂŠ i soci possano prenderne visione. Nellâassemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro lâesercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, lâassemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societĂ siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per lâassemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso lâarticolo 2436.
2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). â Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dallâarticolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare lâassemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societĂ .
Sezione XI
Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). â La societĂ può:
a) costituire uno o piĂš patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dellâaffare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della societĂ e non possono comunque essere costituiti per lâesercizio di affari attinenti ad attivitĂ riservate in base alle leggi speciali.
2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). â La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dellâarticolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) lâaffare al quale è destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruitĂ del patrimonio rispetto alla realizzazione dellâaffare, le modalitĂ e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalitĂ di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dellâaffare;
e) la possibilitĂ di emettere strumenti finanziari di partecipazione allâaffare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una societĂ di revisione per il controllo contabile sullâandamento dellâaffare, quando la societĂ non è giĂ assoggettata alla revisione contabile da parte di una societĂ di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dallâorgano amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti (2).
2447-quater (PubblicitĂ della costituzione del patrimonio destinato). â La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dellâarticolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dallâiscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori allâiscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante lâopposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della societĂ di idonea garanzia ( 1 ).
2447-quinquies (Diritti dei creditori). â Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo lâiscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della societĂ non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare NĂŠ, salvo che per la parte spettante alla societĂ , sui frutti o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dallâarticolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la societĂ risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilitĂ illimitata della societĂ per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la societĂ con il suo patrimonio residuo.
2447-sexies (Libri obbligatori e altre scritture contabili). â Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dellâarticolo 2447-bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la societĂ deve altresĂŹ tenere un libro indicante le loro caratteristiche, lâammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalitĂ dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi (2).
2447-septies (Bilancio). â I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dellâarticolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della societĂ .
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della societĂ gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonchĂŠ il corrispondente regime della responsabilitĂ .
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilitĂ illimitata della societĂ per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, lâimpegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.
2447-octies (Assemblee speciali). â Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dellâarticolo 2447-ter lâassemblea dei possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sullâazione di responsabilitĂ nei loro confronti;
2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la societĂ e sulle relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.
2447-novies (Rendiconto finale). â Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile lâaffare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dellâarticolo 2447-bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso lâufficio del registro delle imprese (2).
Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla societĂ entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della societĂ ( 1 ).
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dallâarticolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.
2447-decies (Finanziamento destinato ad uno specifico affare). â Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dellâarticolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dellâaffare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dellâoperazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalitĂ ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
b) il piano finanziario dellâoperazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della societĂ ;
c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dellâoperazione;
d) le specifiche garanzie che la societĂ offre in ordine allâobbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dellâoperazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sullâesecuzione dellâoperazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalitĂ per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la societĂ presta per il rimborso di parte del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla piÚ è dovuto al finanziatore.
I proventi dellâoperazione costituiscono patrimonio separato da quello della societĂ , e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:
a) che copia del contratto sia depositata per lâiscrizione presso lâufficio del registro delle imprese;
b) che la societĂ adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dellâaffare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della societĂ .
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva lâipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g) (2).
I creditori della societĂ , sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dellâoperazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della societĂ impedisce la realizzazione o la continuazione dellâoperazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dallâipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere lâindicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.
Sezione XII
2448 (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese). â Gli atti per i quali il codice prescrive lâiscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societĂ provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilitĂ di averne conoscenza.
Sezione XIII
Delle societĂ con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
2449 (SocietĂ con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). â Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societĂ per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltĂ di nominare uno o piĂš amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dallâassemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2450 (Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici). â Le disposizioni dellâarticolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o piĂš amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.
Qualora uno o piĂš sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
Sezione XIV
Delle societĂ di interesse nazionale
2451 (Norme applicabili). â Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle societĂ per azioni dâinteresse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali societĂ una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilitĂ delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.â.
( 1 ) CosĂŹ corretto in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 153.
(2) Articolo cosĂŹ modificato dallâarticolo 5 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 2
Modifica della disciplina riguardante le societĂ in accomandita per azioni
1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
âCapo VI
della societĂ in accomandita per azioni
2452 (ResponsabilitĂ e partecipazioni). â Nella societĂ in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
2453 (Denominazione sociale). â La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con lâindicazione di societĂ in accomandita per azioni.
2454 (Norme applicabili). â Alla societĂ in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societĂ per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
2455 (Soci accomandatari). â Lâatto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della societĂ per azioni.
2456 (Revoca degli amministratori). â La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dellâassemblea straordinaria della societĂ per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, lâamministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
2457 (Sostituzione degli amministratori). â Lâassemblea con la maggioranza indicata nellâarticolo precedente provvede a sostituire lâamministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralitĂ di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualitĂ di socio accomandatario dal momento dellâaccettazione della nomina.
2458 (Cessazione dallâufficio di tutti i soci amministratori). â In caso di cessazione dallâufficio di tutti gli amministratori, la societĂ si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica ( 1 ).
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Lâamministratore provvisorio non assume la qualitĂ di socio accomandatario.
2459 (Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilita). â I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dellâassemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e lâesercizio del!âazione di responsabilitĂ .
2460 (Modificazioni dellâatto costitutivo). â Le modificazioni dellâatto costitutivo devono essere approvate dallâassemblea con le maggioranze prescritte per lâassemblea straordinaria della societĂ per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
2461 (ResponsabilitĂ degli accomandatari verso i terzi). â La responsabilitĂ dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dallâarticolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dallâufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della societĂ sorte posteriormente allâiscrizione nel registro delle imprese della cessazione dallâufficio.â.
( 1 ) CosĂŹ corretto in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 153.
Art. 3
Modifica della disciplina riguardante le societĂ a responsabilitĂ limitata
1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
âCapo VII
della societĂ a responsabilitĂ limitata
Sezione I
Disposizioni generali
2462 (Responsabilita). â Nella societĂ a responsabilitĂ limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societĂ con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della societĂ , per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui lâintera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dallâarticolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicitĂ prescritta dallâarticolo 2470.
2463 (Costituzione). â La societĂ può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
Lâatto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente lâindicazione di societĂ a responsabilitĂ limitata, e il comune ove sono poste la sede della societĂ e le eventuali sedi secondarie;
3) lâattivitĂ che costituisce lâoggetto sociale;
4) lâammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della societĂ , indicando quelle concernenti lâamministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata lâamministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
9) lâimporto globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della societĂ (2).
Si applicano alla societĂ a responsabilitĂ limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
Sezione II
Dei conferimenti e delle quote
2464 (Conferimenti). â Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore allâammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dellâattivo suscettibili di valutazione economica.
Se nellâatto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dellâatto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e lâintero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro ( 1 ).
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per lâintero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione dâopera o di servizi a favore della societĂ . In tal caso, se lâatto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la societĂ .
Se viene meno la pluralitĂ dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). â Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una societĂ di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societĂ di revisione iscritta nellâapposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, lâindicazione dei criteri di valutazione adottati e lâattestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dellâeventuale soprapprezzo, deve essere allegata allâatto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della societĂ , per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societĂ nel registro delle imprese. In tal caso lâacquisto, salvo diversa disposizione dellâatto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dellâarticolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dellâarticolo 2343 ed il quarto e quinto comma dellâarticolo 2343-bis.
2466 (Mancata esecuzione dei conferimenti). â Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per lâesecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dallâultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per lâacquisto, se lâatto costitutivo lo consente, la quota è venduta allâincanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dellâarticolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilitĂ del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.
2467 (Finanziamenti dei soci). â Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nellâanno precedente la dichiarazione di fallimento della societĂ , deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma sâintendono finanziamenti dei soci a favore della societĂ quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attivitĂ esercitata dalla societĂ , risulta un eccessivo squilibrio dellâindebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della societĂ nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
2468 (Quote di partecipazione). â Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni NĂŠ costituire oggetto di sollecitazione allâinvestimento.
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se lâatto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento ( 1 ).
Resta salva la possibilitĂ che lâatto costitutivo preveda lâattribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti lâamministrazione della societĂ o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dellâatto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dellâarticolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietĂ di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalitĂ previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica lâarticolo 2352.
2469 (Trasferimento delle partecipazioni). â Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dellâatto costitutivo (2).
Qualora lâatto costitutivo preveda lâintrasferibilitĂ delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dellâarticolo 2473. In tali casi lâatto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della societĂ o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
Lâatto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso lâufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Lâiscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dellâalienante o dellâacquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e lâavvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e lâiscrizione sono effettuati a richiesta dellâerede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per lâannotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societĂ per azioni.
2470 (Efficacia e pubblicita). â Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societĂ dal momento dellâiscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.
Se la quota è alienata con successivi contratti a piĂš persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede lâiscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Quando lâintera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dellâunico socio, gli amministratori devono depositare per lâiscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente lâindicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dellâunico socio (2).
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralitĂ dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per lâiscrizione nel registro delle imprese.
Lâunico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicitĂ prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dallâiscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
2471 (Espropriazione della partecipazione). â La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla societĂ e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio allâannotazione nel libro dei soci.
Lâordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla societĂ a cura del creditore.
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societĂ non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo allâincanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dallâaggiudicazione, la societĂ presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.
2471-bis (Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione). â La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dellâarticolo che precede, si applicano le disposizioni dellâarticolo 2352.
2472 (ResponsabilitĂ dellâalienante per i versamenti ancora dovuti). â Nel caso di cessione della partecipazione lâalienante è obbligato solidalmente con lâacquirente, per il periodo di tre anni dallâiscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato allâalienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
2473 (Recesso del socio). â Lâatto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla societĂ e le relative modalitĂ . In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dellâoggetto o del tipo di societĂ , alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede allâestero alla eliminazione di una o piĂš cause di recesso previste dallâatto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dellâoggetto della societĂ determinato nellâatto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dellâarticolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le societĂ soggette ad attivitĂ di direzione e coordinamento.
Nel caso di societĂ contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; lâatto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchĂŠ non superiore ad un anno ( 1 ).
I soci che recedono dalla societĂ hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piĂš diligente; si applica in tal caso il primo comma dellâarticolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla societĂ . Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questâultimo caso si applica lâarticolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la societĂ viene posta in liquidazione ( 1 ) (2).
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società .
2473-bis (Esclusione del socio). â Lâatto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilitĂ del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
2474 (Operazioni sulle proprie partecipazioni). â In nessun caso la societĂ può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
Sezione III
Dellâamministrazione della societĂ e dei controlli
2475 (Amministrazione della societa). â Salvo diversa disposizione dellâatto costitutivo, lâamministrazione della società è affidata a uno o piĂš soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dellâarticolo 2479.
Allâatto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dellâarticolo 2383.
Quando lâamministrazione è affidata a piĂš persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Lâatto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nellâultimo comma del presente articolo, che lâamministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, lâatto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza lâargomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonchĂŠ le decisioni di aumento del capitale ai sensi dellâarticolo 2481 sono in ogni caso di competenza dellâorgano amministrativo ( 1 ).
2475-bis (Rappresentanza della societa). â Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societĂ .
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallâatto costitutivo o dallâatto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societĂ .
2475-ter (Conflitto di interessi). â I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della societĂ in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della societĂ , se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la societĂ , qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dallâarticolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione ( 1 ).
2476 (ResponsabilitĂ degli amministratori e controllo dei soci). â Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societĂ dei danni derivanti dallâinosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallâatto costitutivo per lâamministrazione della societĂ . Tuttavia la responsabilitĂ non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che lâatto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano allâamministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi allâamministrazione.
Lâazione di responsabilitĂ contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresĂŹ chiedere, in caso di gravi irregolaritĂ nella gestione della societĂ , che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la societĂ , salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per lâaccertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dellâatto costitutivo, lâazione di responsabilitĂ contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della societĂ , purchĂŠ vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchĂŠ non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresĂŹ solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societĂ , i soci o i terzi.
Lâapprovazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilitĂ incorse nella gestione sociale.
2477 (Controllo legale dei conti). â Lâatto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresĂŹ obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dellâarticolo 2435-bis. Lâobbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societĂ per azioni; se lâatto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale (2).
2478 (Libri sociali obbligatori). â Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nellâarticolo 2214, la societĂ deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonchĂŠ le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dellâarticolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla societĂ ;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dellâarticolo 2477.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della societĂ con lâunico socio o le operazioni a favore dellâunico socio sono opponibili ai creditori della societĂ solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci). â Il bilancio deve essere redatto con lâosservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dallâarticolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dallâatto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dellâesercizio sociale, salva la possibilitĂ di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dellâarticolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso lâufficio del registro delle imprese, a norma dellâarticolo 2435, copia del bilancio approvato e lâelenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (2).
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
Sezione IV
Delle decisioni dei soci
2479 (Decisioni dei soci). â I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dallâatto costitutivo, nonchĂŠ sugli argomenti che uno o piĂš amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) lâapprovazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nellâatto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dallâarticolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dellâatto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dellâoggetto sociale determinato nellâatto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Lâatto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza lâargomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nellâatto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma nonchĂŠ nel caso previsto dal quarto comma dellâ articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o piĂš amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dellâarticolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dellâatto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metĂ del capitale sociale (2).
2479-bis (Assemblea dei soci). â Lâatto costitutivo determina i modi di convocazione dellâassemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dellâadunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Se lâatto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dallâarticolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dellâatto costitutivo lâassemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metĂ del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dellâarticolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metĂ del capitale sociale.
Lâassemblea è presieduta dalla persona indicata nellâatto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dellâassemblea verifica la regolaritĂ della costituzione, accerta lâidentitĂ e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. In ogni caso la deliberazione sâintende adottata quando ad essa partecipa lâintero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dellâargomento.
2479-ter (InvaliditĂ delle decisioni dei soci). â Le decisioni dei soci che non sono prese in conformitĂ della legge o dellâatto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi lâopportunitĂ e ne sia fatta richiesta dalla societĂ o da chi ha proposto lâimpugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per lâadozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invaliditĂ ( 1 ).
Qualora possano recare danno alla societĂ , sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societĂ .
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano lâoggetto sociale prevedendo attivitĂ impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis (2).
Sezione V
Delle modificazioni dellâatto costitutivo
2480 (Modificazioni dellâatto costitutivo). â Le modificazioni dellâatto costitutivo sono deliberate dallâassemblea dei soci a norma dellâarticolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica lâarticolo 2436.
2481 (Aumento di capitale). â Lâatto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltĂ di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalitĂ di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dellâarticolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti). â In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Lâatto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui allâarticolo 2482-ter, che lâaumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dellâarticolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede lâeventuale soprapprezzo e le modalitĂ ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che lâaumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalitĂ , che la parte dellâaumento di capitale non sottoscritta da uno o piĂš soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se lâaumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dellâarticolo 2464 , i sottoscrittori dellâaumento di capitale devono, allâatto della sottoscrizione, versare alla societĂ almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, lâintero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dellâarticolo 2464 ( 1 ).
Se lâaumento di capitale è sottoscritto dallâunico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato allâatto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dallâavvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per lâiscrizione nel registro delle imprese unâattestazione che lâaumento di capitale è stato eseguito.
2481-ter (Passaggio di riserve a capitale). â La societĂ può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
2482 (Riduzione del capitale sociale). â La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dellâarticolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dallâobbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dellâiscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purchĂŠ entro questo termine nessun creditore sociale anteriore allâiscrizione abbia fatto opposizione (2).
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la societĂ abbia prestato unâidonea garanzia, dispone che lâesecuzione abbia luogo nonostante lâopposizione.
2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). â Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare lâassemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
Allâassemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della societĂ , con le osservazioni nei casi previsti dallâarticolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se lâatto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della societĂ almeno otto giorni prima dellâassemblea, perchĂŠ i soci possano prenderne visione.
Nellâassemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro lâesercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata lâassemblea per lâapprovazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dellâarticolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio (2).
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, lâultimo comma dellâarticolo 2446.
2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale). â Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dellâarticolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare lâassemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
Ă fatta salva la possibilitĂ di deliberare la trasformazione della societĂ .
2482-quater (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci). â In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
2483 (Emissione di titoli di debito). â Se lâatto costitutivo lo prevede, la societĂ può emettere titoli di debito. In tal caso lâatto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalitĂ e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della societĂ nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della societĂ medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresÏ prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità .
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societĂ e alle riserve di attivitĂ .â.
( 1 ) CosĂŹ corretto in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 153.
Art. 4
Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle societĂ di capitali
1. Il Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente ( 1 ):
âCapo VIII
Scioglimento e liquidazione delle societĂ di capitali
2484 (Cause di scioglimento). â Le societĂ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilitĂ limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dellâoggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilitĂ di conseguirlo, salvo che lâassemblea, allâuopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per lâimpossibilitĂ di funzionamento o per la continuata inattivitĂ dellâassemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dellâassemblea;
7) per le altre cause previste dallâatto costitutivo o dallo statuto.
La societĂ inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dellâiscrizione presso lâufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nellâipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dellâiscrizione della relativa deliberazione.
Quando lâatto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
2485 (Obblighi degli amministratori). â Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dellâarticolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla societĂ , dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dellâarticolo 2484.
2486 (Poteri degli amministratori). â Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui allâarticolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la societĂ , ai soli fini della conservazione dellâintegritĂ e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla societĂ , ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
2487 (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione). â Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dellâarticolo 2484 non abbia giĂ provveduto lâassemblea e salvo che lâatto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente allâaccertamento della causa di scioglimento, debbono convocare lâassemblea dei soci perchĂŠ deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dellâatto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralitĂ di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societĂ ;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dellâazienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dellâimpresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui lâassemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
Lâassemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dellâatto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dallâassemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
2487-bis (PubblicitĂ della nomina dei liquidatori ed effetti). â La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonchĂŠ le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta lâindicazione trattarsi di societĂ in liquidazione.
Avvenuta lâiscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo allâultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
2487-ter (Revoca dello stato di liquidazione). â La societĂ può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dellâassemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dellâatto costitutivo o dello statuto. Si applica lâarticolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dallâiscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della societĂ o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori allâiscrizione abbiano fatto opposizione, si applica lâultimo comma dellâarticolo 2445 ( 1 ).
2488 (Organi sociali). â Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
2489. (Poteri, obblighi e responsabilitĂ dei liquidatori). â Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della societĂ .
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalitĂ e diligenza richieste dalla natura dellâincarico e la loro responsabilitĂ per i danni derivanti dallâinosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilitĂ degli amministratori.
2490 (Bilanci in fase di liquidazione). â I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della societĂ , per lâapprovazione allâassemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dellâarticolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalitĂ e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare lâandamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto allâultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dellâarticolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dellâattivitĂ di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata dâufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dallâarticolo 2495.
2491 (Poteri e doveri particolari dei liquidatori). â Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilitĂ di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.
2492 (Bilancio finale di liquidazione). â Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dellâattivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso lâufficio del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi allâiscrizione dellâavvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori ( 1 ).
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
2493 (Approvazione tacita del bilancio). â Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione sâintende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dellâattivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci ( 1 ).
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve allâatto del pagamento dellâultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
2494 (Deposito delle somme non riscosse). â Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dallâiscrizione dellâavvenuto deposito del bilancio a norma dellâarticolo 2492, devono essere depositate presso una banca con lâindicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore ( 1 ).
2495 (Cancellazione della societa). â Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societĂ dal registro delle imprese.
Ferma restando lâestinzione della societĂ , dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso lâultima sede della societĂ .
2496 (Deposito dei libri sociali). â Compiuta la liquidazione, la distribuzione dellâattivo o il deposito indicato nellâarticolo 2494, i libri della societĂ devono essere depositati e conservati per dieci anni presso lâufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.â.
(1) Corretto prima in Gazz. Uff., 4 luglio 2003, n. 153 e, successivamente, in Gazz. Uff., 18 luglio 2003, n. 165.
Art. 5
Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di societĂ
1. Il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente ( 1 ):
âCapo IX
Direzione e coordinamento di societĂ
2497 (Responsabilita). â Le societĂ o gli enti che, esercitando attivitĂ di direzione e coordinamento di societĂ , agiscono nellâinteresse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle societĂ medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditivitĂ ed al valore della partecipazione sociale, nonchĂŠ nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata allâintegritĂ del patrimonio della societĂ . Non vi è responsabilitĂ quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dellâattivitĂ di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societĂ o lâente che esercita lâattivitĂ di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla societĂ soggetta alla attivitĂ di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societĂ soggetta ad altrui direzione e coordinamento, lâazione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
2497-bis (Pubblicita). â La societĂ deve indicare la societĂ o lâente alla cui attivitĂ di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonchĂŠ mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
Ă istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le societĂ o gli enti che esercitano attivitĂ di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono lâindicazione di cui al comma primo ovvero lâiscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza ditali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societĂ deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dellâultimo bilancio della societĂ o dellâente che esercita su di essa lâattivitĂ di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita lâattivitĂ di direzione e coordinamento e con le altre societĂ che vi sono soggette, nonchĂŠ lâeffetto che tale attivitĂ ha avuto sullâesercizio dellâimpresa sociale e sui suoi risultati (2).
2497-ter (Motivazione delle decisioni). â Le decisioni delle societĂ soggette ad attivitĂ di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui allâarticolo 2428.
2497-quater (Diritto di recesso). â Il socio di societĂ soggetta ad attivitĂ di direzione e coordinamento può recedere:
a) quando la societĂ o lâente che esercita attivitĂ di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo lâesercizio di attivitĂ che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della societĂ soggetta ad attivitĂ di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivitĂ di direzione e coordinamento ai sensi dellâarticolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per lâintera partecipazione del socio;
c) allâinizio ed alla cessazione dellâattivitĂ di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva unâalterazione delle condizioni di rischio dellâinvestimento e non venga promossa unâofferta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella societĂ per azioni o in quella a responsabilitĂ limitata.
2497-quinquies (Finanziamenti nellâattivitĂ di direzione e coordinamento). â Ai finanziamenti effettuati a favore della societĂ da chi esercita attivitĂ di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica lâarticolo 2467.
2497-sexies (Presunzioni). â Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che lâattivitĂ di direzione e coordinamento di societĂ sia esercitata dalla societĂ o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dellâarticolo 2359.
Omissis (2).â.
2497-septies (Coordinamento fra societa). Le disposizioni del presente capo si applicano altresĂŹ alla societĂ o allâente che, fuori dalle ipotesi di cui allâarticolo 2497-sexies, esercita attivitĂ di direzione e coordinamento di societĂ sulla base di un contratto con le societĂ medesime o di clausole dei loro statuti (2).
( 1 ) CosĂŹ corretto in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 153.
Art. 6
Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle societĂ di capitali
1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
âCapo X
Della trasformazione, della fusione e della scissione
Sezione I
Della trasformazione
2498 (ContinuitĂ dei rapporti giuridici). â Con la trasformazione lâente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dellâente che ha effettuato la trasformazione.
2499 (Limiti alla trasformazione). â Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purchĂŠ non vi siano incompatibilitĂ con le finalitĂ o lo stato della stessa.
2500 (Contenuto, pubblicitĂ ed efficacia dellâatto di trasformazione). â La trasformazione in societĂ per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilitĂ limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per lâatto di costituzione del tipo adottato.
Lâatto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicitĂ relative, nonchĂŠ alla pubblicitĂ richiesta per la cessazione dellâente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dallâultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.
2500-bis (InvaliditĂ della trasformazione). â Eseguita la pubblicitĂ di cui allâarticolo precedente, lâinvaliditĂ dellâatto di trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti allâente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
2500-ter (Trasformazione di societĂ di persone). â Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di societĂ di persone in societĂ di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della societĂ risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dellâattivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dellâarticolo 2343 o, nel caso di societĂ a responsabilitĂ limitata, dellâarticolo 2465. Si applicano altresĂŹ, nel caso di societĂ per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dellâarticolo 2343.
2500-quater (Assegnazione di azioni o quote). â Nel caso previsto dallâarticolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto allâassegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi. Il socio dâopera ha diritto allâassegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che lâatto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, dâaccordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equitĂ .
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.
2500-quinquies (ResponsabilitĂ dei soci). â La trasformazione non libera i soci a responsabilitĂ illimitata dalla responsabilitĂ per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dellâarticolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dellâavvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2500-sexies (Trasformazione di societĂ di capitali). â Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di societĂ di capitali in societĂ di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.
Ă comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilitĂ illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono lâassemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto allâassegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono responsabilitĂ illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
2500-septies (Trasformazione eterogenea da societĂ di capitali). â Le societĂ disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, societĂ consortili, societĂ cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica lâarticolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilitĂ illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega allâatto di fondazione o alla volontĂ del fondatore.
2500-octies (Trasformazione eterogenea in societĂ di capitali). â I consorzi, le societĂ consortili, le comunioni dâazienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle societĂ disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende allâunanimitĂ ; nelle societĂ consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dallâatto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in societĂ di capitali può essere esclusa dallâatto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalitĂ e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della societĂ risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in societĂ di capitali è disposta dallâautoritĂ governativa, su proposta dellâorgano competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dellâatto di fondazione o, in mancanza, dellâarticolo 31.
2500-novies (Opposizione dei creditori). â In deroga a quanto disposto dal terzo comma dellâarticolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dallâultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso lâultimo comma dellâarticolo 2445.
Sezione II
Della fusione delle societĂ
2501 (Forme di fusione). â La fusione di piĂš societĂ può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societĂ , o mediante lâincorporazione in una societĂ di una o piĂš altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle societĂ in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dellâattivo.
2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento). â Nel caso di fusione tra societĂ , una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dellâaltra, quando per effetto della fusione il patrimonio di questâultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui allâarticolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della societĂ risultante dalla fusione.
La relazione di cui allâarticolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano lâoperazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui allâarticolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata una relazione della societĂ di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della societĂ obiettivo o della societĂ acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis (2).
2501-ter (Progetto di fusione). â Lâorgano amministrativo delle societĂ partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societĂ partecipanti alla fusione;
2) lâatto costitutivo della nuova societĂ risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonchĂŠ lâeventuale conguaglio in danaro;
4) le modalitĂ di assegnazione delle azioni o delle quote della societĂ che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societĂ partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societĂ che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete lâamministrazione delle societĂ partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per lâiscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societĂ partecipanti alla fusione.
Tra lâiscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
2501-quater (Situazione patrimoniale). â Lâorgano amministrativo delle societĂ partecipanti alla fusione deve redigere, con lâosservanza delle norme sul bilancio dâesercizio, la situazione patrimoniale delle societĂ stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della societĂ .
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dellâultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
2501-quinquies (Relazione dellâorgano amministrativo). â Lâorgano amministrativo delle societĂ partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltĂ di valutazione.
2501-sexies (Relazione degli esperti). â Uno o piĂš esperti per ciascuna societĂ devono redigere una relazione sulla congruitĂ del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dallâapplicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltĂ di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sullâadeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sullâimportanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
Lâesperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dellâarticolo 2409-bis e, se la societĂ incorporante o la societĂ risultante dalla fusione è una societĂ per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societĂ . Se la società è quotata in mercati regolamentati, lâesperto è scelto fra le societĂ di revisione iscritte nellâapposito albo ( 1 ) (2).
In ogni caso, le societĂ partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la societĂ risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piĂš esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societĂ partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
Lâesperto risponde dei danni causati alle societĂ partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dellâarticolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresĂŹ affidata, in ipotesi di fusione di societĂ di persone con societĂ di capitali, la relazione di stima del patrimonio della societĂ di persone a norma dellâarticolo 2343.
2501-septies (Deposito di atti). â Devono restare depositati in copia nella sede delle societĂ partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finchĂŠ la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societĂ partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete lâamministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle societĂ partecipanti alla fusione redatte a norma dellâarticolo 2501-quater.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
2502 (Decisione in ordine alla fusione). â La fusione è decisa da ciascuna delle societĂ che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se lâatto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle societĂ di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltĂ di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle societĂ di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dellâatto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione può apportare al progetto di cui allâarticolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione di fusione). â La deliberazione di fusione delle societĂ previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per lâiscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nellâarticolo 2501-septies. Si applica lâarticolo 2436.
La decisione di fusione delle societĂ previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per lâiscrizione nellâufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nellâarticolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dellâarticolo 2436 se la societĂ risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.
2503 (Opposizione dei creditori). â La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dallâultima delle iscrizioni previste dallâarticolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societĂ che vi partecipano anteriori allâiscrizione prevista nel terzo comma dellâarticolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui allâarticolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le societĂ partecipanti alla fusione, da unâunica societĂ di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilitĂ ai sensi del sesto comma dellâarticolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societĂ partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso lâultimo comma dellâarticolo 2445 ( 1 ).
2503-bis (Obbligazioni). â I possessori di obbligazioni delle societĂ partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dellâarticolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dallâassemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltĂ , mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dellâavviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltĂ di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dallâassemblea prevista dallâarticolo 2415.
2504 (Atto di fusione). â La fusione deve risultare da atto pubblico.
Lâatto di fusione deve essere depositato per lâiscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete lâamministrazione della societĂ risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nellâufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle societĂ partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societĂ incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
2504-bis (Effetti della fusione). â La societĂ che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societĂ partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita lâultima delle iscrizioni prescritte dallâarticolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dellâarticolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivitĂ e le passivitĂ sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dellâattivo e del passivo delle societĂ partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dellâarticolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di societĂ che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresĂŹ essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attivitĂ e passivitĂ delle societĂ che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui allâarticolo 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova societĂ di capitali ovvero mediante incorporazione in una societĂ di capitali non libera i soci a responsabilitĂ illimitata dalla responsabilitĂ per le obbligazioni delle rispettive societĂ partecipanti alla fusione anteriori allâultima delle iscrizioni prescritte dallâarticolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). â La societĂ che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societĂ partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societĂ fiduciarie o di interposta persona, dalle societĂ medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.
2504-quater (InvaliditĂ della fusione). â Eseguite le iscrizioni dellâatto di fusione a norma del secondo comma dellâarticolo 2504, lâinvaliditĂ dellâatto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
2505 (Incorporazione di societĂ interamente possedute). â Alla fusione per incorporazione di una societĂ in unâaltra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dellâarticolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
Lâatto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una societĂ in unâaltra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle societĂ partecipanti alla fusione, le disposizioni dellâarticolo 2501-ter e, quanto alla societĂ incorporante, anche quelle dellâarticolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.
I soci della societĂ incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla societĂ entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dellâarticolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dellâarticolo 2502.
2505-bis (Incorporazione di societĂ possedute al novanta per cento). â Alla fusione per incorporazione di una o piĂš societĂ in unâaltra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dellâarticolo 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci della societĂ incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla societĂ incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Lâatto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o piĂš societĂ in unâaltra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla societĂ incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dellâarticolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 ) e 2), e che lâiscrizione prevista dallâarticolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la societĂ incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della societĂ incorporata ( 1 ).
Si applica la disposizione di cui al terzo comma dellâarticolo 2505.
2505-ter (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). â Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dallâarticolo 2448.
2505-quater (Fusioni cui non partecipano societĂ con capitale rappresentato da azioni). â Se alla fusione non partecipano societĂ regolate dai capi V e VI del presente titolo, NĂŠ societĂ cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dellâarticolo 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle societĂ partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metĂ .
Sezione III
Della scissione delle societĂ
2506 (Forme di scissione). â Con la scissione una societĂ assegna lâintero suo patrimonio a piĂš societĂ , preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola societĂ , e le relative azioni o quote ai suoi soci.
Ă consentito un conguaglio in danaro, purchĂŠ non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. Ă consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle societĂ beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della societĂ scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività .
La partecipazione alla scissione non è consentita alle societĂ in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dellâattivo (2).
2506-bis (Progetto di scissione). â Lâorgano amministrativo delle societĂ partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dellâarticolo 2501-ter ed inoltre lâesatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle societĂ beneficiarie e dellâeventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dellâattivo non è desumibile dal progetto, esso, nellâipotesi di assegnazione dellâintero patrimonio della societĂ scissa, è ripartito tra le societĂ beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosĂŹ come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se lâassegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societĂ trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societĂ beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto lâobbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dellâultimo comma dellâarticolo 2501-ter.
2506-ter (Norme applicabili). â Lâorgano amministrativo delle societĂ partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformitĂ agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dellâorgano amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle societĂ beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella societĂ scissa.
Si applica alla scissione lâarticolo 2501-sexies; la relazione ivi prevista non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o piĂš nuove societĂ e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale ( 1 ).
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle societĂ partecipanti alla scissione lâorgano amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresĂŹ applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli sâintendono riferiti anche alla scissione.
2506-quater (Effetti della scissione). â La scissione ha effetto dallâultima delle iscrizioni dellâatto di scissione nellâufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le societĂ beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societĂ nuove. Per gli effetti a cui si riferisce lâarticolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dellâarticolo 2504-bis.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della societĂ scissa non soddisfatti dalla societĂ cui fanno carico.â.
( 1 ) CosĂŹ corretto in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 153.
Art. 7
Norme in tema di societĂ costituite allâestero
1. Dopo il capo X del titolo V del libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
âCapo XI
Delle societĂ costituite allâestero
2507 (Rapporti con il diritto comunitario). â Lâinterpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dellâordinamento delle ComunitĂ europee.
2508 (SocietĂ estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). â Le societĂ costituite allâestero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piĂš sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicitĂ degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.
Le societĂ costituite allâestero sono altresĂŹ soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano lâesercizio dellâimpresa o che la subordinano allâosservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societĂ costituite allâestero devono essere contenute le indicazioni richieste dallâarticolo 2250; devono essere altresĂŹ indicati lâufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.
2509 (SocietĂ estere di tipo diverso da quelle nazionali). â Le societĂ costituite allâestero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della societĂ per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi allâiscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilitĂ degli amministratori.
2509-bis (ResponsabilitĂ in caso di inosservanza delle formalita). â Fino allâadempimento delle formalitĂ sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societĂ rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
2510 (SocietĂ con prevalenti interessi stranieri). â Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni lâesercizio di determinate attivitĂ da parte di societĂ nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.â.
Art. 8
Delle societĂ cooperative e delle mutue assicuratrici
1. Il titolo VI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
âTitolo VI
DELLE SOCIETĂ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
Capo I
Delle societĂ cooperative
Sezione I
Disposizioni generali. Cooperative a mutualitĂ prevalente
2511 (SocietĂ cooperative). â Le cooperative sono societĂ a capitale variabile con scopo mutualistico.
2512 (Cooperativa a mutualitĂ prevalente). â Sono societĂ cooperative a mutualitĂ prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivitĂ prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivitĂ , delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivitĂ , degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le societĂ cooperative a mutualitĂ prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
2513 (Criteri per la definizione della prevalenza). â Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dellâarticolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui allâarticolo 2425, primo comma, punto B9;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui allâarticolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui allâarticolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente piÚ tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
2514 (Requisiti delle cooperative a mutualitĂ prevalente). â Le cooperative a mutualitĂ prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore allâinteresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) lâobbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societĂ , dellâintero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano lâintroduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per lâassemblea straordinaria.
2515 (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere lâindicazione di societĂ cooperativa.
Lâindicazione di cooperativa non può essere usata da societĂ che non hanno scopo mutualistico.
Le societĂ cooperative a mutualitĂ prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso lâalbo delle cooperative a mutualitĂ prevalente.
2516 (Rapporti con i soci). â Nella costituzione e nellâesecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di paritĂ di trattamento.
2517 (Enti mutualistici). â Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societĂ .
2518 (ResponsabilitĂ per le obbligazioni sociali). â Nelle societĂ cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societĂ con il suo patrimonio.
2519 (Norme applicabili). â Alle societĂ cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla societĂ per azioni.
Lâatto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societĂ a responsabilitĂ limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
2520 (Leggi speciali). â Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.
Sezione II
Della costituzione (1)
2521 (Atto costitutivo). â La societĂ deve costituirsi per atto pubblico.
Lâatto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dellâattivitĂ mutualistica e può prevedere che la societĂ svolga la propria attivitĂ anche con terzi.
Lâatto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dellâoggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ( 1 );
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per lâammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7) le condizioni per lâeventuale recesso o per la esclusione dei soci;
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
9) le forme di convocazione dellâassemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societĂ ;
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13) lâimporto globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle societĂ .
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societĂ , anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dellâatto costitutivo.
I rapporti tra la societĂ e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dellâattivitĂ mutualistica tra la societĂ e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dellâatto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dallâassemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
2522 (Numero dei soci). â Per costituire una societĂ cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societĂ si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
2523 (Deposito dellâatto costitutivo e iscrizione della societa). â Il notaio che ha ricevuto lâatto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso lâufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dellâarticolo 2330 ( 1 ).
Gli effetti dellâiscrizione e della nullitĂ sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.
2524 (VariabilitĂ del capitale). â Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle societĂ cooperative lâammissione di nuovi soci, nelle forme previste dallâarticolo 2528 non importa modificazione dellâatto costitutivo.
La societĂ può deliberare aumenti di capitale con modificazione dellâatto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.
Lâesclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dallâassemblea su proposta motivata degli amministratori.
Sezione III
Delle quote e delle azioni
2525 (Quote e azioni). â Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro NĂŠ superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, NÊ tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Lâatto costitutivo, nelle societĂ cooperative con piĂš di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nellâinteresse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dellâarticolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato lâammontare del capitale NĂŠ quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). â Lâatto costitutivo può prevedere lâemissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societĂ per azioni.
Lâatto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dellâarticolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito piĂš di un terzo dei voti spettanti allâinsieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale (2).
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.
2527 (Requisiti dei soci). â Lâatto costitutivo stabilisce i requisiti per lâammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e lâattivitĂ economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
Lâatto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, lâammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dellâinteresse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nellâimpresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto della societa). â Lâammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dellâinteressato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata allâinteressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre lâimporto della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dallâassemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi lâha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sullâistanza si pronunci lâassemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo allâammissione dei nuovi soci.
2529 (Acquisto delle proprie quote o azioni). â Lâatto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societĂ , purchĂŠ sussistano le condizioni previste dal secondo comma dellâarticolo 2545-quinquies e lâacquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dallâultimo bilancio regolarmente approvato.
2530 (TrasferibilitĂ della quota o delle azioni). â La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la societĂ , se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega lâautorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la societĂ deve iscrivere nel libro dei soci lâacquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio lâautorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.
Qualora lâatto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla societĂ , con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dallâingresso del socio nella societĂ ( 1 ).
2531 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni). â Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dellâarticolo 2533.
2532 (Recesso del socio). â Il socio cooperatore può recedere dalla societĂ nei casi previsti dalla legge e dallâatto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società . Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o lâatto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e societĂ il recesso ha effetto con la chiusura dellâesercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dellâesercizio successivo.
2533 (Esclusione del socio). â Lâesclusione del socio, oltre che nel caso indicato allâarticolo 2531, può aver luogo:
1) nei casi previsti dallâatto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societĂ ;
4) nei casi previsti dallâarticolo 2286;
5) nei casi previsti dellâarticolo 2288, primo comma.
Lâesclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se lâatto costitutivo lo prevede, dallâassemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora lâatto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
2534 (Morte del socio). â In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dellâarticolo seguente.
Lâatto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per lâammissione alla societĂ subentrino nella partecipazione del socio deceduto.
Nellâipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralitĂ di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societĂ consenta la divisione.
2535 (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente). â La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dellâesercizio in cui si sono verificati il recesso, lâesclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nellâatto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societĂ e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dellâarticolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dallâapprovazione del bilancio. Lâatto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dellâarticolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in piĂš rate entro un termine massimo di cinque anni ( 1 ).
2536 (ResponsabilitĂ del socio uscente e dei suoi eredi). â Il socio che cessa di far parte della societĂ risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta lâinsolvenza della societĂ , il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societĂ gli eredi del socio defunto.
2537 (Creditore particolare del socio). â Il creditore particolare del socio cooperatore, finchĂŠ dura la societĂ , non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
Sezione IV
Degli organi sociali
2538 (Assemblea). â Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci ( 1 ).
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Lâatto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche lâatto costitutivo può attribuire piĂš voti, ma non oltre cinque, in relazione allâammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso lâintegrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, lâatto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piĂš del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito piĂš di un terzo dei voti spettanti allâinsieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validitĂ delle deliberazioni sono determinate dallâatto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
Lâatto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso lâavviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nellâavviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dellâassemblea.
2539 (Rappresentanza nellâassemblea). â Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla societĂ per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nellâassemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano allâimpresa.
2540 (Assemblee separate). â Lâatto costitutivo delle societĂ cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la societĂ cooperativa ha piĂš di tremila soci e svolge la propria attivitĂ in piĂš province ovvero se ha piĂš di cinquecento soci e si realizzano piĂš gestioni mutualistiche.
Lâatto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalitĂ di convocazione e di partecipazione allâassemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dellâarticolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validitĂ della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societĂ cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati ( 1 ).
2541 (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari). â Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, lâassemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sullâapprovazione delle deliberazioni dellâassemblea della societĂ cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sullâesercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dellâarticolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sullâazione di responsabilitĂ nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la societĂ cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta ( 1 ).
Il rappresentante comune deve provvedere allâesecuzione delle deliberazioni dellâassemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la societĂ cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui allâarticolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresĂŹ il diritto di assistere allâassemblea della societĂ cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
2542 (Consiglio di amministrazione). â La nomina degli amministratori spetta allâassemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nellâatto costitutivo e salvo quanto disposto nellâultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nelle societĂ cooperative cui si applica la disciplina delle societĂ per azioni, lâatto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilitĂ degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.
Lâatto costitutivo può prevedere che uno o piĂš amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dellâinteresse che ciascuna categoria ha nellâattivitĂ sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere piĂš di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o piĂš amministratori può essere attribuita dallâatto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata allâassemblea.
2543 (Organo di controllo). â La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dellâarticolo 2477, nonchĂŠ quando la societĂ emette strumenti finanziari non partecipativi.
Lâatto costitutivo può attribuire il diritto di voto nellâelezione dellâorgano di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dellâorgano di controllo.
2544 (Sistemi di amministrazione). â Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dallâarticolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui allâarticolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere piĂš di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e piĂš di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui allâarticolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative NĂŠ gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.
2545 (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa). â Gli amministratori e i sindaci della societĂ , in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
2545-bis (Diritti dei soci). â Nelle societĂ cooperative cui si applica la disciplina della societĂ per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dellâarticolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha piĂš di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la societĂ .
2545-ter (Riserve indivisibili). â Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societĂ .
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la societĂ aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della societĂ .
2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie). â Qualunque sia lâammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalitĂ previste dalla legge.
Lâassemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dallâarticolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
2545-quinquies â (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori). Lâatto costitutivo indica le modalitĂ e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.
Lâatto costitutivo può autorizzare lâassemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a) lâemissione degli strumenti finanziari di cui allâarticolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante lâemissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dallâarticolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso lâemissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societĂ sia inferiore ad un quarto.
2545-sexies (Ristorni). â Lâatto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantitĂ e qualitĂ degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi allâattivitĂ svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Lâassemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con lâemissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dallâarticolo 2525, ovvero mediante lâemissione di strumenti finanziari ( 1 ).
2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). â Il contratto con cui piĂš cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) lâeventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e lâequilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dallâattivitĂ comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dellâadesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta lâaccordo di partecipazione presso lâalbo delle societĂ cooperative.
Sezione V
Delle modificazioni dellâatto costitutivo
2545-octies (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualitĂ prevalente). â La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualitĂ prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui allâarticolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui allâarticolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dellâattivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una societĂ di revisione.
2545-novies (Modificazioni dellâatto costitutivo). â Alle deliberazioni che importano modificazioni dellâatto costitutivo si applica lâarticolo 2436.
La fusione e la scissione di societĂ cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.
2545-decies (Trasformazione). â Le societĂ cooperative diverse da quelle a mutualitĂ prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metĂ dei soci della cooperativa, la trasformazione in una societĂ del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono piĂš di diecimila, lâatto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se allâassemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
Allâesito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.
2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione). â La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dellâammontare minimo del capitale della nuova societĂ , esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ( 1 ).
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societĂ cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dellâimpresa.
2545-duodecies (Scioglimento). â La societĂ cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dellâarticolo 2484, nonchĂŠ per la perdita del capitale sociale.
2545-terdecies (Insolvenza). â In caso di insolvenza della societĂ , lâautoritĂ governativa alla quale spetta il controllo sulla societĂ dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivitĂ commerciale sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Sezione VI
Dei controlli
2545-quaterdecies (Controllo sulle societĂ cooperative). â Le societĂ cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.
2545-quinquiesdecies (Controllo giudiziario). â I fatti previsti dallâarticolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle societĂ cooperative che hanno piĂš di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche allâautoritĂ di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e lâautoritĂ di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato giĂ nominato un ispettore o un commissario dallâautoritĂ di vigilanza.
LâautoritĂ di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.
2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). â In caso di irregolare funzionamento delle societĂ cooperative, lâautoritĂ governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societĂ ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove lâimportanza della societĂ cooperativa lo richieda, lâautoritĂ di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dellâassemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza lâapprovazione dellâautoritĂ governativa.
Se lâautoritĂ di vigilanza accerta irregolaritĂ nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la societĂ cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.
2545-septiesdecies (Scioglimento per atto dellâautorita). â LâautoritĂ di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le societĂ cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piÚ commissari liquidatori.
2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori). â In caso di irregolaritĂ o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societĂ cooperativa, lâautoritĂ governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dallâautoritĂ giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dellâautoritĂ giudiziaria, lâautoritĂ di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dellâelenco delle societĂ cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare allâautoritĂ governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dellâautoritĂ di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societĂ cooperativa o dellâente mutualistico dal registro medesimo.
Capo II
delle mutue assicuratrici
2546 (Nozione). â Nella societĂ di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dallâatto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualitĂ di socio, se non assicurandosi presso la societĂ , e si perde la qualitĂ di socio con lâestinguersi dellâassicurazione, salvo quanto disposto dallâarticolo 2548.
2547 (Norme applicabili). â Le societĂ di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sullâesercizio dellâassicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le societĂ cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.
2548. (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia). â Lâatto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennitĂ , mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualitĂ di socio.
Lâatto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori piĂš voti, ma non oltre cinque, in relazione allâammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.â.
( 1 ) CosĂŹ corretto in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 153.
(2) Articolo cosĂŹ modificato dallâarticolo 5 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 9
Norme di attuazione e transitorie
1. Alla Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per lâattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) lâarticolo 92 è sostituito dal seguente:
âArt. 92. â Il decreto, previsto dallâarticolo 2409 del codice, che nomina lâamministratore giudiziario nelle societĂ di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva lâimprenditore, dalla sua data, dellâamministrazione della societĂ nei limiti dei poteri conferiti allâamministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, lâamministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti lâordinaria amministrazione, senza lâautorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, lâamministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della societĂ .
Allâamministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dellâassemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza lâapprovazione del tribunale.
Il compenso dellâamministratore giudiziario è determinato dal tribunale. ;
b) allâarticolo 94, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
âLâamministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.
Lâamministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dellâimpresa, il conto della gestione. Lâavvenuto deposito è comunicato immediatamente alla societĂ . ;
c) allâarticolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
âI provvedimenti del tribunale previsti dallâarticolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, allâufficio del registro delle imprese per lâiscrizione. ;
2) il secondo comma è abrogato;
d) lâarticolo 104 è sostituito dal seguente:
âArt. 104. â Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dallâarticolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della societĂ . ;
e) lâarticolo 106 è sostituito dal seguente:
âArt. 106. â Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della societĂ cooperativa a norma dellâarticolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, lâautoritĂ governativa che ha nominato il commissario. ;
f) dopo lâarticolo 111 sono inseriti i seguenti:
âArt. 111-bis. â La misura rilevante di cui allâarticolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dellâarticolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1 gennaio 2004. Nel caso previsto dallâarticolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla societĂ di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Art. 111-ter. â Chi richiede lâiscrizione presso il registro delle imprese dellâatto costitutivo di una societĂ deve indicarne nella domanda lâindirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
Art. 111-quater. â La societĂ di revisione di cui allâarticolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nellâalbo speciale delle societĂ di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le societĂ e la borsa a norma delle leggi speciali (2).
Art. 111-quinquies. â Lâarticolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, è sostituito dal seguente: `Art. 2632. â Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore allâammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societĂ nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.â.
Art. 111-sexies. â Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.
Art. 111-septies. â Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui allâarticolo 2513 del codice, cooperative a mutualitĂ prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attivitĂ di cui allâarticolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualitĂ prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dellâarticolo 2513 del codice. Le piccole societĂ cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto allâarticolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella societĂ cooperativa disciplinata dallâarticolo 2522 del codice.
Art. 111-octies. â Sono investitori istituzionali destinati alle societĂ cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da societĂ cooperative.
Art. 111-novies. â Le societĂ di revisione di cui al secondo comma dellâarticolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 111-decies. â Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dellâobbligo di devoluzione previsto dallâarticolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dallâarticolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dellâarticolo 2545-octies del codice.
Art. 111-undecies. â Il Ministro delle attivitĂ produttive, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, cosĂŹ come definite dallâarticolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dellâimpresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore allâanno di esercizio.
Art. 111-duodecies. â Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui allâarticolo 2361, comma secondo, del codice, siano societĂ per azioni, in accomandita per azioni o societĂ a responsabilitĂ limitata, le societĂ in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le societĂ per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dallâarticolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti. .
Art. 111-terdecies. La deliberazione prevista dal secondo comma dellâ articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dellâ articolo 2436 del codice (2).
2. Alla Sezione V del Capo II del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per lâattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Lâarticolo 218 è sostituito dal seguente:
Art. 218. â Le societĂ in liquidazione dal 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori ( 1 ).
Le societĂ in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni. ;(2)
b) dopo lâarticolo 223 sono inseriti i seguenti:
âArt. 223-bis. â Le societĂ di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare lâatto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.
Le decisioni di trasformazione della societĂ a responsabilitĂ limitata in societĂ per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti piĂš della metĂ del capitale sociale.
Le deliberazioni dellâassemblea straordinaria di mero adattamento dellâatto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dellâassemblea straordinaria aventi ad oggetto lâintroduzione nello statuto di clausole che escludono lâapplicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali societĂ resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003.
Le modifiche statutarie necessarie per lâattribuzione allâorgano amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza allâadeguamento dello statuto alle disposizioni di cui allâarticolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dallâassemblea straordinaria con le modalitĂ e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dellâatto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societĂ di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso lâarticolo 2331, quarto comma, del codice.
Le societĂ costituite anteriormente al 1 gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1 gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione (2).
Art. 223-ter. â Le societĂ per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della societĂ per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1 ° gennaio 2004, per la loro durata ( 1 ).
Art. 223-quater. â Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dellâatto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui lâoriginale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio. LâautoritĂ competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è altresĂŹ legittimata, qualora lâiscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invaliditĂ , a proporre istanza per la cancellazione della societĂ medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la societĂ , in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dellâistanza si applica lâarticolo 2332 del codice.
Art. 223-quinquies. â Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento allâomologazione dellâatto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.
Art. 223-sexies. â Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che lâazione sia stata giĂ proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per lâannullamento o la dichiarazione di nullitĂ delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.
Art. 223-septies. â Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le societĂ che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le societĂ che abbiano adottato il sistema monistico ( 1 ).
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.
Art. 223-octies. â La trasformazione prevista dallâarticolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalitĂ , di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtĂš di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nellâipotesi di fondi creati in virtĂš di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.
Art. 223-novies. â I procedimenti previsti dallâarticolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolaritĂ denunciate.
Art. 223-decies. â Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1 gennaio 2004.
Art. 223-undecies. â I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-duodecies. â Le societĂ di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare lâatto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.
Le deliberazioni necessarie per lâadeguamento dellâatto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
Lâarticolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa allâadeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per lâadeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per lâattribuzione allâorgano amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza allâadeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dallâassemblea straordinaria con le modalitĂ e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dellâatto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societĂ di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso lâarticolo 2331, quarto comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualitĂ prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le societĂ cooperative e i loro consorzi che, con le modalitĂ e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dallâarticolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societĂ cooperative a mutualitĂ prevalente entro il 31 dicembre 2004.
Art. 223-terdecies. â Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualitĂ prevalente.
Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
Art. 223-quaterdecies. â Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dallâarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1 gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dellâammontare minimo del capitale della nuova societĂ , ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 223-quinquiesdecies. â Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dallâarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1 gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in societĂ lucrative con le maggioranze previste dallâarticolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici ( 1 ).
In deroga allâ articolo 2545-quater del codice civile , le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali.
Lâobbligo di cui allâarticolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dellâarticolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1 gennaio 2004 ( 1 ) (2).
Art. 223-sexiesdecies. â Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attivitĂ produttive predispone un Albo delle societĂ cooperative tenuto a cura del Ministero delle attivitĂ produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualitĂ prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualitĂ prevalente.
Il Ministro delle attivitĂ produttive, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui allâarticoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dellâindice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dallâIstat.
Art. 223-septiesdecies. â Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti lâesistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dellâautoritĂ di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda allâautoritĂ governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dellâautoritĂ di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societĂ cooperativa o dellâente mutualistico dal registro medesimo.
Art. 223-octiesdecies. â I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1 gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-noviesdecies. â Le societĂ cooperative poste in liquidazione prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le societĂ cooperative poste in liquidazione dopo il 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-vicies. â I procedimenti riguardanti societĂ cooperative previsti dallâarticolo 2409 del codice, pendenti al 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti ( 1 ).
Art. 223-vicies semel. â Il limite di cinque anni previsto dallâarticolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1 gennaio 2004 e decorre dalla medesima data ( 1 ).
Art. 223-vicies bis. â Qualora la fattispecie di cui al primo comma dellâarticolo 2362 del codice sia precedente al 1 gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore ( 1 ).
Art. 223-vicies ter. â Non si applica la lettera e) del primo comma dellâarticolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purchĂŠ deliberata entro il 30 giugno 2004. â( 1 )(3).
(1) CosĂŹ corretto in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 153.
(2) Articolo cosĂŹ modificato dallâarticolo 5 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Vedi il D.M. 23 giugno 2004.
Art. 9 bis
Art. 9.1
(Modifiche allâarticolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti:
âh-quater) `partecipazionĂŹ: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dallâ articolo 2351, ultimo comma, del codice civile ;
h-quinquies) `partecipazioni rilevantĂŹ: le partecipazioni che comportano il controllo della societĂ e le partecipazioni individuate dalla Banca dâItalia in conformitĂ alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societĂ .â;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
â3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, allâorgano amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed allâorgano che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.â.
Art. 9.2
(Modifiche allâarticolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo allâattivitĂ ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.â;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
â4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piÚ Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societĂ , per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.â;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
â4-bis. Il CICR determina i criteri per lâindividuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.â;
d) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
â4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti allâemissione e, su proposta formulata dalla Banca dâItalia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dellâattivitĂ bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivitĂ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della societĂ per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autoritĂ di vigilanza.â;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
â5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata allâemissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilitĂ generalizzata.â.
Art. 9.3
(Modifiche allâarticolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. Lâemissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dallâorgano amministrativo; non si applicano gli articoli 2410 , 2412 , 2413 , 2414, primo comma, n. 3,2414-bis , 24152416 , 2417 , 2418 e 2419 del codice civile .â;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
â4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto lâ articolo 2412 .â;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
â4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile.â;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
â5. La Banca dâItalia, in conformitĂ delle deliberazioni del CICR, disciplina lâemissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societĂ nonchĂŠ degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.â.
Art. 9.4
(Modifiche allâarticolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
â 1. Allâ articolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
âd) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilitĂ stabiliti dallâarticolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dellâautorizzazione prevista dallâarticolo 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalitĂ , onorabilitĂ ed indipendenza indicati nellâarticolo 26.â.
Art. 9.5
(Modifiche allâarticolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
â 1. Lâ articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
âArt. 19 (Autorizzazioni). â 1. La Banca dâItalia autorizza preventivamente lâacquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso lâacquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote giĂ possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.
2. La Banca dâItalia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. Lâautorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per lâacquisizione del controllo di una societĂ che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca dâItalia individua i soggetti tenuti a richiedere lâautorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. La Banca dâItalia rilascia lâautorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; lâautorizzazione può essere sospesa o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso societĂ controllate, svolgono in misura rilevante attivitĂ dâimpresa in settori non bancari NĂŠ finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca dâItalia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
7. La Banca dâItalia nega o revoca lâautorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocitĂ , la Banca dâItalia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dellâeconomia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare lâautorizzazione.
9. La Banca dâItalia, in conformitĂ delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.â.
Art. 9.6
(Modifiche allâarticolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne dĂ comunicazione alla Banca dâItalia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca dâItalia.â;
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: âsociâ è soppressa;
c) al comma 3, la parola: âsocioâ è sostituita dalle parole: âtitolare della partecipazione.â.
Art. 9.7
(Modifiche allâarticolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Lâ articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
âArt. 21 (Richiesta di informazioni). â 1. La Banca dâItalia può richiedere alle banche ed alle societĂ ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime lâindicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca dâItalia può altresĂŹ richiedere agli amministratori delle societĂ e degli enti titolari di partecipazioni in banche lâindicazione dei soggetti controllanti.
3. Le societĂ fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societĂ appartenenti a terzi comunicano alla Banca dâItalia, se questa lo richieda, le generalitĂ dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.
5. La Banca dâItalia informa la CONSOB delle richieste che interessano societĂ ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.â.
Art. 9.8
(Modifiche allâarticolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Lâ articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
âArt. 22 (Partecipazioni indirette). â 1. Ai fini dellâapplicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona.â.
Art. 9.9
(Modifiche allâarticolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Lâ articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
âArt. 23 (Nozione di controllo). â 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societĂ , nei casi previsti dallâ articolo 2359 , commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dellâinfluenza dominante, salvo prova contraria, allorchĂŠ ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile ;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dellâimpresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) lâattribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) lâattribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolaritĂ delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.â.
Art. 9.10
(Modifiche allâarticolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Lâ articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
âArt. 24 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione). â 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societĂ inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dallâ articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societĂ , non possono essere altresĂŹ esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dallâ articolo 20 .
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Lâimpugnazione può essere proposta anche dalla Banca dâItalia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dallâiscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso lâufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dallâ articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate, nonchĂŠ quelle possedute in violazione dellâ articolo 19 , comma 6, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca dâItalia. Per le partecipazioni possedute in violazione dellâ articolo 19 , comma 6, in caso di inosservanza dellâobbligo di alienazione, il tribunale, su richiesta della Banca dâItalia, ordina la vendita delle partecipazioni stesseâ.
Art. 9.11
(Modifiche allâarticolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Lâ articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
âArt. 25 (Requisiti di onorabilitĂ dei partecipanti). â 1. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita la Banca dâItalia, determina con regolamento emanato ai sensi dellâ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i requisiti di onorabilitĂ dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dellâeconomia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per lâapplicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societĂ , inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Lâimpugnazione può essere proposta anche dalla Banca dâItalia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dallâiscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso lâufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilitĂ devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca dâItalia.â.
Art. 9.12
(Modifiche allâarticolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: â(Requisiti di professionalitĂ , onorabilitĂ e indipendenza degli esponenti aziendali)â;
b) al comma 1, le parole: âe di onorabilitĂ â sono sostituite dalle parole: â, onorabilitĂ e indipendenzaâ;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dallâufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca dâItalia.â;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
â2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.â.
Art. 9.13
(Modifiche allâarticolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 )
1. Allâ articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
â2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualitĂ prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualitĂ previsti dallâ articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operativitĂ prevalente con soci previsti ai sensi dellâ articolo 35 del presente decreto.â.
Art. 9.14
(Modifiche allâarticolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âA tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna allâorgano che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.â;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: âLe societĂ che esercitano attivitĂ di revisione contabile presso le banche comunicanoâ sono sostituite dalle parole: âIl soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunicaâ e, nel secondo periodo, le parole: âTali societĂ invianoâ sono sostituite dalle parole: âTale soggetto inviaâ;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
â2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.â;
d) al comma 3, dopo le parole: âcommi 1â sono inserite le parole: â, primo periodo,â.
Art. 9.15
(Modifiche allâarticolo 53 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 53, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: âal capitaleâ sono soppresse;
b) nel terzo periodo le parole: âi loro azionistiâ sono sostituite dalle parole: âchi detiene una partecipazione rilevanteâ.
Art. 9.16
(Modifiche allâarticolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Non si può dare corso allâiscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti lâautorizzazione di cui al comma 1.â.
Art. 9.17
(Modifiche allâarticolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. La banca cessionaria dĂ notizia dellâavvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca dâItalia può stabilire forme integrative di pubblicitĂ .â.
Art. 9.18
(Modifiche allâarticolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 5 è sostituito dal seguente:
â5. Alla societĂ finanziaria capogruppo si applica lâarticolo 52.â.
Art. 9.19
(Modifiche allâarticolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: âe di onorabilitĂ â sono sostituite dalle parole: â, onorabilitĂ e indipendenzaâ;
b) nel comma 1 le parole: âe di onorabilitĂ â sono sostituite dalle parole: â, onorabilitĂ e indipendenzaâ.
Art. 9.20
(Modifiche allâarticolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Lâ articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
âArt. 63 (Partecipazioni). â 1. In materia di partecipazioni in societĂ finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre societĂ appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societĂ sono attribuiti alla Banca dâItalia i poteri previsti dallâarticolo 21.â.
Art. 9.21
(Modifiche allâarticolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 7 è sostituito dal seguente:
â7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e lâarticolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolaritĂ nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o piĂš societĂ controllate, lâorgano con funzioni di controllo od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca dâItalia, che decide con provvedimento motivato.â.
Art. 9.22
(Modifiche allâarticolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Il provvedimento della Banca dâItalia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per lâiscrizione nel registro delle imprese.â.
Art. 9.23
(Modifiche allâarticolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolaritĂ ed a promuovere le soluzioni utili nellâinteresse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dellâesecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti della Banca dâItalia. I commissari, nellâesercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.â;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca dâItalia.Âť;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
â5. Lâesercizio dellâazione sociale di responsabilitĂ contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonchĂŠ dellâazione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca dâItalia. Gli organi succeduti allâamministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilitĂ e riferiscono alla Banca dâItalia in merito alle stesse.â;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
â5-bis. Nellâinteresse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca dâItalia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa.â.
Art. 9.24
(Modifiche allâarticolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 4 è sostituito dal seguente:
â4. Quando il bilancio relativo allâesercizio chiuso anteriormente allâinizio dellâamministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso lâufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Ă comunque esclusa ogni distribuzione di utili.â.
Art. 9.25
(Modifiche allâarticolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. La Banca dâItalia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nellâ articolo 70 , comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piĂš commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca dâItalia. I commissari, nellâesercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.â.
Art. 9.26
(Modifiche allâarticolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Il provvedimento della Banca dâItalia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per lâiscrizione nel registro delle imprese.â.
Art. 9.27
(Modifiche allâarticolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
â 1. Allâ articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 5 è sostituito dal seguente:
â5. Lâesercizio dellâazione sociale di responsabilitĂ e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dellâazione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, nonchĂŠ dellâazione del creditore sociale contro la societĂ o lâente che esercita lâattivitĂ di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca dâItalia.â.
Art. 9.28
(Modifiche allâarticolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 6 è sostituito dal seguente:
â6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societĂ di capitali, relative alla cancellazione della societĂ ed al deposito dei libri sociali.â.
Art. 9.29
(Modifiche allâarticolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano lâassemblea dei soci della banca perchĂŠ sia deliberata la modifica dellâoggetto sociale in relazione alla revoca dellâautorizzazione allâattivitĂ bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dellâoggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societĂ ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societĂ di capitali.â.
Art. 9.30
(Modifiche allâarticolo 96-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 96-bis, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
âc-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;â;
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
âi) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dellâarticolo 19;â.
Art. 9.31
(Modifiche allâarticolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
âb) una delle societĂ del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dellâamministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dellâamministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonchĂŠ quando sia stato nominato lâamministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolaritĂ nella gestione e possa essere alterato in modo grave lâequilibrio finanziario o gestionale del gruppo.â.
Art. 9.32
(Modifiche allâarticolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso lâufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sullâandamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societĂ del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca dâItalia può prescrivere speciali forme di pubblicitĂ per rendere noto lâavvenuto deposito della relazione.â.
Art. 9.33
(Modifiche allâarticolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Quando presso una societĂ del gruppo sia in corso lâamministrazione controllata o sia stato nominato lâamministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolaritĂ nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria.â.
Art. 9.34
(Modifiche allâarticolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993).
1. Allâ articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
âd) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 .â.
Art. 9.35
(Modifiche allâarticolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Lâ articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
âArt. 108 (Requisiti di onorabilitĂ dei partecipanti). â 1. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentiti la Banca dâItalia e lâUIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dellâ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i requisiti di onorabilitĂ dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dellâeconomia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dellâapplicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societĂ controllate, societĂ fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societĂ , inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Lâimpugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nellâelenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilitĂ in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca dâItalia.â.
Art. 9.36
(Modifiche allâarticolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: â(Requisiti di professionalitĂ , onorabilitĂ ed indipendenza degli esponenti aziendali)â;
b) al comma 1, le parole: âe di onorabilitĂ â sono sostituite dalle parole: â, onorabilitĂ e indipendenzaâ;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dallâufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.â;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
â4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca dâItalia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nellâelenco speciale.â;
e) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
â4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dellâintermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4.â.
Art. 9.37
(Modifiche allâarticolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Chiunque, anche per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona, è titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario ne dĂ comunicazione allâintermediario finanziario nonchĂŠ allâUIC ovvero, se è iscritto nellâelenco speciale, alla Banca dâItalia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca dâItalia.â;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
â4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societĂ , inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nellâelenco speciale lâimpugnazione può essere proposta anche dalla Banca dâItalia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dallâiscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso lâufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.â.
Art. 9.38
(Modifiche allâarticolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993 , il comma 4 è sostituito dal seguente:
â4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, lâorgano amministrativo convoca lâassemblea per modificare lâoggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societĂ .â.
Art. 9.39
(Modifiche allâarticolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Il collegio sindacale informa senza indugio lâUIC, ovvero la Banca dâItalia qualora si tratti di un intermediario iscritto nellâelenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nellâesercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolaritĂ nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano lâattivitĂ degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dellâintermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna allâorgano che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.â;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 9.40
(Modifiche allâarticolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993 il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Si applicano lâarticolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilitĂ e di indipendenza, lâ articolo 109 .â.
Art. 9.41
(Modifiche allâarticolo 129 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 129, comma 5, del decreto legislativo numero 385 del 1993 , dopo la lettera b) è inserita la seguente:
âb-bis) agli strumenti finanziari partecipativi;â.
Art. 9.42
(Modifiche allâarticolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Lâ articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
âArt. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale). â 1. Se vi è fondato sospetto che una societĂ svolga attivitĂ di raccolta del risparmio, attivitĂ bancaria, attivitĂ di emissione di moneta elettronica o attivitĂ finanziaria in violazione degli articoli 130 , 131 , 131-bis e 132 , la Banca dâItalia o lâUIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dellâadozione dei provvedimenti previsti dallâarticolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale lâadozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per lâispezione sono a carico della societĂ .â.
Art. 9.43
(Modifiche allâarticolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Lâ articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
âArt. 135 (Reati societari). â 1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.â.
Art. 9.44
(Modifiche allâarticolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dellâorgano di amministrazione presa allâunanimitĂ e col voto favorevole di tutti i componenti dellâorgano di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori;â;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. Lâinosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.â.
Art. 9.45
(Modifiche alla sezione IV del capo III del titolo VIII del decreto legislativo 385 del 1993) ( 1 ).
1. Alla sezione IV del capo III del titolo VIII del decreto legislativo numero 385 del 1993, la rubrica è sostituita dalla seguente: â(Partecipazioni)â.
Art. 9.46
(Modifiche allâarticolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: â(Partecipazioni in banche, in societĂ finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari)â;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Lâomissione delle domande di autorizzazione previste dallâarticolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dallâ articolo 20 , comma 2, nonchĂŠ la violazione delle disposizioni dellâ articolo 24 commi 1 e 3, dellâarticolo 25, commi 3 e 4, dellâ articolo 108 , commi 3 e 4, e dellâ articolo 110 , comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro.â;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societĂ finanziarie capogruppo.â.
Art. 9.47
(Modifiche allâarticolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993) ( 1 ).
1. Allâ articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993 la rubrica è sostituita dalla seguente: â(Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in societĂ appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari).â.Âť.
Art. 9.48
(Modifiche allâarticolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998) ( 2 ).
1. Allâarticolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
âb-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;â;
b) dopo il comma 6, sono aggiunti, infine:
â6-bis. Per `partecipazionĂŹ si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dallâarticolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, allâorgano amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e allâorgano che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.â.
Art. 9.49
(Modifiche allâarticolo 8 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 8 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âA tali fini lo statuto delle SIM, delle societĂ di gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna allâorgano che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.â;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
â5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche allâorgano che svolge funzioni di controllo ed alle societĂ incaricate della revisione contabile presso le societĂ che controllano le SIM, le societĂ di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dellâarticolo 23 del testo unico bancario.â.
Art. 9.50
(Modifiche allâarticolo 13 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 13 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: â(Requisiti di professionalitĂ , onorabilitĂ e indipendenza degli esponenti aziendali)â;
b) al comma 1, le parole: âe onorabilitĂ â sono sostituite dalle parole: â, onorabilitĂ e indipendenzaâ;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.â;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
â3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.â.
Art. 9.51
(Modifiche allâarticolo 14 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Lâarticolo 14 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:
âArt. 14 (Requisiti di onorabilita) â 1. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca dâItalia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilitĂ dei titolari di partecipazioni nelle SIM e nelle societĂ di gestione del risparmio, nonchĂŠ dei partecipanti al capitale delle SICAV.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dellâeconomia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per lâapplicazione del comma 1, tenendo conto dellâinfluenza che la partecipazione consente di esercitare sulla societĂ . Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dellâattribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona, nonchĂŠ i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti lâesercizio dei diritti di voto.
4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societĂ , inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2.
5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
6. Lâimpugnazione può essere proposta anche dalla Banca dâItalia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dallâiscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso lâufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilitĂ devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca dâItalia o dalla CONSOB.â.
Art. 9.52
(Modifiche allâarticolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, una partecipazione qualificata in una SIM, societĂ di gestione del risparmio, SICAV, deve darne preventiva comunicazione alla Banca dâItalia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero lâacquisizione o la perdita del controllo della societĂ .â;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
â5. La Banca dâItalia, determina con regolamento:
a) le partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative, tenendo conto dellâinfluenza che consentono di esercitare sulla societĂ ;
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonchĂŠ quando esistono accordi concernenti lâesercizio del diritto di voto;
c) le procedure ed i termini per lâeffettuazione delle comunicazioni.â.
Art. 9.53
(Modifiche allâarticolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: â(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)â;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societĂ , inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dellâarticolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dallâarticolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca dâItalia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca dâItalia può vietare lâacquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dellâarticolo 15, comma 2.â;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. La Banca dâItalia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societĂ , inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in una societĂ di gestione del risparmio o in una SICAV, quando lâinfluenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o lâeffettivo esercizio della vigilanza.â;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
â4. La Banca dâItalia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dellâarticolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dallâarticolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dellâarticolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca dâItalia allâacquisto o sia scaduto il termine massimo per lâacquisizione eventualmente fissato.â.
Art. 9.54
(Modifiche allâarticolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Lâarticolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:
âArt. 17 (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni). â 1. La Banca dâItalia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
a) alle SIM, alle societĂ di gestione del risparmio ed alle SICAV, lâindicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
b) alle societĂ ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), lâindicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
c) agli amministratori delle societĂ e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle societĂ di gestione del risparmio e nelle SICAV, lâindicazione dei soggetti controllanti;
d) alle societĂ fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societĂ indicate nella lettera c), le generalitĂ dei fiducianti.â.
Art. 9.55
(Modifiche allâarticolo 19 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 19, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
âf) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalitĂ , indipendenza ed onorabilitĂ indicati nellâarticolo 13;â;
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
âg) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilitĂ stabiliti dallâarticolo 14â.
Art. 9.56
(Modifiche allâarticolo 34 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 34, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
âd) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalitĂ , indipendenza e onorabilitĂ indicati dallâarticolo 13;â;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
âe) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilitĂ stabiliti dallâarticolo 14;â.
Art. 9.57
(Modifiche allâarticolo 43 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
2. Allâarticolo 43, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
âd) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalitĂ , indipendenza e onorabilitĂ indicati dallâarticolo 13;â;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
âe) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilitĂ stabiliti dallâarticolo 14;â.
Art. 9.58
(Modifiche allâarticolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 7 è sostituito dal seguente:
â7. Alle SICAV non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice civile.â.
Art. 9.59
(Modifiche allâarticolo 48 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 48 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Alle SICAV non si applica lâarticolo 2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dellâarticolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societĂ si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV.â;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicitĂ dallâarticolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca dâItalia nel termine di dieci giorni dallâavvenuta iscrizione nel registro delle imprese. Lâemissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dallâarticolo 2484, primo comma, numero 6 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dallâarticolo 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dellâassunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dellâiscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine.â;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta allâassemblea straordinaria. Si applicano lâarticolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e lâarticolo 97 del testo unico bancario.â;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
â7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.â.
Art. 9.60
(Modifiche allâarticolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
â3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dallâarticolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca dâItalia, che la rilascia sentita la CONSOB.
4. Se non consti lâautorizzazione indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile.â.
Art. 9.61
(Modifiche allâarticolo 85 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 85, il comma è abrogato.
Art. 9.62
(Modifiche allâarticolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: âanche in seconda o in terza convocazioneâ sono sostituite dalle parole: âin ogni convocazioneâ;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
â1-bis. Le societĂ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dellâUnione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato allâeffettuazione di unâofferta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria unâautorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente.â.
Art. 9.63
(Modifiche allâarticolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Lâarticolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:
âArt. 105 (Disposizioni generali). â 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle societĂ italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, del capitale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilitĂ degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.
3. La CONSOB può con regolamento includere nel capitale rilevante categorie di azioni che attribuiscono diritti di voto su uno o piĂš argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della societĂ che può avere il loro esercizio anche congiunto.â.
Art. 9.64
(Modifiche allâarticolo 106 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 106 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, promuove unâofferta pubblica di acquisto sulla totalitĂ delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto sugli argomenti indicati nellâarticolo 105 .â;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Per ciascuna categoria di azioni di cui al comma 1, lâofferta è promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello piĂš elevato pattuito nello stesso periodo dallâofferente per acquisti di azioni della medesima categoria; qualora non siano stati effettuati acquisti, lâofferta è promossa al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.â;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
â3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui lâobbligo di offerta consegue ad acquisti a titolo oneroso che determinino la detenzione congiunta di azioni e strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nellâarticolo 105 , in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.â;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
â4. Lâobbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di unâofferta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalitĂ delle azioni previste nel medesimo comma.â;
e) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
âb) trasferimento delle azioni previste dallâarticolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione.â.
Art. 9.65
(Modifiche allâarticolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nellâalinea, le parole: âavente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarieâ sono sostituite dalle parole: âavente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nellâarticolo 105 â;
2) nella lettera b), le parole: âazioni ordinarieâ sono sostituite dalle parole: âazioni previste dallâarticolo 106 , comma 1,â;
b) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
âb) la societĂ emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.â.
Art. 9.66
(Modifiche allâarticolo 108 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Lâarticolo 108 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:
âArt. 108 (Offerta pubblica di acquisto residuale). â 1. Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento delle azioni ordinarie promuove unâofferta pubblica di acquisto sulla totalitĂ delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro centoventi giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
2. Lâobbligo di acquisto sussiste anche per chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento in una categoria delle azioni previste dallâarticolo 105 , quotate in mercati regolamentati italiani. In tal caso lâofferta è rivolta solo ai possessori di azioni della medesima categoria.â.
Art. 9.67
(Modifiche allâarticolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una societĂ di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.â.
Art. 9.68
(Modifiche allâarticolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
âd-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dallâarticolo 2351, ultimo comma, del codice civile.â;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
â5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica lâarticolo 14, comma 5. Lâimpugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nellâarticolo 14, comma 6.â.
Art. 9.69
(Modifiche allâarticolo 122 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 122 del decreto legislativo numero 58 del 1998, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
â5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.â.
Art. 9.70
(Modifiche allâarticolo 134 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 134 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dallâarticolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che lâaumento non ecceda la misura dellâuno per cento del capitale.â.
Art. 9.71
(Modifiche allâarticolo 135 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Lâarticolo 135 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:
âArt. 135 (SocietĂ cooperative). â 1. Per le societĂ cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per lâesercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi.â.
Art. 9.72
(Modifiche allâarticolo 145 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 145 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, la parola: â2355â è sostituita dalla parola: â2354â;
b) il comma 4 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
â6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dellâassemblea e della validitĂ delle deliberazioni, NĂŠ per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quarto e quinto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile.â.
Art. 9.73
(Modifiche allâarticolo 146 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 146 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Lâassemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della societĂ , entro sessanta giorni dallâemissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno lâuno per cento delle azioni di risparmio della categoria.â;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
â2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori lâassemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione.â.
Art. 9.74
(Modifiche alla Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Alla Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo n. 58 del 1998 la rubrica è sostituita dalla seguente: â(Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni)â.
Art. 9.75
(Introduzione dellâarticolo 147-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Dopo lâarticolo 147 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è inserito il seguente:
âArt. 147-bis (Assemblee di categoria). â 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dallâarticolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dellâUnione europea.â.
Art. 9.76
(Modifiche alla Sezione V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Alla Sezione V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998, nella rubrica, le parole: âcollegio sindacaleâ sono sostituite dalle parole: âorgani di controlloâ.
Art. 9.77
(Modifiche allâarticolo 148 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 148 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
âb) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societĂ , gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societĂ da questa controllate, delle societĂ che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societĂ od alle societĂ da questa controllate od alle societĂ che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano lâindipendenza.â;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
â4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.
4-ter. Lo statuto stabilisce requisiti di onorabilitĂ e professionalitĂ dei componenti del consiglio di sorveglianza.
4-quater. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.â.
Art. 9.78
(Modifiche allâarticolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio dâamministrazione o del comitato esecutivo, decadono dallâufficio.â;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
â4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alla lettera d), 3 e 4.â.
Art. 9.79
(Modifiche allâarticolo 150 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Lâarticolo 150 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:
âArt. 150 (Informazione). â 1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalitĂ stabilite dallo statuto e con periodicitĂ almeno trimestrale, al collegio sindacale sullâattivitĂ svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societĂ o dalle societĂ controllate;
in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita lâattivitĂ di direzione e coordinamento.
2. Lâobbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.
3. Il collegio sindacale e la societĂ di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per lâespletamento dei rispettivi compiti.
4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.â.
Art. 9.80
(Modifiche allâarticolo 151 del decreto legislativo numero del 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonchĂŠ chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societĂ controllate, sullâandamento delle operazioni sociali o su determinati affari.â;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societĂ controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed allâandamento generale dellâattivitĂ sociale. Può altresĂŹ, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare lâassemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della societĂ per lâespletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.â.
Art. 9.81
(Introduzione degli articoli 151-bis e 151-ter del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Dopo lâarticolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono inseriti i seguenti:
âArt. 151-bis (Poteri del consiglio di sorveglianza). â 1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a societĂ controllate, sullâandamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.
2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dellâorgano, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.
3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare lâassemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della societĂ per lâespletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del consiglio.
4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti dâispezione e di controllo nonchĂŠ scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societĂ controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed allâandamento generale dellâattivitĂ sociale.
Art. 151-ter (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione). â 1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a societĂ controllate, sullâandamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.
2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.
3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della societĂ per lâespletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del comitato.
4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti dâispezione e di controllo nonchĂŠ scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societĂ controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed allâandamento generale dellâattivitĂ sociale.â.
Art. 9.82
(Modifiche allâarticolo 152 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 152 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolaritĂ nella gestione che possono recare danno alla societĂ o ad una o piĂš societĂ controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dellâarticolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per lâispezione sono a carico della societĂ ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori.â;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolaritĂ nellâadempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dellâarticolo 2409 del codice civile; le spese per lâispezione sono a carico della societĂ .â.
Art. 9.83
(Modifiche allâarticolo 153 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 153 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sullâattivitĂ di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati allâassemblea convocata per lâapprovazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dellâarticolo 2364-bis, comma 2, del codice civile.â.
Art. 9.84
(Modifiche allâarticolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Lâarticolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:
âArt. 154 (Disposizioni non applicabili). â 1. Al collegio sindacale delle societĂ con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.
2. Al consiglio di sorveglianza delle societĂ con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.
3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle societĂ con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile.â.
Art. 9.85
(Modifiche allâarticolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 5 è sostituito dal seguente:
â5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dellâarticolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della societĂ durante i quindici giorni che precedono lâassemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finchĂŠ il bilancio non è approvato.â.
Art. 9.86
(Modifiche allâarticolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Salvi i casi previsti dallâarticolo 156 , comma 4, la deliberazione dellâassemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio dâesercizio può essere impugnata, per mancata conformitĂ del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della societĂ con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformitĂ del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.â.
Art. 9.87
(Modifiche allâarticolo 158 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 158 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della societĂ di revisione prevista dallâarticolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.â;
b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
Art. 9.88
(Modifiche allâarticolo 159 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 159 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. Lâassemblea, in occasione dellâapprovazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dallâarticolo 2364-bis, comma 2, del codice civile, conferisce lâincarico di revisione del bilancio dâesercizio e del bilancio consolidato a una societĂ di revisione iscritta nellâalbo speciale previsto dallâarticolo 161, previo parere del collegio sindacale. Essa determina il corrispettivo spettante alla societĂ di revisione.â;
b) al comma 3, la parola: â2469â è sostituita dalla parola: â2459â.
Art. 9.89
(Modifiche allâarticolo 164 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 164, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998, le parole: âprimo commaâ sono soppresse.
Art. 9.90
(Modifiche allâarticolo 160 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 160, comma 2, del decreto legislativo numero 58 del 1998, le parole: âquarto commaâ sono sostituite dalle parole: âquinto commaâ.
Art. 9.91
(Modifiche allâarticolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. Se vi è fondato sospetto che una societĂ svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca dâItalia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dellâadozione dei provvedimenti previsti dallâarticolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale lâadozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per lâispezione sono a carico della societĂ .â.
Art. 9.92
(Modifiche allâarticolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998) (2).
1. Allâarticolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8.âÂť.
( 1 ) Articolo inserito dallâarticolo 2 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.
( 2 ) Articolo inserito dallâarticolo 3 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. à fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






