Con il decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138, è stato approvato il modello standard di atto costitutivo e statuto per società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis del codice civile).
Ora, con una nuova circolare il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero della Giustizia, interviene rispondendo alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in merito alla possibilitĂ di integrare il predetto modello con clausole aggiuntive.
Secondo le citate amministrazioni, come reso noto con la circolare n. 3657/2013, lâatto costitutivo e lo statuto delle srl semplificate ben possono essere integrati dalla volontĂ negoziale delle parti.
In un sistema che delinea il paradigma della societĂ a responsabilitĂ limitata in chiave di ampia derogabilitĂ da parte dei soci, appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare lâautonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare lâindividuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti lâorganizzazione ed il funzionamento della societĂ , senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione di criteri e principi volti a conformare il modello inderogabile di costituzione dellâente.
Lâarticolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con cui è stato introdotto nel sistema codicistico un nuovo modello di s.r.l., rappresentato dalla âsocietĂ a responsabilitĂ limitata semplificataâ, ha la chiara finalitĂ di favorire, con la previsione della sottoscrizione e versamento di un capitale anche simbolicamente rappresentato da 1 euro, lâaccesso dei giovani alla costituzione di societĂ di capitali.
Dopo lâartĂŹcolo 2463 del codice civile è stato inserito lâarticolo 2463-bis, che delinea la disciplina della s.r.l. semplificata, prevedendo al secondo comma che lâatto costitutivo di detta societĂ debba essere redatto per atto pubblico in conformitĂ ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dellâeconomia delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Analogamente, lâarticolo 3, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 stabilisce che, con decreto concertato tra le medesime amministrazioni (v. D.M. n. 138/2012), deve essere tipizzato lo statuto standard della societĂ a responsabilitĂ limitata semplificata e devono altresĂŹ essere individuati i criteri di accertamento delie qualitĂ soggettive dei soci: le scelte finalizzate alla determinazione del contenuto minimo del modello di atto costitutivo e statuto standard, dunque, sono state condizionate dai limiti propri dellâintervento normativo regolamentare, segnatamente in relazione alle norme relative al funzionamento della societĂ .
Va considerato, infatti, che â al di lĂ degli elementi soggettivi ed oggettivi dellâatto che delineano lâidentitĂ dellâente (e che pertanto ne costituiscono un ineliminabile contenuto: dati identificativi dei soci, ammontare delle loro partecipazioni, dati identificativi degli amministratori, denominazione sociale, sede principale, ecc.) â la disciplina codicistica sul funzionamento delle societĂ a responsabilitĂ limitata fornisce regole che ben possono essere modificate statutariamente (a titolo esemplificativo si possono citare: lâarticolo 2479, primo comma, sulla individuazione delle materie per le quali le decisioni sono riservate alla competenza dei soci; lâarticolo 2479-bis, in tema di maggioranze necessarie allâadozione di delibere sociali e di modalitĂ di convocazione e svolgimento dellâassemblea; lâarticolo 2481 sulla facoltĂ concessa agli amministratori di aumentare ti capitale sociale; lâarticolo 2483 sulla possibilitĂ che la societĂ emetta titoli di debito). E poichĂŠ la norma primaria non ha fornito sul punto alcuna indicazione, rimettendo allâattivitĂ normativa regolamentare la sola tipizzazione â appunto secondo un modello standard â dellâatto costitutivo e dello statuto delle s.r.l. semplificate, deve ritenersi che la disciplina applicabile sul funzionamento della societĂ non può che essere quella prevista dal codice civile, non essendo affatto necessario elaborare un modello standard recante lâindicazione delle singole clausole riportanti il contenuto della legge.
Neppure è possibile ipotizzare che lo schema tipico dellâatto costitutivo dovesse contenere opzioni negoziali che sono piuttosto rimesse alla libera volontĂ dei soci. Se cosĂŹ si fosse ragionato, con lâatto normativo secondario si sarebbe limitata, in modo non espressamente consentito dalla norma primaria, la volontĂ delle parti.
Ancora, non sarebbe risultato utile strutturare il modello standard riportando (in modo necessariamente incompleto e comunque rimesso alla concreta definizione da parte del notaio rogante) tutte le possibili fattispecie alternative di funzionamento delle molteplici componenti dellâente.
In conseguenza di quanto sopra esposto, il modulo standard adottato col decreto interministeriale n. 138/2012 (articolo 1, comma I) contiene clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della societĂ a responsabilitĂ limitata semplificata costruita su quel modello. Dâaltra parte, nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte le ipotesi in cui la normativa codicistica consente, appunto, una deroga negoziale (cosĂŹ espressamente lâarticolo 1, comma 2).
Come sopra anticipato, poi, la finalitĂ delle norme in questione è quella di favorire lâaccesso dei giovani alla costituzione di societĂ di capitali, nonchĂŠ quello agevolare la fase della costituzione mediante lâutilizzazione di un modello predefinito (ma perciò non inderogabile) di atto costitutivo e statuto, idoneo a garantire la gratuitĂ della prestazione professionale del notaio. Del tutto irragionevole sarebbe, dunque, ritenere che agli infratrentacinquenni possa essere limitata la possibilitĂ di inserire clausole derogatorie nel modello tipizzato, cosĂŹ precludendo la facoltĂ di ricorrere alla nuova tipologia societaria, in evidente contrasto con le finalitĂ primarie del sistema normativo in questione.
Neppure dirimente appare lâargomento che fa leva sullâesenzione degli onorari notarili prevista dallâarticolo 3, comma 3, del decreto legge n. 1/2012. Ritenere infatti che la gratuitĂ della
prestazione professionale si determini (e sia perciò esigibile) allorchĂŠ lâattivitĂ del notaio rogante si limiti allâadozione del modello ministeriale, non può portare, di necessitĂ , ad una lettura dellâintera disposizione nel senso di considerare intangibile il medesimo modello di atto costitutivo e statuto. Certamente il modello standard ha la finalitĂ di garantire lâesenzione dal pagamento degli onorari notarili, ma non vieta alle parti di investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dellâattivitĂ dâimpresa che si intende svolgere in forma collettiva con quel modello societario semplificato.




