A partire dal 1° luglio 2019 i soggetti con volume dâaffari superiore a 400 mila euro dovranno emettere il cosiddetto scontrino elettronico, saranno quindi obbligati a cambiare i registratori di cassa e passare alla trasmissione telematica dei corrispettivi igiornal.
A stabilirlo è lâart. 17 del decreto legge n. 119/2018, collegato alla legge di Bilancio 2019.
Gli esercenti dovranno dunque collegarsi direttamente allâAgenzia delle Entrate attraverso un registratore digitale o, per chi volesse rimanere con il modello analogico, adattandolo con un software specifico.
Lâobbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi si estenderĂ a tutti i titolari di partita IVA dal 1° gennaio 2020 salvo alcun categorie esentate.
Nuovo registro di cassa e bonus fiscale
Lo scontrino elettronico sarĂ obbligatorio per tutte le categorie che esercitano il commercio al minuto (come previsto allâarticolo 22 del Dpr 633/1972) e che non sono tenute allâemissione della fattura elettronica, se non richiesta esplicitamente dal cliente.
Le categorie non esentate dovranno dotarsi di un registratore di cassa adeguato. Chi acquisterĂ un nuovo registratore di cassa tra il 2019 e il 2020 si vedrĂ riconosciuto un bonus fiscale, con un credito dâimposta pari al 50% della spesa fino a un massimo di 250 euro. Chi invece adatterĂ il âvecchioâ registratore di cassa, potrĂ ottenere un contributo fino a 50 euro. Il credito di imposta potrĂ essere utilizzato in compensazione dalla prima liquidazione dellâIVA, immediatamente successiva al mese dellâacquisto o dellâadattamento del registratore.
Le categorie esentate dallo scontrino elettronico
Sono certamente esonerate dallo scontrino fiscale elettronico le categorie giĂ erano escluse nel 1996 (Dpr 696/1997) dallâobbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale. A confermarlo sono stati i tecnici del Mef, dopo aver invitato i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti. In ogni caso il decreto ministeriale con la specificazione delle esenzioni è in corso di elaborazione.
Le categorie esentate saranno comunque diverse:
â tabaccai (e chi vende beni esclusivi dei Monopoli)
â venditori di carburanti
â giornalai
â notai (in caso di prestazioni che prevedono onorari e diritti)
â venditori di prodotti agricoli (compresi e i venditori di caldarroste)
â sarte e calzolai (privi di collaboratori)
â coloro che somministrano alimenti in mense aziendali e scolastiche
â venditori di bevande e panini negli stadi e nei teatri
â agenzie di viaggio (quando prenotano servizi per conto del cliente)
â farmacie comunali
â fumisti
â arrotini itineranti
â gondolieri di Venezia
â stabilimenti balneari (limitatamente ai servizi relativi alla balneazione)
Dal 1° gennaio 2010 scontrino elettronico obbligatorio per tutte le partite IVA
Se il 1° luglio 2019 è la data di inizio dellâobbligo dello scontrino elettronico per i contribuenti con un volume dâaffari superiore ai 400 mila euro, il 1° gennaio 2020 è il giorno nel quale questo obbligo toccherĂ anche a tutti i titolari di partita IVA.
Lo scontrino elettronico completa cosĂŹ il processo di certificazione fiscale che era cominciato con lâintroduzione dellâobbligo di fattura elettronica. Questo dovrebbe semplificare le operazioni di certificazione dei corrispettivi, dallâeliminazione del registro dei corrispettivi agli scontrini e le ricevute fiscali. Inoltre, migliorerebbe per lâAgenzia delle Entrate il controllo dellâevasione fiscale e il processo di digitalizzazione del Paese.
I titolari di partita IVA dovranno entro la data dal 1° gennaio 2020 dotarsi di registratori telematici con cui registrare e trasmettere in maniera sicura allâAgenzia delle Entrate i corrispettivi (vedi le specifiche tecniche).
Articolo 17 decreto legge n. 119/2018
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
1. Allâarticolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ÂŤ1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui allâarticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente allâAgenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui allâarticolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume dâaffari superiore ad euro 400.000. Per il periodo dâimposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attivitĂ esercitata.Âť;




