Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito come i mezzi di informazione siano tenuti a tutelare la riservatezza dei minori coinvolti nei fatti di cronaca evitando la diffusione di dettagli personali che, seppur in maniera indiretta, li rendano pubblicamente riconoscibili.
L’Autorità garante, prendendo in esame il ricorso di due coniugi che lamentavano un caso di violazione della privacy dei due figli minori da parte di alcuni mezzi di informazione locali e nazionali, ha vietato l’ulteriore diffusione, anche su Internet e radio tv, di informazioni riguardanti i minori e i loro genitori che possano renderli identificabili.
L’ eccesso di dettagli inerenti la vicenda aveva spinto i genitori a segnalare all’Autorità il rischio che l’insieme di queste informazioni potesse rendere i due minori potenzialmente identificabili, specie in ambito locale, e che questo potesse arrecare gravi danni alla loro personalità.
Il Garante nell’accogliere il ricorso dei coniugi – sulla base di quanto stabilito dal Codice deontologico dei giornalisti e dal Codice Privacy – ha vietato l’ulteriore diffusione, anche su Internet e radio tv, di informazioni riguardanti i minori e i loro genitori che possano renderli identificabili.
Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali






