Come âotto per milleâ viene definita la modalitĂ con cui lo Stato italiano ripartisce, in base alle scelte dei contribuenti, lâ8â° dellâintero gettito fiscale IRPEF fra lo Stato e diverse confessioni religiose.
La legge stabilisce la destinazione che devono avere i fondi, sia per la parte relativa allo Stato sia per quella relativa alle confessioni religiose.
Ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dellâ8â° del gettito IRPEF tra sette opzioni: 1. Stato; 2. Chiesa cattolica; 3. Chiesa cristiana avventista del settimo giorno; 4. Assemblee di Dio in Italia; 5. Unione delle Chiese metodiste e valdesi; 6. Chiesa evangelica luterana in Italia; 7. Unione delle ComunitĂ Ebraiche Italiane. La scelta si compie mettendo la propria firma sul modello fiscale in corrispondenza dellâistituzione prescelta.
Il 15 marzo del 2010 scade il termine annuale per la presentazione delle domande dirette allâutilizzazione della quota dellâ8â°, devoluta alla diretta gestione statale, da parte delle pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati senza fini di lucro.
Sono ammessi alla ripartizione dellâ8â° a diretta gestione statale gli interventi straordinari (quelli, vale a dire, che esulano effettivamente dallâattivitĂ di cura ordinaria degli interessi coinvolti e non sono pertanto compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie) nei seguenti settori di intervento:
1. Fame nel mondo â Gli interventi sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati allâobiettivo della autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo nonchĂŠ alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione, che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
2. CalamitĂ naturali â Gli interventi sono diretti ad attivitĂ di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumitĂ o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversitĂ della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio.
3. Assistenza ai rifugiati â Gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalitĂ in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, lâaccoglienza, la sistemazione, lâassistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla normativa vigente.
4. Conservazione di beni culturali â Gli interventi sono volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilitĂ di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentino un interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.
I soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, possono accedere alla ripartizione della quota solo se in possesso dei requisiti previsti dallâart. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
Le domande dovranno pervenire â corredate della necessaria documentazione â attraverso gli uffici di Poste Italiane SpA, con raccomandata o raccomandata A/R ., o posta celere, ovvero consegnata a mano entro il suddetto termine in via dellâImpresa 91.
I plichi contenenti la domanda e la relativa documentazione devono recare la seguente dicitura: Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo â Ufficio accettazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, 00187 ROMA â Otto per mille.
Quanto alla relativa istruttoria:
â˘il 30 giugno â termina la fase istruttoria del procedimento, con la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e lâesame delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti sui singoli progetti;
â˘entro il 31 luglio â la Presidenza del Consiglio elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse disponibili;
â˘entro il 30 settembre â il Presidente del Consiglio sottopone alle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto di ripartizione della quota dellâ otto per mille a diretta gestione statale.
Entro il 30 novembre, infine, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il decreto di ripartizione della quota dellâotto per mille dellâIRPEF a diretta gestione statale.
Il Regolamento che disciplina il procedimento amministrativo prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca annualmente al Parlamento sullâerogazione dei fondi dellâanno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti.
Al riguardo, il âDipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministriâ ha sviluppato negli anni unâattivitĂ di âreportingâ mediante la redazione di una annuale Relazione al Parlamento, integrata da appositi grafici, intesa a fornire informazioni verificate puntualmente circa lo stato dei lavori attinenti agli interventi finanziati, non solo nellâanno appena trascorso, ma anche negli anni precedenti, a partire dal 1998.
Tale scelta operativa si fonda sul principio della trasparenza amministrativa, con lo scopo di verificare che i soggetti finanziati allâinterno di ciascuna ripartizione annuale operino coerentemente con le finalizzazioni progettuali presentate in fase istruttoria e rientranti nellâambito delle quattro tipologie ammesse (fame nel mondo, assistenza ai rifugiati, calamitĂ naturali, beni culturali).
Gli enti beneficiari sono tenuti periodicamente a fornire informazioni al Dipartimento, attraverso la compilazione e lâinvio di una scheda di monitoraggio, con gli opportuni allegati, concernente:
â˘lâavvio dei lavori;
â˘lo stato di avanzamento;
â˘il quadro economico dettagliato;
â˘le economie di spesa;
â˘i ribassi dâasta.
Se i lavori sono terminati, gli allegati devono includere la relazione finale e il certificato di collaudo, ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di regolare esecuzione.
Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano





