Come “otto per mille” viene definita la modalità con cui lo Stato italiano ripartisce, in base alle scelte dei contribuenti, l’8‰ dell’intero gettito fiscale IRPEF fra lo Stato e diverse confessioni religiose.
La legge stabilisce la destinazione che devono avere i fondi, sia per la parte relativa allo Stato sia per quella relativa alle confessioni religiose.

Ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell’8‰ del gettito IRPEF tra sette opzioni: 1. Stato; 2. Chiesa cattolica; 3. Chiesa cristiana avventista del settimo giorno; 4. Assemblee di Dio in Italia; 5. Unione delle Chiese metodiste e valdesi; 6. Chiesa evangelica luterana in Italia; 7. Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. La scelta si compie mettendo la propria firma sul modello fiscale in corrispondenza dell’istituzione prescelta.

Il 15 marzo del 2010 scade il termine annuale per la presentazione delle domande dirette all’utilizzazione della quota dell’8‰, devoluta alla diretta gestione statale, da parte delle pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati senza fini di lucro.

Sono ammessi alla ripartizione dell’8‰ a diretta gestione statale gli interventi straordinari (quelli, vale a dire, che esulano effettivamente dall’attività di cura ordinaria degli interessi coinvolti e non sono pertanto compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie) nei seguenti settori di intervento:

1. Fame nel mondo – Gli interventi sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all’obiettivo della autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione, che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

2. Calamità naturali – Gli interventi sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio.

3. Assistenza ai rifugiati – Gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla normativa vigente.

4. Conservazione di beni culturali – Gli interventi sono volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentino un interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.

I soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, possono accedere alla ripartizione della quota solo se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
Le domande dovranno pervenire – corredate della necessaria documentazione – attraverso gli uffici di Poste Italiane SpA, con raccomandata o raccomandata A/R ., o posta celere, ovvero consegnata a mano entro il suddetto termine in via dell’Impresa 91.
I plichi contenenti la domanda e la relativa documentazione devono recare la seguente dicitura: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Ufficio accettazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, 00187 ROMA – Otto per mille.
Quanto alla relativa istruttoria:
•il 30 giugno – termina la fase istruttoria del procedimento, con la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e l’esame delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti sui singoli progetti;
•entro il 31 luglio – la Presidenza del Consiglio elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse disponibili;
•entro il 30 settembre – il Presidente del Consiglio sottopone alle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto di ripartizione della quota dell’ otto per mille a diretta gestione statale.
Entro il 30 novembre, infine, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il decreto di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale.
Il Regolamento che disciplina il procedimento amministrativo prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca annualmente al Parlamento sull’erogazione dei fondi dell’anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti.
Al riguardo, il “Dipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ha sviluppato negli anni un’attività di “reporting” mediante la redazione di una annuale Relazione al Parlamento, integrata da appositi grafici, intesa a fornire informazioni verificate puntualmente circa lo stato dei lavori attinenti agli interventi finanziati, non solo nell’anno appena trascorso, ma anche negli anni precedenti, a partire dal 1998.
Tale scelta operativa si fonda sul principio della trasparenza amministrativa, con lo scopo di verificare che i soggetti finanziati all’interno di ciascuna ripartizione annuale operino coerentemente con le finalizzazioni progettuali presentate in fase istruttoria e rientranti nell’ambito delle quattro tipologie ammesse (fame nel mondo, assistenza ai rifugiati, calamità naturali, beni culturali).

Gli enti beneficiari sono tenuti periodicamente a fornire informazioni al Dipartimento, attraverso la compilazione e l’invio di una scheda di monitoraggio, con gli opportuni allegati, concernente:
•l’avvio dei lavori;
•lo stato di avanzamento;
•il quadro economico dettagliato;
•le economie di spesa;
•i ribassi d’asta.
Se i lavori sono terminati, gli allegati devono includere la relazione finale e il certificato di collaudo, ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di regolare esecuzione.

Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano