Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
(Gazz.Uff., 7 aprile 1998, n. 81)
Testo con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente Della Repubblica 26 aprile 2013 n.82 (in Gazz. Uff., 17 luglio 2013, n. 166) e decorrenti dal 1° gennaio 2014.
CAPO I
CRITERI DI UTILIZZAZIONE
Art.1 Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per lâutilizzazione della quota dellâotto per mille dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.
Art.2 Interventi ammessi.
1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dellâotto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamitĂ naturali, per lâassistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le prioritĂ ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.
2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati allâobiettivo dellâautosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonchĂŠ alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
3. Gli interventi in caso di calamitĂ naturali sono diretti allâattivitĂ di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumitĂ da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici, nonchĂŠ al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui allâarticolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, lâaccoglienza, la sistemazione, lâassistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purchĂŠ privi di mezzi di sussistenza e ospitalitĂ in Italia.
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilitĂ da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dellâinteresse culturale ai sensi dello stesso Codice.
5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere coerenti con gli indirizzi e le prioritĂ eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dellâarticolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dallâattivitĂ di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie .
Art. 2-bis Criteri di ripartizione
â 1. La quota dellâotto per mille dellâIRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalitĂ perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui allâarticolo 2, comma 1.
2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piĂš delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per lâanno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.
3. Il giudizio di valutazione, ai fini dellâelaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dellâesigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualitĂ degli interventi.
4. Al fine di perseguire unâequa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle dâAosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).
5. Ai fini dellâelaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando lâambito delle finalitĂ perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della natura straordinaria, della necessitĂ e dellâurgenza dei medesimi. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dĂ conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalitĂ di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le quattro tipologie di intervento. Nellâapposita sezione dedicata allâotto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonchĂŠ i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari.
8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.
Art. 3 Requisiti soggettivi.
â 1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui allâAllegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dellâotto per mille di cui allâarticolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalitĂ di lucro.
2. Per lâammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali , nonchĂŠ, nei casi previsti dalla legge, allâapplicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dellâotto per mille, di cui allâarticolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalitĂ istituzionali anche interventi dei tipi indicati allâarticolo 2;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dellâintervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per lâesecuzione dellâintervento;
g) avere le capacitĂ finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
h) non avere riportato condanna, ancorchè non definitiva, o lâapplicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dellâintervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dellâente e le finalitĂ dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacitĂ finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dellâintervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dellâarticolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui allâAllegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati allâatto della presentazione della domanda di cui allâarticolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme allo schema di cui allâAllegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.
Art.4 Requisiti oggettivi.
1. Lâintervento deve presentare le caratteristiche di cui allâarticolo 2, deve consentire il completamento dellâiniziativa o quanto meno lâattuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.
2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo lâAllegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dellâintervento.
2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nellâAllegato B a pena di inammissibilitĂ .
2-ter. Al di fuori dellâipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui allâarticolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile.
Art. 5
(Schema del piano di ripartizione).
â 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dellâotto per mille dellâimposta sul reddito delle persone fisiche procede alla valutazione delle singole iniziative.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui allâarticolo 2 da quattro apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dellâeconomia e delle finanze e da sei rappresentanti dellâ amministrazione statale competente per materia. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dellâarticolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dellâamministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dellâeconomia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dĂ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennitĂ o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui allâarticolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui allâarticolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni, lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dellâotto per mille dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dallâarticolo 2-bis.
Art. 6
(ModalitĂ di presentazione della domanda).
â 1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformitĂ al modello riportato nellâAllegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, lâintervento da realizzare, il costo totale, lâimporto del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dellâintervento. Alle domande devono essere allegate la documentazione di cui allâarticolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui allâarticolo 4, comma 2.
2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo raccomandata o attraverso lâuso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalitĂ di cui allâarticolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dallâufficio postale di partenza ovvero la prova dellâinoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dellâinvio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 6-bis
(Cause di esclusione).
â 1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui allâarticolo 7 le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dallâarticolo 6, comma 2;
b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui allâarticolo 2, comma 1;
c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito allâarticolo 3, comma 4, e allâarticolo 4, commi 2-bis e 2-ter.
Art. 7
(Determinazione preliminare e finale).
â 1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui allâarticolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dellâotto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui allâarticolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicitĂ legale ai sensi dellâarticolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 8
(Erogazione dei fondi).
â 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dellâotto per mille di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui allâarticolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalitĂ da seguire per il versamento dellâimporto;
c) inviare copia dellâautorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dallâarticolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso lâuso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalitĂ di cui allâarticolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dallâufficio postale di partenza ovvero la prova dellâinoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dellâinvio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I fondi dellâotto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dĂ comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalitĂ di cui ai commi 5 e 6.
4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta lâintera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, è corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla metĂ del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori di importo pari ad almeno la metĂ della quota di contributo erogata; i beneficiari a tale fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.
5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sullâandamento delle attivitĂ di realizzazione dellâintervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attivitĂ di monitoraggio degli interventi, di verifica dellâandamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dellâeconomia e delle finanze e da sei rappresentanti dellâamministrazione statale competente per materia.
Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui allâarticolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dellâamministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dellâeconomia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non dĂ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennitĂ o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro centottanta giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dellâintervento, individuato nella relazione tecnica di cui allâarticolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamitĂ naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sullâerogazione dei fondi dellâanno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.
rt. 8-bis
(Revoca del conferimento).
â 1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attivitĂ di realizzazione dellâintervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data dellâordinativo di pagamento di cui allâarticolo 8, comma 3;
b) mancata presentazione della relazione di cui allâarticolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;
c) mancata esecuzione o mancata conclusione dellâintervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui allâAllegato B;
d) esecuzione non autorizzata dellâintervento in maniera difforme da quello approvato.
2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dellâintervento, può essere concessa per non piĂš di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui allâarticolo 8, comma 5.
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui allâarticolo 8, comma 5, può essere anche parziale e comunque non inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso.
4. In caso di revoca, lâimporto del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della ripartizione della quota dellâotto per mille dellâIRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per lâesecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dellâarticolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 8-ter
(Variazione dellâoggetto dellâintervento e utilizzo dei risparmi di spesa).
â 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono autorizzate variazioni dellâoggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui allâarticolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente lâoggetto dellâintervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente allâesecuzione dellâintervento senza comportare alcuna modifica dellâoggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente allâuopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui allâarticolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.
2. In caso di esecuzione dellâintervento in maniera difforme da quello approvato senza lâautorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perchĂŠ necessari e urgenti ovvero perchĂŠ comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui allâarticolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere autorizzato lâutilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dellâintervento originario.
Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dellâimporto del finanziamento, lâautorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente allâuopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui allâarticolo 5, comma 2. I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.
5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dellâotto per mille dellâIRPEF devoluta alla diretta gestione statale.





