Con la conversione in legge 11 febbraio 2019, n. 12 del Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 recante  Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione diviene definitiva la modifica allâart. 560 del Codice di Procedura Civile.
Se, in precedenza, la permanenza del debitore nellâimmobile oggetto di esecuzione costituiva una eventualitĂ ed avveniva a discrezione del Giudice dellâesecuzione, che poteva autorizzare il debitore a continuare ad abitare nello stesso, ora la norma dellâart. 560 è completamente modificata ed è previsto lâesatto opposto.
In definitiva il debitore può, per legge, continuare ad abitare nellâimmobile esecutato ed al  custode spetta di âvigilare affinchĂŠ il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino lâintegritĂ â.
Lâultimo comma del nuovo art. 560 addirittura dispone che il Giudice dellâesecuzione âquando lâimmobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari ⌠non può mai disporre il rilascio dellâimmobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dellâarticolo 586â.
In altri termini il debitore esecutato, specie se lâoggetto dellâesecuzione è costituito dallâabitazione principale dove vive con la famiglia, ha la garanzia di potervi permanere fino alla vendita.
La liberazione anticipata dellâimmobile costituisce ora una mera eventualitĂ , ridotta ai casi di cui 6° comma ovvero qualora âsia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando lâimmobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando lâimmobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiareâ.
| Testo previgente | Testo modificato dal DL 135/2018 |
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| Art. 560 (Modo della custodia) [I]. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dellâarticolo 593. [II]Ad essi è fatto divieto di dare in locazione lâimmobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dellâesecuzione. [III] Il giudice dellâesecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dellâarticolo 617, la liberazione dellâimmobile pignorato senza oneri per lâaggiudicatario o lâassegnatario o lâacquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca lâautorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede allâaggiudicazione o allâassegnazione dellâimmobile. Per il terzo che vanta la titolaritĂ di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per lâopposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento . Tuttavia, quando il debitore allâudienza di cui allâarticolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore allâimporto dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dellâesecuzione, con il decreto di cui allâarticolo 586, dispone il rilascio dellâimmobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nellâavviso di cui allâarticolo 570. [IV]. Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dellâesecuzione immobiliare, senza lâosservanza delle formalitĂ di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nellâinteresse dellâaggiudicatario o dellâassegnatario se questi non lo esentano. Per lâattuazione dellâordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dellâarticolo 68. Quando nellâimmobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivitĂ imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dellâintimazione si dĂ atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora lâasporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dellâesecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. [V]. Il giudice, con lâordinanza di cui al terzo comma dellâarticolo 569, stabilisce le modalitĂ con cui il custode deve adoperarsi affinchĂŠ gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dellâesecuzione, allâamministrazione e alla gestione dellâimmobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilitĂ . Gli interessati a presentare lâofferta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalitĂ idonee a garantire la riservatezza dellâidentitĂ degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. | Art. 560 (Modo della custodia) [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dellâarticolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinchĂŠ il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino lâintegritĂ . [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dellâimmobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che lâimmobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalitĂ del diritto di visita sono contemplate e stabilite nellâordinanza di cui allâarticolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dellâimmobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando lâimmobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando lâimmobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione lâimmobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dellâesecuzione. [VII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando lâimmobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dellâimmobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dellâarticolo 586. |






