Aggiornati i massimali minimi responsabilità civile auto e natanti: 6,45 milioni per danno alle persone e 1,3 milioni per danno alle cose.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148/2022 del 27 giugno il decreto MISE del 31 maggio 2022 che aumenta i massimali di garanzia RC auto e natanti dall’11 giugno 2022.
A decorrere dall’11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell’art. 128, del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), sono aggiornati ai seguenti valori:
- euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
- euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).
Articolo 128 Codice delle Assicurazioni
Massimali di garanzia.
1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
2. I contratti dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l’11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni dalla data dell’11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCA), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L’aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.






